Sentenze nº T-188/12 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, February 27, 2015

Resolution DateFebruary 27, 2015
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-188/12

Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di un procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte - Diniego di accesso

Nella causa T-188/12,

Patrick Breyer, residente in Wald-Michelbach (Germania), rappresentato da M. Starostik, avvocato,

ricorrente,

sostenuto da:

Repubblica di Finlandia, rappresentata da J. Heliskoski e S. Hartikainen, in qualità di agenti,

e da:

Regno di Svezia, rappresentato inizialmente da A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre e H. Karlsson, successivamente da Falk, Meyer-Seitz, Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson e F. Sjövall, in qualità di agenti,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da P. Costa de Oliveira e H. Krämer, successivamente da Krämer e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da A. Krämer e R. Van der Hout, successivamente da Van der Hout, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 16 marzo 2012 che respinge una domanda del ricorrente volta ad ottenere l’accesso al parere giuridico di quest’ultima relativo alla direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54), e, dall’altro, della decisione della Commissione del 3 aprile 2012 che rifiuta di concedere al ricorrente l’accesso integrale ai documenti attinenti alla trasposizione della direttiva 2006/24 da parte della Repubblica d’Austria e ai documenti riguardanti la causa oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (C-189/09, EU:C:2010:455), nella parte in cui, per quanto riguarda quest’ultima decisione, è negato l’accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di quest’ultima causa,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,

cancelliere: K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L’articolo 15, paragrafo 3, primo e quarto comma, TFUE prevede quanto segue:

Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo.

(…)

La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative

.

2 Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), ha lo scopo di definire i principi, le condizioni e i limiti del diritto di accesso ai documenti del Consiglio dell’Unione europea, del Parlamento europeo e della Commissione europea previsto dall’articolo 15 TFUE.

3 Intitolato «Destinatari e campo di applicazione», l’articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1049/2001 enuncia quanto segue:

1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definit[i] nel presente regolamento.

(…)

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione europea

.

4 L’articolo 3 del regolamento n. 1049/2001 definisce le nozioni di «documento» e di «terzo» come segue:

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell’istituzione;

b) “terzo”, qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all’istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi

.

5 Intitolato «Eccezioni», l’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 dispone, in particolare, ai suoi paragrafi 2 e 5:

2. Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- (…)

- le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,

- (…)

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(…)

5. Uno Stato membro può chiedere all’istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo

.

Fatti

6 Con lettera del 30 marzo 2011, il ricorrente, sig. Patrick Breyer, ha presentato alla Commissione europea una domanda di accesso a documenti, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1049/2001.

7 I documenti richiesti riguardavano procedimenti per inadempimento avviati, nel 2007, dalla Commissione nei confronti della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d’Austria in merito alla trasposizione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54). Più in particolare, il ricorrente ha chiesto l’accesso all’insieme dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi condotti dalla Commissione nonché all’insieme dei documenti riguardanti il procedimento giurisdizionale oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (C-189/09, EU:C:2010:455).

8 L’11 luglio 2011, la Commissione ha respinto la domanda presentata dal ricorrente il 30 marzo 2011.

9 Il 13 luglio 2011, il ricorrente ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

10 Con decisioni del 5 ottobre e del 12 dicembre 2011, la Commissione, richiamandosi ai procedimenti per inadempimento avviati nei confronti della Repubblica federale di Germania, ha accordato al ricorrente l’accesso a una parte dei documenti richiesti. In tali decisioni, la Commissione ha altresì informato il ricorrente della sua intenzione di adottare una distinta decisione in merito ai documenti relativi alla causa oggetto della sentenza Commissione/Austria, citata al punto 7 supra (EU:C:2010:455).

11 Con lettera del 4 gennaio 2012, il ricorrente ha domandato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1049/2001, l’accesso a un parere, designato con il codice Ares (2010) 828204, del servizio giuridico di quest’ultima, avente ad oggetto un’eventuale modifica della direttiva 2006/24 nel senso di un’applicazione facoltativa da parte degli Stati membri (in prosieguo: la «domanda del 4 gennaio 2012»).

12 Il 17 febbraio 2012, la Commissione ha respinto la domanda del 4 gennaio 2012.

13 Lo stesso giorno, il ricorrente ha presentato via e-mail una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

14 In risposta a tale domanda di conferma, la Commissione ha adottato la decisione, recante il codice Ares (2012) 313186, del 16 marzo 2012, mediante la quale ha confermato il diniego di accesso al proprio parere giuridico (in prosieguo: la «decisione del 16 marzo 2012»). Siffatto diniego era fondato sulle eccezioni, previste all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, ed all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, riguardanti, la prima, la tutela dei pareri giuridici e, la seconda, la tutela del processo decisionale.

15 Il 3 aprile 2012, in risposta alla domanda di conferma del ricorrente del 13 luglio 2011, la Commissione ha adottato la decisione recante il codice Ares (2012) 399467 (in prosieguo: la «decisione del 3 aprile 2012»). Con tale decisione, la Commissione ha statuito sull’accesso del ricorrente, da un lato, ai documenti del fascicolo amministrativo relativo al procedimento per inadempimento menzionato al punto 7 supra avviato nei confronti della Repubblica d’Austria e, dall’altro lato, ai documenti relativi al procedimento giurisdizionale oggetto della sentenza Commissione/Austria, citata al punto 7 supra (EU:C:2010:455). A quest’ultimo titolo, la Commissione ha segnatamente negato l’accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito del suddetto procedimento giurisdizionale (in prosieguo: le «memorie controverse»), con la motivazione che dette memorie non ricadrebbero nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Infatti, in primo luogo, secondo la Commissione, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE la Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto istituzione, è soggetta alle disposizioni relative all’accesso ai documenti soltanto qualora eserciti funzioni amministrative. In secondo luogo, la Commissione precisa che le memorie controverse erano indirizzate alla Corte, mentre la Commissione, quale parte nella causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Austria, citata al punto 7 supra (EU:C:2010:455), ne ha ricevuto soltanto copia. In terzo luogo, la Commissione ritiene che l’articolo 20 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che gli atti relativi a un procedimento giurisdizionale siano comunicati solo alle parti in tale procedimento e alle...

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