Sentenze nº T-211/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 15, 2018

Resolution DateMarch 15, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-211/16

Dumping - Importazioni di acido tartarico originario della Cina e prodotto dalla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd - Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 - Mancata imposizione di un dazio antidumping definitivo - Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Campionamento - Assenza di un pregiudizio notevole - Errore manifesto di valutazione - Determinazione del pregiudizio - Redditività dell’industria dell’Unione

Nella causa T-211/16,

Caviro Distillerie Srl, con sede in Faenza (Italia),

Distillerie Bonollo SpA, con sede in Formigine (Italia),

Distillerie Mazzari SpA, con sede in Sant’Agata sul Santerno (Italia),

Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, con sede in Borgoricco (Italia),

rappresentate da A. Bochon, avocat, e R. MacLean, solicitor,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland e A. Demeneix, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (GU 2016, L 33, pag. 14),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relatore), giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Le ricorrenti, la Caviro Distillerie Srl, le Distillerie Bonollo SpA, le Distillerie Mazzari SpA e l’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, sono società produttrici di acido tartarico dell’Unione europea, di cui rappresentano oltre il 25% della produzione totale.

2 Il 30 ottobre 2004 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese (GU 2004, C 267, pag. 4). Tale procedimento ha condotto all’adozione del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2006, L 23, pag. 1). A termini dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918 12 00 90) e originario della Cina, con aliquote comprese tra lo 0% e il 34,9%. Nel suddetto regolamento, la Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (in prosieguo: la «Hangzhou Bioking») ha ottenuto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato. Alle importazioni di acido tartarico prodotto dalla Hangzhou Bioking è stata applicata un’aliquota pari a zero.

3 Conformemente alla relazione dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dal titolo «Mexico - Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice» (Messico - misure antidumping definitive sull’importazione di carne di manzo e riso) (WT/DS 295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6), il regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 del Consiglio, del 13 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 (GU 2012, L 108, pag. 1), ha escluso la Hangzhou Bioking dal campo di applicazione delle misure definitive e, in particolare, delle procedure di riesame a seguito delle misure istituite dal regolamento n. 130/2006.

4 Le misure iniziali di cui al precedente punto 2 sono state in seguito oggetto di diverse procedure di riesame, l’ultima delle quali è sfociata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2012, L 110, pag. 3). In forza di tale regolamento di esecuzione, è stato mantenuto l’insieme delle misure antidumping relative a tutti gli esportatori cinesi, ad eccezione della Hangzhou Bioking.

5 Il 15 giugno 2011 le ricorrenti e una quinta impresa, la Comercial Quimica Sarasa SL, hanno depositato una denuncia antidumping a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»), limitata alle importazioni di acido tartarico prodotto dalla Hangzhou Bioking. Il 29 luglio 2011 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore, la Hangzhou Bioking (GU 2011, C 223, pag. 11). In seguito al ritiro della suddetta denuncia, la Commissione, con la decisione 2012/289/UE, del 4 giugno 2012, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, la Hangzhou Bioking (GU 2012, L 144, pag. 43), ha messo fine a tale procedimento senza istituire alcuna misura antidumping.

6 In parallelo, il 29 luglio 2011, su domanda dei medesimi cinque denuncianti, la Commissione ha aperto un’altra inchiesta nei confronti di due produttori di acido tartarico volta al riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base ed avente ad oggetto i margini di dumping dei suddetti due produttori, che i denuncianti ritenevano fossero stati calcolati ad un livello troppo basso (GU 2012, L 144, pag. 16).

7 Il 21 ottobre 2014 le ricorrenti hanno depositato una nuova denuncia antidumping presso la Commissione, in seguito alla quale tale istituzione ha pubblicato, il 4 dicembre 2014, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, la Hangzhou Bioking (GU 2014, C 434, pag. 9).

8 Per valutare dumping e pregiudizio, la Commissione ha esaminato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 30 settembre 2014 (in prosieguo: il «periodo in esame»).

9 Nell’avviso di apertura del 4 dicembre 2014 la Commissione ha indicato di aver selezionato, in conformità con l’articolo 17 del regolamento di base, un campione provvisorio di produttori dell’Unione. La Commissione ha inoltre spiegato che il campione in questione era stato selezionato in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione e che era costituito da tre produttori dell’Unione, scelti tra le sette imprese che hanno collaborato all’inchiesta, i quali rappresentano in tre il 56% della produzione totale di acido tartarico dell’Unione e hanno sede in Italia e in Spagna, i due Stati membri in cui erano stabiliti i produttori dell’Unione. I tre produttori inclusi nel campione provvisorio erano due delle ricorrenti, vale a dire la Caviro Distillerie e le Distillerie Mazzari, con sede in Italia, e una società spagnola, la Comercial Quimica Sarasa.

10 La ICV, non inclusa nel suddetto campione provvisorio, ha affermato che quest’ultimo non era sufficientemente rappresentativo della situazione dei piccoli produttori dell’Unione. Ha contestato la composizione del suddetto campione anche l’associazione commerciale italiana Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e Acquaviti (AssoDistil). La Commissione ha ritenuto tuttavia che, essendo i produttori di acido tartarico dell’Unione tutte piccole e medie imprese, aggiungere un piccolo produttore dell’Unione al campione non ne avrebbe modificato in modo sostanziale la rappresentatività e non avrebbe avuto alcun impatto significativo sugli indicatori di pregiudizio valutati sulla base dei dati del campione. Essa ha considerato che, in ogni caso, gli indicatori macroeconomici, quali il volume delle vendite, fossero in ogni caso basati su dati relativi all’industria dell’Unione nel suo complesso, ossia tutti i produttori dell’Unione, ivi compreso il produttore dell’Unione in questione. Di conseguenza, la Commissione ha confermato il campione da essa selezionato in via provvisoria.

11 Durante l’inchiesta, le tre società incluse nel campione, così come la Hangzhou Bioking, sono state oggetto di verifiche in loco.

12 Il 14 dicembre 2015 la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti un documento di divulgazione generale nel quale ha concluso che, malgrado un margine di dumping del 42,8%, le importazioni della Hangzhou Bioking non causavano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Con lettera del 4 gennaio 2016, le ricorrenti hanno comunicato le loro osservazioni in ordine a tale documento. Esse hanno inoltre chiesto un’audizione, che si è svolta il 13 gennaio 2016.

13 Al termine dell’inchiesta relativa al dumping, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/176, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto dalla Hangzhou Bioking (GU 2016, L 33, pag. 14; in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale essa ha concluso...

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