Sentenze nº T-108/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 04, 2019

Resolution DateApril 04, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-108/17

REACH - Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) - Rigetto in quanto infondata di una richiesta di riesame interno di una decisione di autorizzazione di immissione in commercio - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006

Nella causa T-108/17,

ClientEarth, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da A. Jones, barrister,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä e W. Broere, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della lettera della Commissione del 7 dicembre 2016, con la quale tale istituzione ha respinto una richiesta di riesame interno del 2 agosto 2016 presentata dalla ricorrente contro la decisione di esecuzione C(2016) 3549 final della Commissione, del 16 giugno 2016, relativa alla concessione di un’autorizzazione per gli usi di ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: F. Oller, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Quando ha adottato il regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2011, L 44, pag. 2), la Commissione europea ha incluso lo ftalato di bis (2-etilesile) DEHP, un composto organico essenzialmente utilizzato per ammorbidire le plastiche a base di cloruro di polivinile (PVC), nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica GU 2007, L 136, pag. 3), a causa delle proprietà tossiche di tale sostanza per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), di tale regolamento.

2 Il 13 agosto 2013, tre società di riciclaggio dei rifiuti di autorizzazione (in prosieguo: le «richiedenti l’autorizzazione») hanno presentato una domanda congiunta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con l’articolo 60, paragrafo 2, di tale regolamento (in prosieguo: la «domanda di autorizzazione»), in vista dell’immissione in commercio del DEHP per i seguenti «usi»:

- «formulazione di cloruro di polivinile (PVC) morbido riciclato contenente DEHP nei composti e nelle miscele in polvere;

- utilizzo industriale di PVC morbido riciclato contenente DEHP nella lavorazione dei polimeri per calandratura, estrusione, compressione e stampaggio a iniezione per la produzione di articoli in PVC».

3 Nell’analisi delle alternative che accompagnava la domanda di autorizzazione, le richiedenti l’autorizzazione hanno indicato quanto segue:

Il DEHP è un plastificante utilizzato da diversi decenni per ammorbidire il PVC per la produzione di PVC plastificato o morbido. (...)

Il DEHP è quindi aggiunto al PVC prima che la plastica sia trasformata in articoli di plastica e prima che tali articoli di plastica diventino rifiuti, vale a dire un prodotto potenzialmente di valore per [le richiedenti l’autorizzazione]. In senso stretto, il DEHP non svolge quindi alcun ruolo funzionale specifico per [le richiedenti l’autorizzazione]; è presente solo come impurità (per lo più indesiderata) in rifiuti che sono raccolti, separati e trattati, e che vengono successivamente immessi sul mercato sotto forma di «materiale riciclato». Tuttavia, la presenza di DEHP (o di altri plastificanti) in quantità limitate nel prodotto riciclato potrebbe teoricamente avere alcuni vantaggi per gli utilizzatori a valle (trasformatori di PVC):

- può facilitare la trasformazione della materia prima da riciclare in nuovi articoli in PVC; e

- può consentire ai trasformatori di PVC di ridurre la quantità di DEHP puro (o “vergine”) (o di altri plastificanti) da aggiungere ai loro composti per produrre nuovi articoli in PVC morbido

.

4 Nella domanda di autorizzazione, le richiedenti hanno inoltre precisato che il «DEHP non svolge[va] alcun ruolo funzionale specifico per [le medesime]». Tale sostanza sarebbe semplicemente presente come impurità (per lo più indesiderata) in rifiuti che sono raccolti, separati e trattati, e che vengono successivamente immessi sul mercato sotto forma di materiale riciclato. Emerge parimenti da tale richiesta di autorizzazione che la presenza in quantità limitate di DEHP nel materiale riciclato può facilitare la sua trasformazione in nuovi articoli in PVC riducendo la quantità di DEHP puro o vergine, o di altri plastificanti, che può essere aggiunta ai composti prima della produzione di nuovi articoli in PVC morbido.

5 Il 10 ottobre 2014, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) hanno espresso il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Secondo il comitato per la valutazione dei rischi, le richiedenti l’autorizzazione non avevano dimostrato che i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dai due «usi» richiesti erano adeguatamente controllati ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. Il comitato per l’analisi socioeconomica, da parte sua, ha concluso che, nonostante vi fossero talune carenze nell’analisi presentata dalle richiedenti l’autorizzazione per dimostrare i vantaggi socioeconomici derivanti dagli «usi» per i quali era stata presentata la domanda di autorizzazione, da un lato, e sulla base di un’«analisi qualitativa» comprendente le incertezze pertinenti, dall’altro, l’autorizzazione poteva essere accordata nel caso di specie.

6 Il 22 ottobre 2014, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA hanno elaborato un documento contenente una versione congiunta e consolidata dei loro pareri. Tale documento, recante il riferimento «ECHA/CER/CASE [parere] no AFA-0-0000004151-87-17/D», è intitolato «Parere relativo ad una domanda di autorizzazione per l’uso di ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP): [f]ormulazione di PVC morbido riciclato contenente DEHP nei composti e nelle miscele in polvere». Il 24 ottobre 2014, l’ECHA ha fatto pervenire alla Commissione tale parere comune consolidato.

7 Il 12 dicembre 2014 l’ECHA ha aggiornato e integrato la voce esistente relativa al DEHP nell’«elenco delle sostanze candidate ai fini di un’eventuale inclusione nell’allegato XIV» di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: l’«elenco delle sostanze candidate»), identificando tale sostanza come avente proprietà che perturbano il sistema endocrino, per la quale era scientificamente comprovato che essa poteva avere effetti gravi per l’ambiente che davano adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dall’utilizzo di altre sostanze indicate all’articolo 57, lettere da a) ad e), del regolamento n. 1907/2006, e tutto ciò ai sensi dell’articolo 57, lettera f), di tale medesimo regolamento.

8 La domanda di autorizzazione è stata anche discussa in seno al comitato di cui all’articolo 133 del regolamento n. 1907/2006.

9 Il 16 giugno 2016, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2016) 3549 final relativa alla concessione di un’autorizzazione per gli usi di ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»). Mediante l’articolo 1 di tale decisione, la Commissione ha concesso un’autorizzazione per gli «usi» seguenti:

- «formulazione di cloruro di polivinile (PVC) morbido riciclato contenente DEHP nei composti e nelle miscele in polvere;

- utilizzo industriale di PVC morbido riciclato contenente DEHP nella lavorazione dei polimeri per calandratura, estrusione, compressione e stampaggio per iniezione per la produzione di articoli in PVC, ad esclusione di: giocattoli e articoli per l’infanzia; gomme per cancellare; giocattoli per adulti (giocattoli erotici e altri articoli per adulti a contatto prolungato con le mucose); oggetti per uso domestico di dimensioni inferiori a 10 cm che i bambini possono succhiare o masticare; prodotti tessili e di abbigliamento destinati ad essere indossati a contatto con la pelle; cosmetici e materiali a contatto con prodotti alimentari disciplinati dalla legislazione settoriale dell’Unione».

10 Ai sensi dell’articolo 1 della decisione di autorizzazione, sostanzialmente, l’autorizzazione è stata concessa in forza dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, a condizione, da un lato, che le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative descritte nella relazione sulla sicurezza chimica presentata conformemente all’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del medesimo regolamento, fossero integralmente applicate per ciascuno dei rispettivi usi e, dall’altro, che la proporzione di DEHP contenuta nel PVC morbido riciclato nei composti e nelle miscele in polvere non superasse il 20% peso su peso.

11 Nell’articolo 2 della decisione di autorizzazione, la Commissione ha fissato a...

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