83/196/EEC: Commission Decision of 8 April 1983 concerning the on-the-spot inspections to be carried out in respect of the importation of bovine animals and swine and fresh meat from non-member countries

Published date26 April 1983
Subject MatterVeterinary legislation,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 108, 26 April 1983
EUR-Lex - 31983D0196 - IT 31983D0196

83/196/CEE: Decisione della Commissione dell' 8 aprile 1983 relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 26/04/1983 pag. 0018 - 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0152
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0152


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1983

relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

(83/196/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che, con la decisione 80/15/CEE, del 21 dicembre 1979, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (3), la Commissione ha fissato in maniera provvisoria le modalità dei controlli comunitari; che è attualmente necessario stabilire le condizioni secondo le quali questi controlli debbono essere effettuati;

considerando che occorre organizzare la periodicità e le modalità dei controlli sanitari e di polizia sanitaria sul posto effettuati in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE per accertare l'effettiva applicazione delle disposizioni di detta direttiva nonché delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 77/96/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE;

considerando che la periodicità può essere fissata in linea generale a tre anni per i controlli di polizia sanitaria e a un anno per i controlli sanitari; che essa deve tuttavia poter essere modificata in funzione di situazione particolari;

considerando che è necessario effettuare controlli sul posto prima di completare l'elenco o gli elenchi dei paesi terzi o degli stabilimenti autorizzati; che si dovrebbe procedere a tali controlli prima di qualsiasi altra modifica di detti elenchi e prima dell'adozione di misure atte ad incidere sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

considerando che in certi casi è opportuno effettuare controlli comunitari particolari di lunga durata in uno o più paesi terzi o stabilimenti;

considerando che è opportuno fissare le condizioni pratiche di organizzazione dei controlli sotto il profilo del numero e della qualifica degli esperti veterinari incaricati;

considerando che occorre stabilire le condizioni nelle quali gli esperti veterinari degli Stati membri vengono associati ai controlli, nonché gli obblighi cui essi sono soggetti;

considerando...

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