83/423/EEC: Commission Decision of 29 July 1983 on the list of establishments in the Republic of Paraguay approved for the purpose of importing fresh meat into the Community
Published date | 27 August 1983 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 238, 27 August 1983 |
83/423/CEE: Decisione della Commissione del 29 luglio 1983 recante l' elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l' importazione di carni fresche nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 27/08/1983 pag. 0039 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0203
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0201
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0203
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0201
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1983
recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità
(83/423/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;
considerando che, nel corso di una prima ispezione, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento; che la decisione 82/954/CEE della Commissione (3) ha fatto divieto agli Stati membri, a livello comunitario, d'importare carni fresche in provenienza dagli stabilimenti del Paraguay, pur prevedendo per i medesimi, a livello delle legislazioni nazionali, la facoltà di mantenere durante un periodo di sette mesi - per non interromperle troppo bruscamente - le correnti di scambio eventualmente esistenti con gli stabilimenti proposti dalle autorità del Paraguay;
considerando che da una nuova ispezione, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE ed all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in...
To continue reading
Request your trial