83/423/EEC: Commission Decision of 29 July 1983 on the list of establishments in the Republic of Paraguay approved for the purpose of importing fresh meat into the Community

Published date27 August 1983
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 238, 27 August 1983
EUR-Lex - 31983D0423 - IT 31983D0423

83/423/CEE: Decisione della Commissione del 29 luglio 1983 recante l' elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l' importazione di carni fresche nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 27/08/1983 pag. 0039 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0203
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0201
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0203
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0201


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/423/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, nel corso di una prima ispezione, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento; che la decisione 82/954/CEE della Commissione (3) ha fatto divieto agli Stati membri, a livello comunitario, d'importare carni fresche in provenienza dagli stabilimenti del Paraguay, pur prevedendo per i medesimi, a livello delle legislazioni nazionali, la facoltà di mantenere durante un periodo di sette mesi - per non interromperle troppo bruscamente - le correnti di scambio eventualmente esistenti con gli stabilimenti proposti dalle autorità del Paraguay;

considerando che da una nuova ispezione, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE ed all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in...

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