84/371/EEC: Commission Decision of 3 July 1984 establishing the characteristics of the special mark for fresh meat referred to in Article 5 (a) of Directive 64/433/EEC
Published date | 26 July 1984 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 196, 26 July 1984 |
84/371/CEE: Decisione della Commissione del 3 luglio 1984 che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1984 pag. 0046 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0231
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0192
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0231
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0192
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1984
che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio
(84/371/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE (2), in particolare l'articolo 5, lettera a),
considerando che, a norma dell'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE, talune categorie di carni non possono essere spedite dal territorio di uno Stato membro a quello di altro Stato membro, salvo che siano destinate a un trattamento previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio (3), e siano munite di un bollo speciale;
considerando che occorre adottare un bollo che sia facilmente riconoscibile e fornisca le necessarie garanzie di idoneità a differenziare le carni;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il bollo di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE deve corrispondere alla definizione contenuta nell'allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.
(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.
ALLEGATO
Il bollo speciale deve essere il bollo di forma ovale, conformemente a quanto prescritto nell'allegato I, capitolo X, punto 49, della direttiva 64/433/CEE, attraversato nel senso dell'asse maggiore da due rette...
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