Council Regulation (EC) No 2007/2000 of 18 September 2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process, amending Regulation (EC) No 2820/98, and repealing Regulations (EC) No 1763/1999 and (EC) No 6/2000

Coming into Force30 September 2000,01 November 2000
End of Effective Date03 January 2010
Celex Number32000R2007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/2007/oj
Published date23 September 2000
Date18 September 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 240, 23 September 2000
EUR-Lex - 32000R2007 - IT

Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 23/09/2000 pag. 0001 - 0009


Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio

del 18 settembre 2000

recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani Occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio.

(2) Nelle sue conclusioni del 24 gennaio e del 14 febbraio 2000, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a vagliare la possibilità di agevolare gli scambi commerciali con la Repubblica di Montenegro all'interno della Repubblica federale di Iugoslavia.

(3) Il regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia(1), offre l'esenzione dai dazi doganali per taluni prodotti industriali entro i limiti di massimali tariffari e applica concessioni limitate per i prodotti agricoli, per lo più sotto forma di esenzioni dai dazi entro i limiti di contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 1763/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, sul regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania, prevede un regime analogo che contiene le stesse restrizioni e modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001(2).

(4) Il volume delle importazioni dai paesi dei Balcani Occidentali è inferiore allo 0,6 % delle importazioni totali della Comunità. Un'ulteriore apertura del mercato dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per la Comunità.

(5) È pertanto opportuno migliorare ulteriormente le preferenze commerciali autonome della Comunità abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e migliorando ulteriormente l'accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli e della pesca, compresi i prodotti trasformati.

(6) Le misure in questione sono proposte nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea in considerazione della situazione specifica dei Balcani Occidentali. Esse non costituiranno in alcun caso un precedente per la politica commerciale della Comunità nei confronti di altri paesi terzi.

(7) In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'UE e i paesi dei Balcani Occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l'ammissione al beneficio delle preferenze generalizzate è subordinata all'impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode.

(8) Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un'amministrazione doganale autonoma.

(9) L'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Kosovo, quest'ultimo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999, e sottoposto all'amministrazione civile internazionale della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), soddisfano le suddette condizioni. Per evitare discriminazioni nella regione, sarebbe pertanto opportuno concedere a tutti questi paesi preferenze commerciali analoghe.

(10) La Repubblica di Montenegro, che fa parte della Repubblica federale di Iugoslavia, non dispone di un'amministrazione doganale autonoma. Non è possibile, pertanto, concederle le stesse preferenze commerciali. È possibile tuttavia concedere preferenze commerciali limitate per taluni prodotti industriali montenegrini non fabbricati in altre parti della Repubblica federale di Iugoslavia, fatto salvo il principio dell'esclusione della Repubblica federale di Iugoslavia dalle preferenze commerciali nel loro insieme e nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Iugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98(3).

(11) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è già legata alla Comunità da un accordo di cooperazione contenente preferenze commerciali. Inoltre, la Comunità e i suoi...

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