Commission Directive 2008/128/EC of 22 December 2008 laying down specific purity criteria concerning colours for use in foodstuffs (Codified version) (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 30 January 2009 |
End of Effective Date | 30 November 2012 |
Celex Number | 32008L0128 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2008/128/oj |
Published date | 10 January 2009 |
Date | 22 December 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 6, 10 January 2009 |
10.1.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 6/20 |
DIRETTIVA 2008/128/CE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2008
che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (2) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
(2) | Occorre stabilire requisiti di purezza per tutte le sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (4). |
(3) | Occorre prendere in considerazione le specificazioni e le tecniche di analisi per le sostanze coloranti definite nel Codex Alimentarius redatto dal dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA). |
(4) | Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare con particolare riguardo ai requisiti di purezza. |
(5) | Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(6) | La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi alle sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE, sono stabiliti all'allegato I.
Articolo 2
La direttiva 95/45/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza all’allegato III.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.
(2) GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.
(3) V. allegato II, Parte A.
(4) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.
ALLEGATO I
A. SPECIFICHE GENERALI PER PIGMENTI COLORANTI DI ALLUMINIO
Definizione | I pigmenti di alluminio vengono preparati facendo reagire con allumina in ambiente acquoso, sostanze coloranti che soddisfano i requisiti di purezza definiti dalle appropriate specifiche. L'allumina è generalmente preparata di fresco e non essiccata, essa viene ottenuta facendo reagire solfato o cloruro di alluminio con carbonato o bicarbonato di sodio o di calcio o con ammoniaca. Dopo la formazione del pigmento, il prodotto viene filtrato, lavato con acqua ed essiccato. Il prodotto finito può contenere allumina che non ha reagito. |
Prodotti insolubili in HCl | non più dello 0,5 % |
Sostanze estraibili in etere | non più dello 0,2 % (in condizioni di neutralità) Per i relativi colori si applicano i criteri specifici di purezza. |
B. CRITERI SPECIFICI DI PUREZZA
E 100 CURCUMINA | ||||||||
Sinonimi | CI giallo naturale 3, giallo curcuma, diferoil metano | |||||||
Definizione | La curcumina si ottiene per estrazione con solvente della curcuma, ovvero dei rizomi macinati di ceppi naturali della Curcuma longa L. Per ottenere la polvere concentrata di curcumina si purifica l'estratto per cristallizzazione. Il prodotto è costituito essenzialmente da curcumine; ovvero dalla sostanza colorante [1,7-bis(4-idrossi-3-metossifenil)epta-1,6-dien-3,5-dione] e dai suoi due derivati demetossilati presenti in proporzioni diverse. Possono essere anche presenti piccole quantità di olii e di resine che si rinvengono naturalmente nella curcuma. Per l'estrazione possono essere utilizzati unicamente i seguenti solventi: etilacetato, acetone, diossido di carbonio, diclorometano, n-butanolo, metanolo, etanolo, esano. | |||||||
Classe | Dicinnamoilmetano | |||||||
Colour Index n. | 75300 | |||||||
Einecs | 207-280-5 | |||||||
Denominazioni chimiche |
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Formule chimiche |
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Peso molecolare |
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Tenore | Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore al 90 % E1 cm 1 %1 607 in etanolo a circa 426 nm | |||||||
Descrizione | Polvere cristallina di colore giallo arancio | |||||||
Identificazione | ||||||||
| Estinzione massima in etanolo a circa 426 nm | |||||||
| 179 °C-182 °C | |||||||
Purezza | ||||||||
Solventi residui | Etilacetato Acetone Metanolo Etanolo n-butanolo Esano | non più di 50 mg/kg singolarmente o in combinazione | ||||||
Diclorometano non più di 10 mg/kg | ||||||||
Arsenico | non più di 3 mg/kg | |||||||
Piombo | non più di 10 mg/kg | |||||||
Mercurio | non più di 1 mg/kg | |||||||
Cadmio | non più dello 1 mg/kg | |||||||
Metalli pesanti (quali Pb) | non più di 40 mg/kg | |||||||
E 101 (i) RIBOFLAVINA | ||||||||
Sinonimi | Lattoflavina | |||||||
Classe | Isoallossazina | |||||||
Einecs | 201-507-1 | |||||||
Denominazioni chimiche | 7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetraidrossipentil)benzo(g)pteridin-2,4(3H,10H)-dione 7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil)isoallossazina | |||||||
Formula chimica | C17H20N4O6 | |||||||
Peso molecolare | 376,37 | |||||||
Tenore | Contenuto non inferiore al 98 % su base anidra E1 cm 1 % 328 in soluzione acquosa a circa 444 nm | |||||||
Descrizione | Polvere cristallina di colore dal giallo al giallo arancio, con un leggero odore | |||||||
Identificazione | ||||||||
| Il rapporto A375/A267 ha un valore tra 0,31 e 0,33 Il rapporto A444/A267 ha un valore tra 0,36 e 0,39 | in soluzione acquosa | ||||||
Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 444 nm | ||||||||
| [α]D20: tra - 115° e - 140° in una soluzione di idrossido di sodio 0,05 N | |||||||
Purezza | ||||||||
Perdita all'essiccamento | non più dell'1,5 % dopo 4 ore a 105 °C | |||||||
Ceneri solfatate | non più dello 0,1 % | |||||||
Ammine primarie aromatiche | non più di 100 mg/kg (calcolate come anilina) | |||||||
Arsenico | non più di 3 mg/kg | |||||||
Piombo | non più di 10 mg/kg | |||||||
Mercurio | non più di 1 mg/kg | |||||||
Cadmio | non più di 1 mg/kg | |||||||
Metalli pesanti (quali Pb) | non più di 40 mg/kg | |||||||
E 101 (ii) RIBOFLAVINA-5′-FOSFATO | ||||||||
Sinonimi | 5′-(idrogenofosfato monosodico) di riboflavina | |||||||
Definizione | Le presenti specifiche sono valide per la riboflavina 5′-fosfato accompagnata da piccole quantità di riboflavina libera e da riboflavina difosfato | |||||||
Classe | Isoallossazina | |||||||
Einecs | 204-988-6 | |||||||
Denominazione chimica | Fosfato monosodico del (2R_,3R_,4S_)-5-(3′)10′-diidro-7′,8′-dimetil-2′,4′-diosso-10′-benzo[Y]pteridinil)-2,3,4-triidrossipentile; sale monosodico dell'estere 5′-monofosforico della riboflavina | |||||||
Formula chimica |
| |||||||
Peso molecolare | 541,36 | |||||||
Tenore | Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore al 95 % calcolato come C17H20N4NaO9P.2H2O E1 cm 1 % 250 in soluzione acquosa a circa 375 nm | |||||||
Descrizione | Polvere cristallina igroscopica di colore dal giallo all'arancio, avente un leggero odore ed un sapore amaro | |||||||
Identificazione | ||||||||
| Il rapporto A375/A267 ha un valore tra 0,30 e 0,34 Il rapporto A444/A267 ha un valore tra 0,35 e 0,40 | in soluzione acquosa | ||||||
Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 444 nm | ||||||||
| [α]D20: tra + 38° e + 42° in una soluzione di HCl 5 M | |||||||
Purezza | ||||||||
Perdita all'essiccamento | non più di 8,0 % (5 ore a 100 °C sotto vuoto su P2O5) per la forma diidrata | |||||||
Ceneri solfatate | non più di 25 % | |||||||
Fosfato inorganico | non più di 1,0 % (calcolato come PO4 su base anidra) | |||||||
Coloranti accessori |
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Ammine primarie aromatiche | non più di 70 mg/kg (calcolate come anilina) | |||||||
Arsenico | non più di 3 mg/kg | |||||||
Piombo | non più di 10 mg/kg | |||||||
Mercurio | non più di 1 mg/kg | |||||||
Cadmio | non più di 1 mg/kg | |||||||
Metalli pesanti (quali Pb) | non più di 40 mg/kg | |||||||
E 102 TARTRAZINA | ||||||||
Sinonimi | CI giallo per alimenti 4 | |||||||
Definizione | La tartrazina è composta essenzialmente da trisodio 5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)-4-(4-solfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carbossilato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e da solfato sodico che sono i principali componenti non colorati. La tartrazina è descritta come sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio. | |||||||
Clas |
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