Commission Regulation (EU) No 1274/2009 of 18 December 2009 opening and providing for the administration of import quotas for rice originating in the overseas countries and territories (OCTs)

Coming into Force01 January 2010,26 December 2009
End of Effective Date21 November 2014
Celex Number32009R1274
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1274/oj
Published date23 December 2009
Date18 December 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 23 December 2009
L_2009344IT.01000301.xml
23.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/3

REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti d’importazione di riso originario dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1), in particolare l’allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l’articolo 148 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, per i prodotti contemplati dal codice NC 1006, il cumulo dell’origine ACP-PTOM è consentito per un quantitativo annuo complessivo di 160 000 t, che comprende il contingente tariffario di 125 000 t di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), previsto dall’accordo di partenariato ACP-CE, espresso in equivalente riso semigreggio. I titoli d’importazione sono rilasciati ogni anno inizialmente per un quantitativo di 35 000 t di riso originario dei paesi e territori d’oltremare (di seguito PTOM) e, nell’ambito di tale quantitativo, sono rilasciati titoli d’importazione per 10 000 t per le importazioni originarie dei PTOM meno sviluppati, elencati nell’allegato I B della citata decisione. Tutti gli altri titoli di importazione sono rilasciati per le importazioni originarie delle Antille olandesi e di Aruba. Queste 35 000 t di riso riservate ai PTOM possono essere aumentate se gli Stati ACP non utilizzano effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell’ambito del contingente tariffario previsto nell’accordo di Cotonou.
(2) Dal 1o gennaio 2008 non si applicano più i regimi commerciali dell’accordo di partenariato ACP-CE e il contingente tariffario per il riso ivi previsto è sostituito dagli accordi preferenziali di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (3). A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, i prodotti della voce tariffaria 1006, originari di determinati Stati che fanno parte del gruppo di Stati ACP previsto in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, continuano a beneficiare di un trattamento preferenziale fino al 31 dicembre 2009. Ne deriva che a partire dal 1o gennaio 2010 non è più possibile aumentare eventualmente il contingente PTOM legato all’uso di un contingente ACP; di conseguenza è necessario che i contingenti PTOM siano aperti su base annua per un quantitativo limitato a 35 000 t.
(3) Fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe pertinenti previste per la gestione di tali regimi d’importazione, occorre tener conto delle disposizioni dei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali, ossia il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (4), il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5) e il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6).
(4) Ai fini di una gestione equilibrata del mercato è opportuno che il rilascio dei titoli d’importazione relativi ai contingenti d’importazione suddetti sia ripartito nel corso dell’anno in determinati sottoperiodi, che sia stabilito il periodo di validità dei titoli e che sia fissato un quantitativo massimo per domanda.
(5) La conversione dei quantitativi per fasi di lavorazione del riso diverse dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (7). È inoltre necessario prevedere la conversione dei quantitativi di rotture di riso.
(6) Per garantire la corretta gestione dei contingenti di importazione è opportuno subordinare la domanda di titolo di importazione alla costituzione di una cauzione di importo commisurato ai rischi incorsi.
(7) Per ottimizzare l’uso dei contingenti in caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione è opportuno stabilire che i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti a operatori che soddisfano le condizioni di ammissibilità previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
(8) A norma dell’allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, i titoli non utilizzati per l’importazione di riso originario dei PTOM meno sviluppati, elencati nell’allegato I B della stessa decisione, devono essere resi disponibili per l’importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba. A tal fine è appropriato prevedere che nel sottoperiodo di settembre i quantitativi non utilizzati per i PTOM meno sviluppati possano essere riservati all’importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba.
(9) Per garantire la corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere una deroga all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e adattare gli obblighi di comunicazione ivi previsti.
(10) Poiché i dazi all’importazione dei prodotti di cui alla voce 1006, originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati ACP previsto in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, devono essere eliminati a partire dal 1o gennaio 2010, è necessario che le misure previste
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