L_2009344IT.01000301.xml
23.12.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 344/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009
recante apertura e modalità di gestione di contingenti d’importazione di riso originario dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1), in particolare l’allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l’articolo 148 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, per i prodotti contemplati dal codice NC 1006, il cumulo dell’origine ACP-PTOM è consentito per un quantitativo annuo complessivo di 160 000 t, che comprende il contingente tariffario di 125 000 t di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), previsto dall’accordo di partenariato ACP-CE, espresso in equivalente riso semigreggio. I titoli d’importazione sono rilasciati ogni anno inizialmente per un quantitativo di 35 000 t di riso originario dei paesi e territori d’oltremare (di seguito PTOM) e, nell’ambito di tale quantitativo, sono rilasciati titoli d’importazione per 10 000 t per le importazioni originarie dei PTOM meno sviluppati, elencati nell’allegato I B della citata decisione. Tutti gli altri titoli di importazione sono rilasciati per le importazioni originarie delle Antille olandesi e di Aruba. Queste 35 000 t di riso riservate ai PTOM possono essere aumentate se gli Stati ACP non utilizzano effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell’ambito del contingente tariffario previsto nell’accordo di Cotonou. |
(2) | Dal 1o gennaio 2008 non si applicano più i regimi commerciali dell’accordo di partenariato ACP-CE e il contingente tariffario per il riso ivi previsto è sostituito dagli accordi preferenziali di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (3). A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, i prodotti della voce tariffaria 1006, originari di determinati Stati che fanno parte del gruppo di Stati ACP previsto in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, continuano a beneficiare di un trattamento preferenziale fino al 31 dicembre 2009. Ne deriva che a partire dal 1o gennaio 2010 non è più possibile aumentare eventualmente il contingente PTOM legato all’uso di un contingente ACP; di conseguenza è necessario che i contingenti PTOM siano aperti su base annua per un quantitativo limitato a 35 000 t. |
(3) | Fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe pertinenti previste per la gestione di tali regimi d’importazione, occorre tener conto delle disposizioni dei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali, ossia il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (4), il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5) e il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6). |
(4) | Ai fini di una gestione equilibrata del mercato è opportuno che il rilascio dei titoli d’importazione relativi ai contingenti d’importazione suddetti sia ripartito nel corso dell’anno in determinati sottoperiodi, che sia stabilito il periodo di validità dei titoli e che sia fissato un quantitativo massimo per domanda. |
(5) | La conversione dei quantitativi per fasi di lavorazione del riso diverse dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (7). È inoltre necessario prevedere la conversione dei quantitativi di rotture di riso. |
(6) | Per garantire la corretta gestione dei contingenti di importazione è opportuno subordinare la domanda di titolo di importazione alla costituzione di una cauzione di importo commisurato ai rischi incorsi. |
(7) | Per ottimizzare l’uso dei contingenti in caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione è opportuno stabilire che i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti a operatori che soddisfano le condizioni di ammissibilità previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006. |
(8) | A norma dell’allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, i titoli non utilizzati per l’importazione di riso originario dei PTOM meno sviluppati, elencati nell’allegato I B della stessa decisione, devono essere resi disponibili per l’importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba. A tal fine è appropriato prevedere che nel sottoperiodo di settembre i quantitativi non utilizzati per i PTOM meno sviluppati possano essere riservati all’importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba. |
(9) | Per garantire la corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere una deroga all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e adattare gli obblighi di comunicazione ivi previsti. |
(10) | Poiché i dazi all’importazione dei prodotti di cui alla voce 1006, originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati ACP previsto in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, devono essere eliminati a partire dal 1o gennaio 2010, è necessario che le misure previste |
...