2012/88/EU: Commission Decision of 25 January 2012 on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system (notified under document C(2012) 172) Text with EEA relevance

Coming into Force26 January 2012
End of Effective Date04 July 2016
Celex Number32012D0088
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2012/88(1)/oj
Published date23 February 2012
Date25 January 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 51, 23 February 2012
L_2012051IT.01000101.xml
23.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 51/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2012

relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo

[notificata con il numero C(2012) 172]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/88/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2) ha stabilito le specifiche tecniche di interoperabilità («STI») per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
(2) La decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3) ha stabilito le STI per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.
(3) I requisiti essenziali che si applicano alla rete convenzionale e alla rete ad alta velocità devono essere identici, così come devono esserlo le loro specifiche funzionali e tecniche, i loro componenti di interoperabilità e le loro interfacce, nonché le procedure per la valutazione della conformità o idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità o per la verifica «CE» dei rispettivi sottosistemi «controllo-comando e segnalamento».
(4) Le strategie di attuazione dovrebbero mantenere carattere di specificità per ciascun tipo di rete e i requisiti esistenti per la rete transeuropea convenzionale e per la rete transeuropea ad alta velocità dovrebbero rimanere invariati. L’Agenzia ferroviaria europea («Agenzia») ha ricevuto un mandato di riferimento per lo svolgimento di talune attività.
(5) Il 31 gennaio 2011 l’Agenzia ha emanato una raccomandazione riguardante la specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (4). La presente decisione si basa su tale raccomandazione.
(6) Per motivi di chiarezza, è quindi opportuno che le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE siano sostituite dalla presente decisione.
(7) I cambiamenti introdotti relativamente ai requisiti di sicurezza (punto 4.2.1 dell’allegato III) si basano sulla constatazione che il testo delle STI CCS in vigore lascia margini di interpretazione e non hanno conseguenze negative sul livello complessivo di sicurezza.
(8) Nei progetti infrastrutturali ferroviari che beneficiano del sostegno finanziario dell’Unione europea, l’attrezzaggio con l’ERTMS/ETCS dovrebbe essere obbligatorio per le nuove installazioni o gli interventi di ammodernamento della parte di protezione dei treni di un apparato CCS. Tale attrezzaggio dovrebbe essere realizzato, in linea di massima, nel quadro del progetto finanziato dall’Unione europea. In taluni casi, tuttavia, è necessario ammettere una deroga a questo principio di attuazione, limitatamente alla strategia di attuazione della STI controllo-comando e segnalamento.
(9) Nel documento tecnico «Elenco dei sistemi CCS di classe B», l’Agenzia ha enumerato, i sistemi di controllo-comando e segnalamento nazionali preesistenti («sistemi di classe B»). Tali sistemi possono essere ancora necessari a bordo delle locomotive e delle unità di trazione per la circolazione su talune linee.
(10) I sistemi di classe B costituiscono un ostacolo significativo all’interoperabilità delle locomotive e delle unità di trazione ma hanno un ruolo importante ai fini del mantenimento di un livello di sicurezza elevato sulla rete transeuropea. Per questo motivo, è importante evitare di creare ulteriori ostacoli all’interoperabilità, ad esempio modificando tali sistemi nazionali preesistenti o introducendo nuovi sistemi.
(11) Per evitare di creare ulteriori ostacoli all’interoperabilità, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la funzionalità e le interfacce dei sistemi preesistenti di classe B rimangano come attualmente specificato, fatta eccezione per le modifiche necessarie per mitigare i difetti connessi alla sicurezza di tali sistemi. Gli Stati membri dovrebbero altresì assicurare che i sistemi non inclusi nell’elenco dei sistemi di classe B non costituiscano ulteriori barriere all’interoperabilità.
(12) Ai fini della sicurezza e dell’interoperabilità dell’esercizio ferroviario, è essenziale la disponibilità delle frequenze GSM-R.
(13) È opportuno di conseguenza abrogare le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE.
(14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È adottata la specifica tecnica di interoperabilità (nel prosieguo: «STI») per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento di terra» e il sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario transeuropeo di cui all’allegato III.

2. La STI di cui all’allegato III della presente decisione si applica al sottosistema «controllo-comando e segnalamento di terra» descritto al punto 2.3 e al sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» descritto al punto 2.4 dell’allegato II della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta sia necessario un sistema nazionale di protezione-controllo-comando di bordo per consentire la circolazione di materiale rotabile su una determinata linea o parte della rete transeuropea, detto sistema compaia nell’elenco dei sistemi di classe B, avente valore legale pari a quello degli allegati della STI.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la funzionalità, le prestazioni e le interfacce dei sistemi di classe B rimangano come attualmente specificato, fatta eccezione per le modifiche necessarie per mitigare i difetti connessi alla sicurezza di tali sistemi.

Articolo 3

Con riferimento ai sistemi di classe B e alle questioni identificate come punti in sospeso nell’appendice G della STI adottata con la presente decisione, ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, entro sei mesi dalla notifica della presente decisione:

a) l’elenco delle norme tecniche applicabili;
b) le procedure di valutazione della conformità e di verifica da utilizzare per garantire l’effettiva applicazione delle norme tecniche applicabili;
c) gli organismi da esso designati per l’esecuzione di tali procedure di valutazione della conformità e di verifica.

Se tali elementi sono già stati notificati nel quadro delle decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE, quest’obbligo si considera assolto.

Articolo 4

1. La Commissione può autorizzare deroghe all’obbligo di cui al punto 7.3.2.4 dell’allegato III riguardante l’attrezzaggio obbligatorio delle linee con il sistema europeo di controllo del treno (European Train Control System — ETCS) nel quadro di progetti finanziati dall’Unione europea (punto 7.3.2.4), in caso di rinnovo del segnalamento su sezioni di linea brevi (inferiori a 150 km) e discontinue, a condizione che l’ETCS sia installato:

entro i 5 anni successivi al completamento del progetto,
oppure, se è precedente, entro la data in cui la sezione della linea viene collegata a un’altra linea attrezzata con l’ETCS.

2. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un fascicolo riguardante il progetto. Tale fascicolo contiene un’analisi economica da cui risulta che la messa in servizio dell’ERTMS alla data più ravvicinata tra le due indicate al paragrafo 1 comporta rilevanti vantaggi economici e/o tecnici rispetto alla sua messa in servizio nel corso del progetto finanziato dall’Unione europea.

3. La Commissione analizza il fascicolo trasmesso e le misure proposte dallo Stato membro e notifica i risultati del suo esame al comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE. Se è concessa una deroga, lo Stato membro provvede affinché l’ERTMS sia installato entro la data più vicina tra le due indicate al paragrafo 1.

Articolo 5

La decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (5) è modificata come segue:

1) il secondo trattino della voce «Atti legislativi in vigore» del punto 1.4 «Documentazione di riferimento» dell’allegato è sostituito da «STI Controllo-comando e segnalamento»;
2) il punto 4.2.3.3.1 è sostituito dall’allegato I della presente decisione;
3) la tabella 10 del punto 4.3.4 è sostituita dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 6

Il documento tecnico dell’ERA «Specifiche dei requisiti del sistema (SRS) ERTMS/ETCS», rif. «subset-026» nella versione 3.2.0 del 22 dicembre 2010, può essere usato come base per le gare riguardanti l’attrezzaggio delle linee con l’ETCS e per l’effettuazione di prove; tuttavia, prima dell’entrata in vigore della cosiddetta «baseline 3» (base di riferimento 3), non può essere imposto l’attrezzaggio dei treni conformemente a detta baseline 3.

Articolo 7

Le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT