L_2016332IT.01000301.xml
7.12.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 332/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2137 DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(2) | Il 6 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2144 (3), che introduce modifiche per consentire l'acquisto e il trasporto di petrolio e prodotti petroliferi e la relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria in Siria da parte di categorie ben definite di persone ed entità al solo scopo di fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria. Tale decisione modifica altresì le relative deroghe alle restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) | Poiché questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) | l'articolo 6 è così modificato:
a) | la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) | fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alla lettera a);»; | |
b) | è inserita la lettera seguente:
«d bis) | fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere b) e c); e»; | |
c) | la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) | partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c), d) o d bis).»; | | |
2) | l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis 1. I divieti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria, da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria, purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. 2. In deroga alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzarel'acquisto e il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché tali acquisto e trasporto:
a) | siano destinati unicamente a fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile siriana; e |
b) | non violino alcuno dei divieti disposti dal presente regolamento. | Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. La notifica contiene informazioni |
...