Commission Regulation (EEC) No 3149/92 of 29 October 1992 laying down detailed rules for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community

Coming into Force01 October 1992,31 October 1992
End of Effective Date03 October 2010
Celex Number31992R3149
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/3149/oj
Published date30 October 1992
Date29 October 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 313, 30 October 1992
EUR-Lex - 31992R3149 - IT 31992R3149

Regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 30/10/1992 pag. 0050 - 0055


REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/92 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1992 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare gli articoli 2, paragrafo 4, e 12,

considerando che dall'esperienza acquisita dopo qualche anno di gestione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3730/87 emerge l'opportunità di adeguare le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 583/91 (5); che per ragioni di chiarezza e di praticità è opportuno sostituire il regolamento da ultimo citato con il presente regolamento;

considerando che è innanzitutto necessario semplificare la procedura e le modalità di redazione del piano annuo di distribuzione dei prodotti provenienti dalle scorte d'intervento che la Commissione elabora in base ai dati forniti dagli Stati membri, nonché modificare il calendario della distribuzione tenendo conto, da un lato, del fabbisogno di distribuzione ai beneficiari e, dall'altro, delle esigenze connesse alla gestione finanziaria delle scorte d'intervento;

considerando che la fornitura di prodotti agricoli e di derrate alimentari agli indigenti della Comunità si effettua, di massima, sotto forma di prodotti condizionati o trasformati, ottenuti a partire da prodotti svincolati dai magazzini d'intervento comunitari; che, tuttavia, tale obiettivo può essere conseguito anche fornendo prodotti agricoli o derrate alimentari appartenenti alla stessa categoria di prodotti reperendoli sul mercato comunitario; che, in tal caso, il pagamento della fornitura si effettua attraverso la cessione di prodotti da ritirare presso i magazzini d'intervento;

considerando che per una corretta gestione del regime è necessario, quando la fornitura si riferisce a prodotti trasformati o oggetto di un confezionamento speciale, organizzare un invito a presentare offerte per stabilire le condizioni di fornitura meno onerose;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni per il rimborso alle organizzazioni caritative delle spese connesse al trasporto dei prodotti, nonché, se del caso, delle spese amministrative, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili; considerando che per il rimborso delle spese di trasporto si applicano tassi forfettari; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di determinare tali spese nell'ambito di una procedura di gara; che è altresì opportuno stabilire le modalità di contabilizzazione del valore dei prodotti usciti dai magazzini d'intervento da imputare alle spese del FEAOG, sezione garanzia, nonché le modalità applicabili in caso di trasferimento di scorte di prodotti da uno Stato membro all'altro;

considerando che è opportuno stabilire i tassi applicabili per la conversione del valore di contabilizzazione dei prodotti e per la conversione delle spese di trasporto e delle spese amministrative; che, per queste varie spese, per evitare distorsioni di origine monetaria è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, pur rispettando l'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 (7), recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, tale tasso deve essere pubblicato;

considerando che, data la finalità del presente regime e la natura dei trasferimenti di prodotti...

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