Directive 2007/23/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 on the placing on the market of pyrotechnic articles (Text with EEA relevance)

Coming into Force04 June 2007
End of Effective Date30 June 2015
Celex Number32007L0023
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2007/23/oj
Published date14 June 2007
Date23 May 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 154, 14 June 2007
L_2007154IT.01000101.xml
14.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 154/1

DIRETTIVA 2007/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative in vigore negli Stati membri per quanto concerne l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici divergono, in particolare per quanto riguarda aspetti quali la sicurezza e la funzionalità.
(2) Tali leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all'interno della Comunità dovrebbero essere armonizzati per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali finali.
(3) La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (3), esclude gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione e stabilisce che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di tutela dei consumatori e la sicurezza del pubblico e che è prevista la preparazione di una direttiva complementare al riguardo.
(4) La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (4), stabilisce requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti esplosivi, comprese le sostanze pirotecniche.
(5) Gli articoli pirotecnici dovrebbero comprendere i fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli articoli pirotecnici a fini tecnici, come i generatori di gas utilizzati negli airbag o nei pretensionatori delle cinture di sicurezza.
(6) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi agli articoli pirotecnici cui si applicano la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (5), e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate.
(7) Per assicurare in modo adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero essere classificati in categorie principalmente a seconda del livello di rischio in relazione al tipo di impiego, alla finalità o al livello di rumorosità.
(8) In base ai principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (6), un articolo pirotecnico dovrebbe essere conforme alla presente direttiva all'atto della sua prima immissione sul mercato comunitario. Considerate le festività religiose, culturali e tradizionali degli Stati membri, i fuochi d'artificio prodotti dal fabbricante per uso proprio e per i quali uno Stato membro abbia approvato l'uso sul suo territorio non dovrebbero essere considerati immessi sul mercato e non dovrebbe quindi essere necessario che siano conformi alla presente direttiva.
(9) Visti i pericoli insiti nell'uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d'età per la vendita ai consumatori e il loro impiego e assicurare che l'etichetta di tali articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere l'ambiente. Si dovrebbero adottare disposizioni che consentano di fornire certi articoli pirotecnici soltanto a specialisti autorizzati in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed esperienza. Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, i requisiti di etichettatura dovrebbero tener conto della prassi attuale nonché del fatto che tali articoli sono esclusivamente forniti a utilizzatori professionali.
(10) L'impiego di articoli pirotecnici e in particolare di fuochi d'artificio rientra in abitudini e tradizioni culturali notevolmente divergenti in ciascuno Stato membro. Ciò impone di lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone.
(11) È opportuno fissare requisiti essenziali di sicurezza per gli articoli pirotecnici, al fine di tutelare i consumatori e di evitare incidenti.
(12) La responsabilità di assicurare che gli articoli pirotecnici siano conformi alla presente direttiva e in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza dovrebbe ricadere sul fabbricante. Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, la persona fisica o giuridica che importa un articolo pirotecnico nella Comunità dovrebbe garantire che questi abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o dovrebbe assumersi tutti gli obblighi del fabbricante.
(13) Una volta soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza non dovrebbe essere possibile agli Stati membri proibire, restringere od ostacolare la libera circolazione degli articoli pirotecnici. La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudicare la legislazione nazionale sulle autorizzazioni che gli Stati membri rilasciano a fabbricanti, distributori e importatori.
(14) Per agevolare il processo di dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza si stanno elaborando norme armonizzate per quanto concerne la progettazione, la fabbricazione e la prova degli articoli pirotecnici.
(15) Norme armonizzate europee sono elaborate, adottate e modificate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste organizzazioni sono riconosciute competenti per l'adozione di norme armonizzate che esse elaborano conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra di loro e la Commissione e l'Associazione europea di libero scambio (7) nonché alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (8). Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, è opportuno richiamarsi all'orientamento internazionale dell'industria europea delle forniture automobilistiche tenendo conto delle pertinenti norme internazionali ISO.
(16) In linea con il «nuovo approccio in materia di armonizzazione e standardizzazione tecnica», gli articoli pirotecnici fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate dovrebbero beneficiare di una presunzione di conformità con i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla presente direttiva.
(17) Con la decisione 93/465/CEE, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (9), il Consiglio ha introdotto metodi armonizzati per le procedure di valutazione di conformità. L'applicazione di questi moduli agli articoli pirotecnici consentirà di determinare la responsabilità dei fabbricanti e degli organismi coinvolti nella procedura di valutazione di conformità tenendo conto della natura degli articoli pirotecnici in questione.
(18) I gruppi di articoli pirotecnici che sono simili nella progettazione, nella funzione o nel comportamento, dovrebbero essere valutati dagli organismi notificati come famiglie di prodotti.
(19) Ai fini dell'immissione sul mercato, gli articoli pirotecnici dovrebbero recare una marcatura CE a riprova della loro conformità alle disposizioni della presente direttiva per poter circolare liberamente all'interno della Comunità.
(20) In linea con il «nuovo approccio in materia di armonizzazione e standardizzazione tecnica», è necessaria una clausola di salvaguardia che consenta di contestare la conformità di un articolo pirotecnico oppure suoi difetti. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare tutte le opportune misure per vietare o limitare l'immissione sul mercato di prodotti recanti la marcatura CE o ritirarli dal mercato se essi mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori quando sono utilizzati per lo scopo previsto.
(21) Per quanto concerne la sicurezza durante il trasporto, le regole in materia di trasporto di articoli pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.
(22) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(23) È interesse del fabbricante e dell'importatore fornire prodotti sicuri al fine di evitare costi di responsabilità per prodotti difettosi che arrechino danni alle persone e ai beni. Al riguardo, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio
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