Council Regulation (EC) No 74/2009 of 19 January 2009 amending Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Coming into Force01 January 2010,01 January 2009,03 February 2009
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32009R0074
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/74/oj
Published date31 January 2009
Date19 January 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 30, 31 January 2009
L_2009030IT.01010001.xml
31.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/100

REGOLAMENTO (CE) N. 74/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1) Nella valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e la ristrutturazione del settore lattiero-caseario.
(2) In tale contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata «In preparazione alla “valutazione dello stato di salute” della PAC riformata». Occorre tenere conto di tale comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi emersi dalla consultazione pubblica.
(3) La Comunità, in quanto parte contraente del protocollo di Kyoto (4), è stata invitata ad attuare e/o elaborare politiche e misure, in conformità con la loro situazione nazionale, come la promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici. Inoltre, il protocollo di Kyoto impone alle parti di formulare, applicare, pubblicare ed aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi. Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, l'agricoltura e la silvicoltura. In questo contesto risulta opportuno rafforzare ulteriormente il ruolo del sostegno allo sviluppo rurale. La necessità di interventi urgenti è suffragata da solide prove scientifiche. La Comunità è stata inoltre invitata ad esplorare tutti i modi possibili per ridurre le emissioni di gas serra. Benché l'agricoltura europea abbia contribuito più di altri settori a limitare le emissioni di gas serra, in futuro il settore agricolo sarà chiamato ad intensificare lo sforzo di riduzione delle emissioni nel quadro della strategia globale dell'UE in materia di cambiamenti climatici.
(4) In seguito ai gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità il Consiglio ha considerato, nelle sue conclusioni sul tema «Carenza idrica e siccità» del 30 ottobre 2007, che occorre prestare maggiore attenzione alla gestione delle risorse idriche nonché alla qualità delle acque nell'ambito dei pertinenti strumenti della PAC. Una gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per l'agricoltura europea, sia ai fini di un consumo di acqua per l'agricoltura più razionale in termini quantitativi, sia allo scopo di preservare la qualità dell'acqua. Le previsioni riguardanti i cambiamenti climatici indicano come probabile un aumento, in frequenza e in estensione geografica, dei fenomeni di siccità.
(5) Inoltre, nelle sue conclusioni intitolare «Arrestare la perdita di biodiversità», del 18 dicembre 2006, il Consiglio ha sottolineato che la tutela della biodiversità continua a rappresentare una sfida importante resa ancora più drammatica dai cambiamenti climatici e dalla domanda di acqua e che, nonostante i sostanziali progressi già compiuti, occorreranno ulteriori sforzi per raggiungere il traguardo che la Comunità si è prefissata per il 2010 in materia di biodiversità. L'agricoltura europea ha un ruolo fondamentale da svolgere nella protezione della biodiversità.
(6) È importante che le operazioni connesse a queste priorità comunitarie siano ulteriormente rafforzate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (5).
(7) L'innovazione può, in particolare, contribuire allo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi e sosterrà quindi gli sforzi in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità. Occorre offrire sostegno specifico all'innovazione con riferimento a tali sfide al fine di aumentare l'efficacia delle rispettive operazioni.
(8) L'estinzione del regime delle quote latte nel 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (6), richiederà sforzi specifici da parte dei produttori di latte per adattarsi ai cambiamenti, soprattutto nelle regioni svantaggiate. È pertanto opportuno che tale situazione particolare sia considerata una nuova sfida che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di affrontare al fine di garantire ai settori lattiero-caseari una transizione senza problemi.
(9) Data l'importanza delle summenzionate priorità, gli Stati membri dovrebbero includere nei propri programmi di sviluppo rurale operazioni connesse alle nuove sfide, approvate in conformità del presente regolamento.
(10) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con la decisione 2006/144/CE del Consiglio (7), possono essere oggetto di un riesame per tener conto di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Gli Stati membri che ricevono fondi supplementari dovrebbero pertanto rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da stabilire un quadro che renda possibile modificare i programmi. Tale obbligo dovrebbe applicarsi solo agli Stati membri che riceveranno, a partire dal 2010, risorse finanziarie supplementari derivanti dalla modulazione obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (8), nonché, a partire dal 2011, gli importi dei fondi non utilizzati nell'ambito dei massimali nazionali per il regime di pagamento unico previsto da detto regolamento che decidono di trasferire al FEASR.
(11) Occorre fissare un termine per l'inserimento delle operazioni connesse alle nuove sfide nei programmi di sviluppo rurale e per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale riveduti alla Commissione, al fine di accordare agli Stati membri un lasso di tempo ragionevole per modificare i loro programmi di sviluppo rurale alla luce degli orientamenti strategici comunitari e dei piani strategici nazionali riveduti.
(12) Poiché gli atti di adesione del 2003 e del 2005 dispongono che, tranne per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, i pagamenti diretti siano erogati agli agricoltori dei nuovi Stati membri secondo un meccanismo di introduzione progressiva e le norme relative alla modulazione si applichino a tali agricoltori esclusivamente a decorrere dal 2012, i nuovi Stati membri non dovranno rivedere i propri piani strategici nazionali. I termini imposti ai nuovi Stati membri per rivedere e presentare i propri programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adattati di conseguenza. Poiché, per lo stesso motivo, le norme relative alla modulazione non si applicano alla Bulgaria e alla Romania prima del 2013, l'obbligo di rivedere i propri piani strategici nazionali e programmi di sviluppo rurale non dovrebbe applicarsi a tali nuovi Stati membri.
(13) Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni e dei relativi effetti potenziali, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto del quadro giuridico dello sviluppo rurale.
(14) Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare, per tali operazioni, aiuti di importo e di tasso maggiorati.
(15) Per intensificare la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, occorrerebbe maggiore flessibilità nella composizione dei partecipanti ai progetti.
(16) Per gli agricoltori interessati da riduzioni sostanziali del valore dei pagamenti diretti loro concessi conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (9), si dovrebbe accordare, a decorrere dall'esercizio 2011, un sostegno di ristrutturazione transitorio, decrescente e non discriminatorio. Tale sostegno dovrebbe fornito tramite i programmi di sviluppo rurale in modo da aiutare gli agricoltori interessati ad adattarsi ai cambiamenti attraverso una ristrutturazione delle loro attività economiche all'interno e al di fuori del settore agricolo.
(17) Per offrire maggiore flessibilità al sostegno che produce effetti agroambientali, gli Stati membri dovrebbero poter porre fine agli impegni agroambientali e mettere a disposizione un
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