Commission Regulation (EC) No 1139/2003 of 27 June 2003 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards monitoring programmes and specified risk material

Coming into Force18 July 2003,01 October 2003
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32003R1139
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1139/oj
Published date28 June 2003
Date27 June 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 160, 28 June 2003
EUR-Lex - 32003R1139 - IT

Regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/2003 pag. 0022 - 0032


Regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione

del 27 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione(2), in particolare dall'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 istituisce norme per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) negli ovini e nei caprini, includendo la sorveglianza di un campione di animali non macellati per il consumo umano. È necessario chiarire la definizione di tale gruppo di animali, per evitare che si effettui un campionamento inadeguato.

(2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure d'eradicazione da attuare in seguito alla presenza conclamata di TSE in ovini e caprini. Per raccogliere dati epidemiologici, occorre effettuare prove mirate su animali abbattuti a titolo di tali misure.

(3) In teoria, vi è la possibilità che la BSE esista nella popolazione ovina e caprina. Con questi animali non è possibile utilizzare metodi di routine per distinguere tra infezione da BSE e da scrapie. In entrambi i casi il livello di carica infettiva nell'ileo è significativo fin dalla fase iniziale dell'infezione. In via precauzionale, l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei materiali specifici a rischio.

(4) Nel suo parere del 7 e 8 novembre 2002 sulla distribuzione della carica infettiva della TSE nei tessuti dei ruminanti, il comitato direttivo scientifico ha raccomandato che le tonsille dei bovini di ogni età fossero considerate fonte di rischio per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

(5) Il comitato ha dichiarato che, per escludere il rischio di BSE, durante la raccolta di carne proveniente dalla testa e dalla lingua di bovini da destinare al consumo umano, occorre evitare la contaminazione con tessuto nervoso centrale e tonsillare.

(6) Poiché le condizioni della testa dipendono principalmente da come viene manipolata e dalla chiusura del foro frontale, risultante dall'abbattimento con pistola, e del foro occipitale (foramen magnum), occorre istituire sistemi di controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento specificamente autorizzati.

(7) Le norme che consentono di spedire a un altro Stato membro carcasse, semicarcasse e quarti non contenenti alcun materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, senza che lo Stato in questione abbia preventivamente espresso il proprio consenso, dovrebbero essere estese alle semicarcasse tagliate in non più di tre parti, in modo da riflettere gli scambi reali tra gli Stati membri.

(8) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(3), modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(4), definisce le norme per la salute pubblica e degli animali relative alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione, alla trasformazione e all'uso o all'eliminazione dei sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, compresa l'immissione sul mercato e, in taluni casi specifici, l'esportazione e il transito. Occorre pertanto sopprimere le norme speciali sulla rimozione e sull'eliminazione di tali prodotti contenute nell'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001.

(9) Occorre perciò modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

(10) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1o ottobre 2003.

La nuova disposizione dell'allegato XI, parte A, punto 1, lettera a), punto ii) al regolamento (CE) n. 999/2001, come stabilito al punto 2 dell'allegato al presente regolamento, si applica agli animali macellati a partire dal 1o ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2) GU L 152 del 20.6.2003, pag. 8.

(3) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(4) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati III e XI sono modificati come segue:

1) l'allegato III è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO III

SISTEMA DI SORVEGLIANZA

CAPITOLO A

I. SORVEGLIANZA DEI BOVINI

1. Informazioni generali

La sorveglianza dei bovini viene condotta in conformità con i metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.1, lettera b).

2. Sorveglianza degli animali macellati per il consumo umano

2.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi:

- soggetti a "speciale macellazione di emergenza", quale definita nell'articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio(1), oppure

- macellati conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE, eccettuati gli animali che non presentano segni clinici e abbattuti nel quadro della campagna di eradicazione della malattia,

sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

2.2. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi:

- sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano, o

- abbattuti nel quadro della campagna di eradicazione della malattia, conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE, senza che presentino segni clinici,

sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

2.3. In deroga a quanto previsto al punto 2.2 ed in relazione ai bovini nati, allevati e macellati nel suo territorio, la Svezia può decidere di esaminare soltanto un campione casuale. Il campione comprende almeno 10000 animali l'anno.

3. Sorveglianza degli animali non macellati per il consumo umano

3.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

- abbattuti a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione(2),

- abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,

- macellati per il consumo umano,

sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

3.2. Gli Stati membri possono decidere di derogare alle disposizioni del punto 3.1 nelle zone remote nelle quali la densità degli animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri che fanno ricorso a tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La deroga non può comprendere più del 10 % della popolazione bovina dello Stato membro.

4. Sorveglianza degli animali acquistati a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96

4.1. Tutti gli animali soggetti a macellazione d'urgenza o risultati malati in sede di ispezione ante mortem sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

4.2. Tutti gli animali di età superiore a 42 mesi nati dopo il 1o agosto 1996 sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

4.3. Un campione casuale costituito ogni anno da almeno 10000 animali diversi da quelli di cui ai punti 4.1 o 4.2 viene sottoposto al test di accertamento della BSE.

5. Sorveglianza degli altri animali

Oltre ai test di cui ai punti da 2 a 4, gli Stati membri possono decidere su base volontaria di sottoporre a test altri bovini sul loro territorio, in particolare nel caso in cui gli animali provengano da...

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