Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2462 of 30 October 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union

Coming into Force01 January 2016,01 January 2018,30 December 2015,01 January 2017
End of Effective Date31 December 9999
Published date29 December 2015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2462/oj
Date30 October 2015
Celex Number32015R2462
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 342, 29 December 2015
L_2015342IT.01000701.xml
29.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 342/7

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2462 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 58, 60, 101, 103, 104, 104 bis, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 131, 138, 139, 190, 191, 204 e 209,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per allinearlo alla direttiva modificata 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (3) e alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (4) e rafforzare il sistema di protezione del bilancio dell'Unione. È pertanto necessario aggiornare il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (5).
(2) L'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «il TFUE») stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi unicamente per integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.
(3) È necessario allineare il contenuto degli accordi di delega con le entità incaricate dell'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione indiretta agli obblighi ampliati stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per notificare e irrogare sanzioni amministrative agli operatori economici in caso di irregolarità o frodi.
(4) È necessario limitare e assoggettare a condizioni l'assimilazione delle organizzazioni senza scopo di lucro a organizzazioni internazionali, che consente l'applicazione delle pertinenti norme specifiche in materia di gestione indiretta. È pertanto opportuno stabilire le procedure da seguire e i criteri da applicare per siffatta assimilazione.
(5) A fini di chiarezza e di coerenza, è necessario aggiungere nuove definizioni e apportare chiarimenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 corrisponda per quanto possibile a quella delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE.
(6) È opportuno che le procedure di appalto destinate alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle informazioni previste per i bandi e gli avvisi dalla direttiva 2014/24/UE e che tali bandi e avvisi siano trasmessi per via elettronica. Poiché tali bandi e avvisi devono essere pubblicati in tutte le lingue dell'UE, è necessario adeguare il termine per la ricezione delle offerte prolungando il termine tra la spedizione e la pubblicazione a livello dell'Unione oltre quello previsto dalla direttiva 2014/24/UE.
(7) È opportuno semplificare la pubblicazione delle aggiudicazioni di appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE e che tale pubblicazione avvenga principalmente sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice anziché nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, cosi come avviene per la pubblicità ex ante.
(8) La procedura competitiva con negoziazione dovrebbe essere considerata la procedura standard e sostituire la precedente procedura negoziata con pubblicazione preliminare. È pertanto opportuno limitare la relazione annuale sulle procedure eccezionali alla procedura negoziata senza previa pubblicazione.
(9) È necessario garantire che il partenariato per l'innovazione sia utilizzato solo quando il prodotto desiderato non esiste sul mercato. È pertanto opportuno disporre la necessità di effettuare un'analisi di mercato preliminare prima di ricorrere al partenariato per l'innovazione.
(10) È necessario disciplinare tutti i possibili acquisti, compresi quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Per tali acquisti, compresi taluni servizi legali, alcune categorie di servizi finanziari, i prestiti e le reti pubbliche di comunicazione, dovrebbe quindi essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione.
(11) Poiché le organizzazioni internazionali possono fornire servizi in veste di operatori economici è opportuno prevedere la possibilità che partecipino alle procedure di appalto. È inoltre necessario prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per alcune organizzazioni internazionali il cui statuto vieta loro di partecipare a gare. Il conseguente contratto dovrebbe essere adattato rispetto alla legislazione e giurisdizione applicabili.
(12) A fini di armonizzazione e di semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti pubblici dovrebbero essere applicate anche ai contratti di concessione, compresa la procedura competitiva con negoziazione. Questa disposizione risponde alle condizioni della direttiva 2014/23/UE sulle concessioni che stabilisce obblighi in materia di pubblicità ex ante ed ex post. Di conseguenza, la soglia per le concessioni di servizi dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi.
(13) A fini di armonizzazione e di semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti pubblici dovrebbero essere applicate anche agli acquisti disciplinati dal regime alleggerito della direttiva 2014/24/UE, compresa la procedura competitiva con negoziazione. Di conseguenza, la soglia per gli acquisti rientranti nel regime alleggerito dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi.
(14) A fini di chiarezza e di semplificazione, la durata di un invito a manifestare interesse e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione dovrebbero essere allineati a quelli previsti nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, dato che i due sistemi sono molto simili sotto tutti gli altri punti di vista.
(15) Ai fini della semplificazione amministrativa e per incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese, è opportuno prevedere procedure negoziate per gli appalti di valore medio.
(16) Occorre adattare talune disposizioni al fine di agevolare l'uso delle procedure di appalto elettroniche, compresa la presentazione elettronica delle offerte. In particolare, i documenti di gara, compreso il capitolato d'oneri completo, devono essere messi a disposizione per via elettronica sin dall'inizio della procedura, anche nel caso delle procedure a due fasi, tranne in casi giustificati. Inoltre, l'esito di una procedura dovrebbe essere comunicato per via elettronica e gli offerenti e candidati dovrebbero accettare tale modalità di comunicazione al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione e a tal fine dovrebbero fornire un indirizzo di posta elettronica valido.
(17) Dovrebbe essere imposto ai contraenti il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.
(18) Per i criteri di esclusione e di selezione l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe accettare il documento di gara unico europeo (DGUE) definito nella direttiva 2014/24/UE come dichiarazione standardizzata ogniqualvolta fattibile, o, in mancanza di questa, una dichiarazione sull'onore. L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe esigere i documenti giustificativi soltanto dagli aggiudicatari o, in casi specifici, da tutti gli offerenti o candidati.
(19) Al fine di garantire il corretto funzionamento della banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione, è necessario stabilire norme in materia di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e di trasmissione delle stesse.
(20) Nella prospettiva della semplificazione e della riduzione dell'onere amministrativo, ai fini del sistema di individuazione precoce e di esclusione è opportuno utilizzare l'attuale sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione per la segnalazione di irregolarità e frodi in conformità della normativa settoriale.
(21) È necessario stabilire norme dettagliate relative all'organizzazione e alla composizione dell'istanza istituita per garantire che il sistema di imposizione delle sanzioni amministrative sia efficace e coerente.
(22) È necessario definire i criteri di selezione sia per un unico operatore economico che per un gruppo di operatori economici nei documenti di gara, garantendo nel contempo la proporzionalità e la parità di trattamento.
(23) Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che i criteri di selezione sono strettamente connessi alla valutazione dei candidati od offerenti e che i criteri di aggiudicazione sono strettamente connessi alla valutazione delle offerte. In particolare, i titoli e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto dovrebbero essere utilizzati solo come criterio di selezione e non come criterio di aggiudicazione, perché altrimenti si determinerebbe un rischio di sovrapposizione e doppia valutazione dello stesso elemento. Inoltre, qualsiasi variazione del personale incaricato di eseguire l'appalto, anche se giustificata da malattia
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