Commission Regulation (EC) No 1961/2001 of 8 October 2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards export refunds on fruit and vegetables

Coming into Force12 October 2001,09 November 2001,16 November 2001
End of Effective Date06 February 2009
Celex Number32001R1961
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/1961/oj
Published date09 October 2001
Date08 October 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 268, 09 October 2001
EUR-Lex - 32001R1961 - IT 32001R1961

Regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 09/10/2001 pag. 0008 - 0018


Regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione

dell'8 ottobre 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 35, paragrafi 8 e 11,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000(4), dev'essere modificato sotto vari aspetti al fine di migliorare il regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. È quindi opportuno, per motivi di chiarezza e razionalità, rifondere in un nuovo testo e abrogare il regolamento (CE) n. 2190/96.

(2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96, la concessione di qualsiasi restituzione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.

(3) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(5) fissa le modalità di applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

(4) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/2001(7), stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(5) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001(9), stabilisce modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. Dette modalità devono essere integrate da modalità specifiche per il settore degli ortofrutticoli.

(6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(7) La Commissione deve fissare i tassi di restituzione e i quantitativi massimi che possono beneficiare della restituzione. Tali fissazioni devono essere effettuate per periodo di domanda dei titoli di esportazione e possono essere riesaminate in funzione della congiuntura economica.

(8) Per garantire una gestione assolutamente accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno subordinare il rilascio di siffatti titoli a un termine di riflessione.

(9) È inoltre opportuno che gli Stati membri designino i rispettivi organismi competenti per il rilascio dei titoli.

(10) Ai fini di una buona esecuzione del regime, occorre prevedere diversi sistemi di concessione delle restituzioni, compresa una procedura di gara.

(11) È opportuno subordinare alla costituzione di una cauzione il rilascio dei titoli con fissazione anticipata della restituzione.

(12) Per garantire il corretto funzionamento del regime ed evitare speculazioni, occorre eliminare la possibilità di trasferire i titoli.

(13) L'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede, fra l'altro, che le restituzioni sono fissate tenendo conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste. A tal fine è opportuno predisporre un sistema di concessione delle restituzioni mediante gara. Anteriormente al rilascio dei titoli, la Commissione deve chiedere agli offerenti di comunicarle il tasso al quale intendono esportare. Sulla base di tali informazioni, la Commissione può decidere con cognizione di causa il tasso massimo di restituzione economicamente valido. In taluni casi, segnatamente se i tassi offerti sono troppo alti, il tasso massimo deve essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96. In caso di necessità si deve prevedere che la Commissione possa respingere tutte le offerte presentate nel quadro di una gara.

(14) È opportuno definire la nozione di data di rilascio dei titoli con riferimento al regolamento (CE) n. 1291/2000.

(15) Per salvaguardare la peculiare flessibilità delle esportazioni nel settore degli ortofrutticoli, merci deperibili, è opportuno che alcune operazioni possano beneficiare, sulla base di una domanda di titolo a posteriori, di una restituzione non fissata in anticipo.

(16) Per evitare superamenti notevoli dei quantitativi indicativi di titoli senza fissazione anticipata della restituzione, è opportuno prevedere che la Commissione possa respingere le domande di titoli relative ad una data di esportazione successiva ad un termine prestabilito.

(17) Occorre rendere obbligatorie le destinazioni o i gruppi di destinazioni.

(18) È opportuno che gli Stati membri comunichino regolarmente e per posta elettronica (e-mail) alla Commissione talune informazioni relative alle domande di titoli.

(19) I prodotti esportati che beneficiano di restituzioni devono essere conformi, secondo i casi, alle norme comuni di commercializzazione ed eventualmente alle prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi. Tale conformità deve riguardare, senza eccezioni, tutte le consegne relative al rifornimento di battelli e aeromobili assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e, di conseguenza, non devono applicarsi le deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96.

(20) Il quantitativo esportato che dà diritto al pagamento di una restituzione non può essere maggiore di quello per il quale è stato rilasciato il titolo.

(21) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regime relativo alla concessione di restituzioni

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96 sono concesse sulla base di un titolo di esportazione che può essere rilasciato secondo i quattro sistemi seguenti:

a) il sistema ordinario, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione ("sistema A1");

b) il sistema speciale, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione ("sistema A2");

c) la procedura di gara, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione ("sistema A3");

d) il sistema con titolo senza fissazione anticipata della restituzione ("sistema B").

I titoli non sono trasferibili.

2. Per i sistemi A1 e A2 la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, i tassi della restituzione nonché i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli e il periodo di validità dei medesimi. Tuttavia, per il sistema A2, detti tassi e quantitativi hanno valore puramente indicativo.

Le fissazioni di cui sopra vengono effettuate per periodo di domanda dei titoli.

3. Per il sistema A3 la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, l'apertura di una gara, nonché i tassi indicativi e i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati i titoli, il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità dei titoli.

4. Per il sistema B la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, i quantitativi indicativi e i tassi di restituzione indicativi.

Le fissazioni suddette vengono effettuate per periodo di esportazione.

5. In circostanze eccezionali, i tassi di cui ai paragrafi 2 e 4, i quantitativi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 nonché il periodo di validità dei titoli di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere riesaminati dalla Commissione in base all'andamento della produzione comunitaria e delle prospettive di esportazione.

Articolo 2

Disposizioni specifiche per il sistema A1

1. I titoli del sistema A1 vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri in vista della concessione di una restituzione al tasso vigente alla data della domanda.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, ripartiti per giorno di presentazione delle domande, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, esclusi quelli relativi alle domande respinte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

3. La Commissione esamina, per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun giorno di presentazione delle domande, se i quantitativi totali richiesti superano il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

- diminuito dei quantitativi...

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