Council Regulation (EC) No 1528/2007 of 20 December 2007 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements

Coming into Force01 January 2008,31 December 2007
End of Effective Date27 July 2016
Celex Number32007R1528
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1528/oj
Published date31 December 2007
Date20 December 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 348, 31 December 2007
L_2007348IT.01000101.xml
31.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2007 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) (qui di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»), prevede che accordi di partenariato economico (APE) debbano entrare in vigore al più tardi il 1o gennaio 2008.
(2) L'accordo di partenariato ACP-CE prevede il mantenimento fino al 31 dicembre 2007 del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo stesso.
(3) Dal 2002 la Comunità negozia accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati ACP, suddiviso in sei regioni comprendenti rispettivamente i Caraibi, l'Africa centrale, l'Africa orientale e australe, gli Stati insulari del Pacifico, la Comunità di sviluppo dell'Africa australe e l'Africa occidentale. Tali accordi di partenariato economico saranno conformi agli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC, favoriranno l'integrazione regionale e promuoveranno la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme, promuovendone quindi lo sviluppo sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti ad eliminare la povertà e a migliorare le condizioni di vita nei paesi ACP. In una prima fase, potrebbero concludersi negoziati su accordi tesi all'istituzione di accordi di partenariato economico riguardanti almeno regimi per le merci compatibili con l'OMC, da integrare quanto prima possibile con accordi di partenariato economico completi, coerenti con i processi di integrazione regionale economica e politica.
(4) Tali accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico per i quali i negoziati sono stati conclusi prevedono che le parti possano adottare misure per applicare l'accordo, nella misura del possibile, prima della sua applicazione provvisoria su base reciproca. È opportuno adottare misure per applicare gli accordi sulla base di queste disposizioni.
(5) Le disposizioni del presente regolamento devono essere modificate, secondo necessità, conformemente agli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, se e quando tali accordi sono firmati e conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato e sono applicati provvisoriamente o in vigore. I regimi devono avere termine in tutto o in parte se gli accordi in questione non entrano in vigore entro un termine ragionevole secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
(6) Per le importazioni nella Comunità, i regimi previsti dagli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico dovrebbero prevedere un accesso senza dazi e l'assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi. Tali regimi sono soggetti a periodi e regimi transitori per alcuni prodotti sensibili e regimi specifici per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tenuto conto delle particolarità della situazione del Sudafrica, ai prodotti originari del Sudafrica dovrebbero continuare ad applicarsi le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (2) (in prosieguo denominato «ASSC»), fino all'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il Sudafrica che istituisce, o porta a istituire, accordi di partenariato.
(7) Anziché basarsi sui regimi speciali per i paesi meno sviluppati previsti dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3), è preferibile che i paesi meno sviluppati che sono anche Stati ACP fondino i loro futuri rapporti commerciali con la Comunità su accordi di partenariato economico. Per facilitare questa evoluzione, è opportuno prevedere che i paesi che hanno concluso negoziati su accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico e che possono usufruire dei regimi stabiliti dal presente regolamento possano continuare ad avvalersi, per un periodo limitato, dei regimi speciali a favore dei paesi meno sviluppati previsti dal regolamento (CE) n. 980/2005 per i prodotti per i quali i regimi transitori stabiliti dal presente regolamento sono meno favorevoli.
(8) Le norme d'origine applicabili alle importazioni effettuate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere, per un periodo transitorio, quelle enunciate nell'allegato II del presente regolamento. Tali norme d'origine dovrebbero essere sostituite da quelle allegate ad ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima..
(9) È necessario prevedere la possibilità di una sospensione temporanea dei regimi stabiliti dal presente regolamento in caso di assenza di cooperazione amministrativa, di irregolarità o di frode. Quando uno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni su un'eventuale frode o un'assenza di cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la normativa comunitaria pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (4).
(10) È opportuno che il presente regolamento preveda regimi transitori per lo zucchero e il riso e meccanismi transitori speciali di salvaguardia e di sorveglianza applicabili dopo la fine dei regimi transitori.
(11) Nel quadro dei regimi transitori per lo zucchero, ai sensi della decisione del Consiglio 2007/627/CE (5) il protocollo n. 3 sullo zucchero ACP accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE cesserà di applicarsi dal 1o ottobre 2009.
(12) Alla scadenza del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP e in considerazione della particolare sensibilità del mercato dello zucchero, è opportuno adottare misure transitorie per questo prodotto. È del pari opportuno adottare misure transitorie specifiche di sorveglianza e di salvaguardia per alcuni prodotti agricoli trasformati con tenore di zucchero potenzialmente elevato, che potrebbero essere oggetto di scambi commerciali allo scopo di eludere le misure transitorie specifiche di salvaguardia riguardanti le importazioni di zucchero nella Comunità.
(13) È altresì opportuno adottare misure generali di salvaguardia per i prodotti oggetto del presente regolamento.
(14) Considerata la particolare sensibilità dei prodotti agricoli, è opportuno che misure bilaterali di salvaguardia possano essere adottate quando le importazioni causano o minacciano di causare perturbazioni nei mercati di questi prodotti o nei meccanismi che regolano tali mercati.
(15) Come disposto dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, occorre tenere debitamente conto, in tutte le politiche comunitarie, delle particolari situazioni strutturali, economiche e sociali delle regioni ultraperiferiche della Comunità, in particolare per quanto riguarda le politiche doganali e commerciali.
(16) Occorre quindi tenere conto in modo particolare della sensibilità dei prodotti agricoli, specie dello zucchero, nonché della vulnerabilità e degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche della Comunità nel definire in modo efficace le norme relative alle salvaguardie bilaterali.
(17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).
(18) Il presente regolamento rende necessaria l'abrogazione dei regolamenti in vigore adottati nel quadro dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, in particolare il regolamento (CE) n. 2285/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-CE (7), il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e dal Pacifico (Stati ACP) (8), e l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (9). Di conseguenza, tutte le misure di applicazione basate sulle disposizioni abrogate sono rese obsolete,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E ACCESSO AL MERCATO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento applica i regimi per i prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai...

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