Council Directive 92/33/EEC of 28 April 1992 on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed

Coming into Force19 May 1992
End of Effective Date20 August 2008
Celex Number31992L0033
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/33/oj
Published date10 June 1992
Date28 April 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 157, 10 June 1992
EUR-Lex - 31992L0033 - IT 31992L0033

Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 10/06/1992 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0107
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0107


DIRETTIVA 92/33/CEE DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la produzione di ortaggi occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità;

considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti nell'orticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario non solo delle sementi che sono già disciplinate dalla direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercilizzazione delle sementi di ortaggi (4), ma anche delle piantine di ortaggi e dei materiali utilizzati per la loro moltiplicazione; che alcuni Stati membri hanno pertanto adottato norme intese a garantire la qualità e lo stato fitosanitario delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi immessi sul mercato;

considerando che il diverso trattamento riservato nei vari Stati membri ai materiali di moltiplicazione ed alle piantine di ortaggi può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità; che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, occorre eliminare queste barriere adottando disposizioni comunitarie che sostituiscano le disposizioni nazionali;

considerando che l'adozione di requisiti armonizzati a livello comunitario permetterà agli acquirenti di ricevere in tutto il territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi sani e di buona qualità;

considerando che tali requisiti armonizzati nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario devono essere conformi alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (5);

considerando che, fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 77/93/CEE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi se si prova che detti prodotti sono destinati all'esportazione in paesi terzi poiché le norme vigenti in detti paesi possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva;

considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per ciascun genere e ciascuna specie di ortaggio occorrono lunghi ed accurati esami tecnici e scientifici; che si dovrebbe quindi definire una procedura a tal fine;

considerando che spetta innanzi tutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono garantire, con controlli ed ispezioni, che i fornitori soddisfino le suddette condizioni;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere istituite misure comunitarie di controllo;

considerando che l'acquirente di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi ha interesse che sia nota la denominazione della varietà e ne sia salvaguardata l'identità;

considerando che a tal fine occorre prevedere, per quanto possibile, l'applicazione delle regole relative all'aspetto varietale, già stabilite per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di ortaggi;

considerando che, per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi, si devono adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; che le etichette utilizzate dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dell'utilizzatore;

considerando che è opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva;

considerando che, quale primo passo verso condizioni armonizzate, è opportuno vietare agli Stati membri di imporre, per quanto concerne i generi e le specie di cui all'allegato II, per i quali sarà redatta una scheda, nuove condizioni o restrizioni alla suddetta commercializzazione oltre a quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che si deve prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e che siano conformi alle norme comunitarie;

considerando che, per armonizzare le modalità tecniche di controllo applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi ai requisiti della presente direttiva;

considerando che, per agevolare e rendere più efficace la messa in opera della presente direttiva, occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le relative misure di applicazione, di modificare il suo allegato e di prevedere a tal fine una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato permanente per le sementi e piantine agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda la commercializzazione all'interno della Comunità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi.

2. Gli articoli da 2 a 20 e l'articolo 24 sono applicabili ai generi e alle specie enumerati nell'allegato II nonché ai loro ibridi.

Questi articoli sono applicabili anche ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi, delle specie o degli ibridi suddetti.

3. Le modifiche dell'elenco dei generi e delle specie che figurano nell'allegato II sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22.

Articolo 2

La presente direttiva non è applicabile alle piantine né ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 77/93/CEE.

Le misure di applicazione del primo comma, riguardanti in particolare l'identificazione e l'isolamento, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) «materiali di moltiplicazione»: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi;

b) «piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di ortaggi;

c) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento e commercializzazione;

d) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla...

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