Council Regulation (EC) No 1279/2007 of 30 October 2007 imposing a definitive anti-dumping duty on certain iron or steel ropes and cables originating in the Russian Federation, and repealing the anti-dumping measures on imports of certain iron or steel ropes and cables originating in Thailand and Turkey

Coming into Force31 October 2007
End of Effective Date30 October 2012
Celex Number32007R1279
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1279/oj
Published date31 October 2007
Date30 October 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 285, 31 October 2007
L_2007285IT.01000101.xml
31.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 285/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1279/2007 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2007

che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Il 2 febbraio 2001 il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 230/2001 (2) («regolamento provvisorio»), misure antidumping provvisorie sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi in ferro o acciaio («CFA») originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia (i tre ultimi paesi saranno indicati come «i paesi in esame»). Il 2 agosto 2001 il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 1601/2001 (3) («regolamento iniziale»), misure antidumping definitive sulle importazioni di CFA. Le misure imposte sulle importazioni di CFA originarie della Repubblica ceca sono decadute dopo l’allargamento dell’Unione europea avvenuto il 1o maggio 2004.
(2) Il 26 luglio 2001 la Commissione, con la decisione 2001/602/CE (4), ha accettato impegni offerti da un esportatore russo e uno tailandese in relazione alle misure antidumping di cui al considerando 1.
(3) L’8 novembre 2005 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (5), ha imposto misure antidumping definitive su importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina («il procedimento parallelo»).

2. Domanda di riesame

a) Riesami intermedi parziali delle misure antidumping in vigore contro produttori esportatori in Russia

(4) Nel 2004 la Commissione ha ricevuto due domande di riesami intermedi parziali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («riesami intermedi»). Le domande, limitate al dumping, sono state presentate da Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod («ChSPZ») e, rispettivamente, da Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works («BMK»), entrambi i produttori esportatori di CFA della Russia.
(5) Come spiegato in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6), il nome della ChSPZ è stato cambiato in Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz («SSM») in seguito alla fusione di quest’ultima con Open Joint Stock Company Orlovsky Staleprokatny Zavod («OSPAZ»). Il cambiamento di nome è divenuto effettivo dal 1o gennaio 2006.
(6) Secondo i richiedenti, le circostanze su cui si basavano le misure erano cambiate e i cambiamenti erano di natura durevole. Entrambi i produttori esportatori hanno inoltre sostenuto che per controbilanciare il dumping non fossero più necessari i livelli in vigore delle misure antidumping.
(7) Sentito il comitato consultivo e accertata l’esistenza di prove sufficienti per aprire i due riesami intermedi, la Commissione li ha aperti in data 10 agosto 2004 (7).

b) Riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore contro un produttore esportatore della Turchia

(8) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (8), la Commissione ha ricevuto, in data 28 aprile 2006, una domanda di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base [ricevuta insieme a una richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 («riesame in previsione della scadenza»), di cui ai considerando da 12 a 15].
(9) La domanda è stata presentata dal Comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS — «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio.
(10) Il campo d’applicazione del riesame intermedio chiesto dal richiedente è stato limitato al livello di dumping praticato da un unico produttore esportatore della Turchia (attualmente a dazio zero). Secondo il richiedente, il livello delle misure non è più sufficiente per neutralizzare il dumping pregiudizievole.
(11) Sentito il comitato consultivo e accertata l’esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame intermedio, la Commissione lo ha iniziato in data 3 agosto 2006 (9).

c) Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore contro Russia, Thailandia e Turchia

(12) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza, la Commissione ha ricevuto, in data 28 aprile 2006, una domanda di riesame in previsione della scadenza (ricevuta insieme alla richiesta di un riesame intermedio trattata di cui ai considerando da 8 a 11).
(13) La domanda è stata presentata dal Comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS — «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio.
(14) La domanda di riesame in previsione della scadenza si riferiva a tutti i paesi attualmente coperti dal regolamento iniziale ed era motivata dal fatto che la scadenza delle misure porterebbe verosimilmente alla persistenza o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria.
(15) Sentito il comitato consultivo e accertata l’esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame in previsione della scadenza, la Commissione lo ha iniziato in data 3 agosto 2006.

d) Riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore contro un produttore esportatore della Thailandia

(16) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta, limitata al dumping, è stata presentata da Usha Siam Steel Industries Public Company Ltd, un produttore esportatore di CFA della Thailandia.
(17) Secondo il richiedente, le circostanze su cui si basavano le misure erano cambiate e i cambiamenti erano di natura durevole. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che per controbilanciare il dumping non fossero più necessari i livelli in vigore delle misure antidumping.
(18) Sentito il comitato consultivo e accertata l’esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame intermedio, la Commissione lo ha iniziato in data 22 marzo 2007 (10).

3. Parti interessate dalle inchieste

(19) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori, i rappresentanti dei paesi esportatori, gli importatori, i produttori comunitari, gli utenti e il denunziante dell’apertura del riesame in previsione della scadenza e dei riesami intermedi parziali. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

3.1. Campionamento dei produttori comunitari

(20) Dato il numero relativamente elevato di produttori comunitari, si è esaminata l’ipotesi di usare, per il riesame in previsione della scadenza, un campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Per permettere alla Commissione di decidere sulla necessità di un campione e, in caso affermativo, di selezionarlo, i produttori della Comunità sono stati invitati, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura dei riesami e a fornire alla Commissione le informazioni richieste negli avvisi di apertura.
(21) Esaminate le informazioni presentate da diciassette produttori comunitari, è stato deciso di selezionare un campione formato delle cinque imprese sottoelencate, scelte soprattutto in base ai rispettivi volumi di produzione e di vendita durante il PI. Il campione è composto dalle seguenti società:
Bridon GmbH, Gelsenkirchen, Germania,
Casar Drahtseilwerk Saar GmbH («Casar»), Saarbrücken, Germania,
Wire and Rope Factory Drumet SA («Drumet»), Włocławek, Polonia,
Manuel Rodrigues de Oliveira SA & Filhos SA («Oliveira»), Gemunde, Portogallo,
Tréfileurope SA, Bourg-en-Bresse, Francia.

3.2. Campionamento degli importatori comunitari

(22) Dato il numero relativamente elevato di importatori comunitari (32 importatori elencati nella domanda), si è esaminata l’ipotesi di usare, per il riesame in previsione della scadenza, un campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Per permettere alla Commissione di decidere sulla necessità di un campione e, in caso affermativo, di selezionarlo, gli importatori della Comunità sono stati invitati, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura dei riesami e a fornire alla Commissione le informazioni richieste negli avvisi di apertura.
(23) Ma dato che, rispondendo al questionario sul campione, si è
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