Commission Implementing Regulation (EU) 2017/105 of 19 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (Text with EEA relevance. )

Coming into Force10 February 2017,01 November 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R0105
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/105/oj
Published date21 January 2017
Date19 October 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 17, 21 January 2017
L_2017017IT.01001701.xml
21.1.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 17/17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/105 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 (2) della Commissione prevede, qualora non sia disponibile l'identificativo della persona giuridica, l'uso di identificativi temporanei. Recentemente si è resa disponibile un'infrastruttura che consente di attribuire l'identificativo della persona giuridica; inoltre l'utilizzo di tale identificativo è entrato nelle abitudini dei partecipanti al mercato. Pertanto, l'identificativo della persona giuridica dovrebbe essere ora l'unico mezzo autorizzato di identificazione delle persone giuridiche.
(2) Nel caso degli swap, è particolarmente complesso determinare se la controparte segnalante è l'acquirente o il venditore del contratto, dato che tali contratti derivati comportano lo scambio di strumenti finanziari tra le parti. È pertanto necessario prevedere norme specifiche per assicurare che nei contratti derivati swap l'identità dell'acquirente e quella del venditore siano determinate in modo accurato e coerente.
(3) Per determinare le reali esposizioni delle controparti, le autorità competenti hanno bisogno di informazioni complete e accurate sulle garanzie scambiate tra le controparti. Per questo motivo, è opportuno definire norme specifiche che consentano un approccio coerente per quanto riguarda le segnalazioni delle garanzie costituite per un determinato contratto derivato o portafoglio.
(4) La classificazione accurata e l'identificazione precisa dei derivati sono essenziali per l'uso efficiente e per l'aggregazione significativa dei dati detenuti dai diversi repertori di dati sulle negoziazioni, e contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi enunciati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) nello studio di fattibilità sull'aggregazione dei dati sui derivati OTC detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni (3), pubblicato il 19 settembre 2014. È pertanto necessario modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda la classificazione e l'identificazione dei derivati, in modo tale che le autorità competenti possano disporre di queste informazioni nella loro interezza.
(5) Per consentire la segnalazione dei nuovi tipi di contratti derivati che si rendono disponibili grazie all'innovazione finanziaria e che sono normalmente oggetto di negoziazione, è opportuno aggiungere le swaption e le scommesse su differenziale (spreadbet) all'elenco delle classi di contratti derivati. Più in generale, in considerazione del fatto che le continue innovazioni finanziarie danno origine a nuovi tipi di contratti derivati, è importante assicurare che i nuovi tipi di contratti derivati non rientranti in una delle classi esistenti possano comunque essere segnalati. Pertanto, è opportuno mantenere la categoria «altro» nella classificazione dei tipi di contratti derivati.
(6) Se due controparti non riescono a raggiungere un accordo su chi di esse debba generare l'identificativo unico dell'operazione entro il termine previsto per la segnalazione, potrebbe risultare impossibile identificare correttamente e associare le due segnalazioni relative alla stessa operazione. È quindi necessario stabilire i criteri per la generazione dell'identificativo unico dell'operazione, in modo da evitare che la medesima operazione venga conteggiata due volte.
(7) Le controparti possono avere notevoli difficoltà a ottenere tutte le pertinenti informazioni sulle operazioni chiuse prima della data di inizio del periodo di segnalazione. Data la complessità che ne risulta per quanto riguarda la segnalazione delle operazioni chiuse e considerato il fatto che tali operazioni non aumentano il rischio sistemico, il periodo di tempo per la segnalazione delle operazioni chiuse dovrebbe essere esteso da 3 a 5 anni a decorrere dalla data di inizio del periodo di segnalazione.
(8) Per assicurare la piena armonizzazione dei dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni e consentirne, pertanto, l'interpretazione e l'aggregazione coerenti, è necessario chiarire le norme da seguire e i formati da utilizzare per le segnalazioni delle operazioni. È anche opportuno modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i formati dei dati. Alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ai nuovi obblighi.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012.
(10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
(11) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è così modificato:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Identificazione delle controparti e di altri soggetti Nella segnalazione si utilizza l'identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) per identificare:
a) il beneficiario, se persona giuridica;
b) l'intermediario;
c) la controparte centrale;
d) il partecipante diretto;
e) la controparte, se persona giuridica;
f) il soggetto segnalante.»;
2) sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter: «Articolo 3 bis Lato della controparte 1. Il lato della controparte del contratto derivato di cui al campo 14 della tabella 1 dell'allegato è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 10. 2. Per le opzioni e le swaption, la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende l'opzione e riceve un premio è identificata come il venditore. 3. Per i future e i forward diversi da future e forward relativi a valute, la controparte che acquista lo strumento è identificata come l'acquirente e la controparte che vende lo strumento è identificata come il venditore. 4. Per gli swap relativi a titoli, la controparte che sopporta il rischio di fluttuazione del prezzo del titolo sottostante e che riceve l'importo del titolo è identificata come l'acquirente e la controparte che paga l'importo del titolo è identificata come il venditore. 5. Per gli swap relativi a tassi di interesse o a indici di inflazione, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. Per gli swap di base (basis swap), la controparte che paga il differenziale è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il differenziale è identificata come il venditore. 6. Per gli swap valutari (cross-currency swap) e gli swap e i forward relativi a valute, la controparte che riceve la valuta che figura per prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna detta valuta è identificata come il venditore. 7. Per gli swap relativi a dividendi, la controparte che riceve l'equivalente dei dividendi effettivamente distribuiti è identificata come l'acquirente e la controparte che paga il dividendo e che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. 8. Ad eccezione delle opzioni e delle swaption, per gli strumenti derivati che consentono il trasferimento del rischio di credito, la controparte che acquista la protezione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende la protezione è identificata come il venditore. 9. Per i contratti derivati relativi a materie prime, la controparte che riceve la materia prima specificata nella segnalazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna la materia prima è identificata come il venditore. 10. Per i contratti sui tassi a termine del tipo forward-rate agreement, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. Articolo 3 ter Costituzione di garanzia 1. Il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato di cui al campo 21 della tabella 1 dell'allegato è identificato dalla controparte segnalante conformemente ai paragrafi da 2 a 5. 2. Se tra le controparti non vi è accordo di garanzia o se il contratto di garanzia stipulato tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante non debba costituire né margine iniziale
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