Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations

Coming into Force03 July 1999
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number31999R1257
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj
Published date26 June 1999
Date17 May 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 160, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1257 - IT 31999R1257

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1999 pag. 0080 - 0102


REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

visto il parere della Corte dei conti(5),

(1) considerando che una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare altri strumenti della politica agricola comune e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi di tale politica, enunciati nell'articolo 33, paragrafo 1, del trattato;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturli fra le diverse regioni agricole;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 159 del trattato, l'attuazione delle politiche comunitarie deve tener conto degli obiettivi della coesione economica e sociale stabiliti dagli articoli 158 e 160 e concorrere alla loro realizzazione; che le misure destinate allo sviluppo rurale dovrebbero pertanto contribuire a tale politica nelle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) e nelle regioni con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2), definite dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(6);

(4) considerando che fin dal 1972 nella politica agricola comune sono state introdotte misure intese a sostenere il miglioramento delle strutture agrarie; che da quasi due decenni si cerca di inserire la politica delle strutture agrarie nel più ampio contesto socioeconomico delle zone rurali; che la riforma del 1992 ha dato particolare rilievo alla dimensione ambientale dell'agricoltura in quanto principale utilizzatrice della terra;

(5) considerando che la politica rurale è attualmente condotta attraverso una serie di strumenti complessi;

(6) considerando che nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà ed ad ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e il prossimo allargamento della Comunità; che tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale; che una politica dello sviluppo rurale dovrebbe essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone;

(7) considerando che tale evoluzione dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta mediante una riorganizzazione ed una semplificazione degli attuali strumenti dello sviluppo rurale;

(8) considerando che tale riorganizzazione dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli strumenti già esistenti e basarsi pertanto su tali strumenti, che sono quelli utilizzati nell'ambito degli attuali obiettivi prioritari, volti a promuovere lo sviluppo rurale accelerando l'adattamento delle strutture agrarie nel quadro della riforma della politica agricola comune, nonché ad agevolare lo sviluppo e l'adeguamento delle zone rurali [obiettivi n. 5a e n. 5b)], come previsto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(7) e dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento(8), nonché da quelli introdotti quali misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune del 1992 dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale(9), dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura(10), e dal regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo(11);

(9) considerando che le linee generali della politica riformata dello sviluppo rurale dovrebbero applicarsi a tutte le zone rurali della Comunità;

(10) considerando che le tre misure di accompagnamento introdotte dalla riforma della politica agricola comune del 1992 (politica agroambientale, prepensionamento e imboschimento) dovrebbero essere completate dal regime di aiuto per le zone svantaggiate e per le zone soggette a vincoli ambientali;

(11) considerando che altre misure per lo sviluppo rurale dovrebbero essere inserite in programmi di sviluppo integrato per le regioni dell'obiettivo n. 1 e possono far parte di programmi per le regioni dell'obiettivo n. 2;

(12) considerando che nelle zone rurali le misure per lo sviluppo rurale dovrebbero accompagnare e completare le politiche di mercato;

(13) considerando che il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale dovrebbe essere basato su un unico quadro giuridico che definisca le misure ammissibili al sostegno, i loro obiettivi e i criteri per l'ammissione;

(14) considerando che, data la varietà delle zone rurali della Comunità, la politica di sviluppo rurale dovrebbe attenersi al principio della sussidiarietà; che essa dovrebbe pertanto essere il più decentrata possibile e imperniata sulla partecipazione e su un approccio dal basso verso l'alto; che i criteri per poter beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non dovrebbero quindi oltrepassare la misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale;

(15) considerando che, per garantire la coerenza con altri strumenti della politica agricola comune e con altre politiche comunitarie, occorre comunque definire a livello comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile ottenere il sostegno; che, in particolare, è opportuno evitare che le misure per lo sviluppo rurale provochino distorsioni ingiustificate della concorrenza;

(16) considerando che, al fine di assicurare la flessibilità e di semplificare la normativa, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione tutte le necessarie competenze di attuazione, a norma dell'articolo 202, terzo trattino, del trattato;

(17) considerando che nella Comunità la struttura del settore agricolo è caratterizzata da un vasto numero di aziende alle quali mancano le condizioni strutturali atte a garantire redditi e condizioni di vita equi agli agricoltori e alle loro famiglie;

(18) considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento della loro redditività;

(19) considerando che è opportuno semplificare le condizioni comunitarie per beneficiare di aiuti agli investimenti, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole(12);

(20) considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto il loro insediamento, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;

(21) considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un livello adeguato di formazione generale, tecnica ed economica per le persone che esercitano attività agricole e forestali, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione e della commercializzazione;

(22) considerando che occorre intensificare le iniziative di formazione e informazione degli agricoltori riguardo ai metodi di produzione agricola compatibili con l'ambiente;

(23) considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività agricola, al fine di migliorare la redditività delle aziende agricole, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2079/92;

(24) considerando che il sostegno alle zone svantaggiate dovrebbe contribuire ad un uso continuato delle superfici agricole, alla cura dello spazio naturale, al mantenimento e alla promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili;

(25) considerando che è opportuno classificare le zone svantaggiate in base a criteri comuni;

(26) considerando che non è necessario procedere a livello comunitario ad un'ulteriore classificazione delle zone svantaggiate;

(27) considerando che occorrerebbe stabilire condizioni relative alla possibilità di beneficiare di indennità compensative, allo scopo di garantire l'efficacia di tale regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi;

(28) considerando che per le limitazioni sugli usi agricoli in zone soggette a vincoli ambientali potrebbe rivelarsi necessario concedere un sostegno agli agricoltori al fine di risolvere i loro problemi specifici derivanti da tali limitazioni;

(29) considerando che nei prossimi anni gli strumenti agroambientali dovrebbero assumere un...

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