Commission Regulation (EU) 2015/445 of 17 March 2015 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew Text with EEA relevance

Coming into Force08 April 2015,08 April 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R0445
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/445/oj
Published date18 March 2015
Date17 March 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 74, 18 March 2015
L_2015074IT.01000101.xml
18.3.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 74/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/445 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6 e l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) della Commissione stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile.
(2) Alcuni Stati membri hanno constatato che taluni requisiti del regolamento (UE) n. 1178/2011 impongono oneri economici e amministrativi ingiustificati e sproporzionati agli stessi Stati membri o ai portatori di interessi e hanno chiesto di poter derogare a determinati requisiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(3) Tali proposte di approvazioni di deroghe sono state analizzate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, dando luogo a una raccomandazione alla Commissione in merito alla conformità delle approvazioni proposte alle condizioni applicabili.
(4) Gli Stati membri e i portatori di interessi del settore dell'aviazione generale hanno inoltre individuato alcuni requisiti che sono considerati sproporzionati rispetto all'attività coinvolte e ai rischi connessi.
(5) Inoltre, gli Stati membri hanno rilevato nel regolamento (UE) n. 1178/2011 una serie di errori di natura redazionale che hanno comportato involontarie difficoltà di attuazione.
(6) Pertanto, è necessario modificare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 al fine di introdurre le deroghe aventi un chiaro effetto normativo, introdurre alcune attenuazioni normative per l'aviazione generale e correggere alcuni errori di natura redazionale.
(7) Inoltre, sulla base delle reazioni degli Stati membri e delle parti interessate, è stato constatato che i requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1178/2011, possono essere sproporzionati rispetto all'attività e ai rischi connessi di organizzazioni di addestramento che erogano una formazione soltanto per la licenza di pilota di aeromobili leggeri, di pilota di pallone libero o di pilota di aliante.
(8) Gli Stati membri e i portatori di interesse convengono che vi è, pertanto, l'esigenza generale di avere più tempo per elaborare una serie più adeguata di norme relative alle attività dell'aviazione generale che meglio si adattino alle attività di questo settore dell'aviazione, senza ridurre gli standard di sicurezza.
(9) Inoltre, per lasciare il tempo necessario all'elaborazione di tali norme, la data di applicazione delle disposizioni dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1178/2011 per le organizzazioni di addestramento che erogano una formazione soltanto per licenze nazionali che possono essere convertite in licenze di pilota di aeromobili leggeri, licenze di pilota di pallone libero e licenze di pilota di aliante, a norma della parte FCL, dovrebbe essere rinviata all'8 aprile 2018.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.
(11) Poiché il regolamento (UE) n. 290/2012 (3), della Commissione, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011, contiene una disposizione autonoma relativa alla data di applicazione delle disposizioni degli allegati VI e VII del regolamento (UE) n. 1178/2011, dovrebbe essere anch'esso modificato per garantire la certezza del diritto e a fini di maggiore chiarezza.
(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:

1) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 216/2008 e quando non esistono accordi conclusi tra l'Unione e un paese terzo in materia di licenze di pilota, gli Stati membri possono riconoscere licenze di un paese terzo, abilitazioni o certificati e i relativi certificati medici rilasciati da o a nome di paesi terzi, in conformità alle disposizioni dell'allegato III del presente regolamento.»;
2) all'articolo 10 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR sono autorizzate a fornire addestramenti per licenza di pilota privato (PPL), per le corrispondenti abilitazioni incluse nella registrazione e per la licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL), a norma della parte FCL, fino all'8 aprile 2018, senza rispettare le disposizioni dell'allegato VI e VII, a condizione che siano state registrate prima dell'8 aprile 2015.»;
3) l'articolo 12 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni dell'allegato I fino all'8 aprile 2015:
a) le disposizioni relative alle licenze di piloti di convertiplani, e dirigibili;
b) le disposizioni del punto FCL.820;
c) nel caso di elicotteri, le disposizioni della sezione 8, del capitolo J;
d) le disposizioni della sezione 11 del capitolo J.»
;
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni dell'allegato I fino all'8 aprile 2018:
a) le disposizioni relative alle licenze di pilota di alianti e palloni liberi;
b) le disposizioni del capitolo B;
c) le disposizioni dei punti FCL.800, FCL.805, FCL.815;
d) le disposizioni della sezione 10 del capitolo J.»
;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del presente regolamento fino all'8 aprile 2016, ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciato da un paese terzo che partecipa ad operazioni non commerciali di aeromobili come precisato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) o c) del regolamento (CE) n. 216/2008.»;
4) gli allegati I, II, III, VI e VII sono modificati in conformità agli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Nel regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera f) è soppressa.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 2015.

2. In deroga al paragrafo 1, le modifiche alle disposizioni di cui a FCL.315.A, FCL.410.A, FCL.725.A dell'allegato I si applicano a decorrere dall'8 aprile 2018.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli allegati VI e VII ad un'organizzazione di addestramento che eroga una formazione relativa solo ad una licenza nazionale che può essere convertita, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1178//2011 in licenza di pilota di aeromobile leggero (LAPL), licenza di pilota di aliante (SPL) o licenza di pallone libero (BPL) a norma della parte FCL, fino all'8 aprile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I al regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1) la norma FCL.065 è sostituita dalla seguente: «FCL.065 Limitazione dei privilegi dei titolari di licenze che abbiano compiuto i 60 anni di età nel trasporto aereo commerciale
a) Età compresa tra 60 e 64 anni. Velivoli ed elicotteri. Il titolare di una licenza di pilotaggio che ha raggiunto l'età di 60 anni non può operare come pilota di un aeromobile in attività di trasporto aereo commerciale tranne che come membro di un equipaggio plurimo.
b) Età di 65 anni. Tranne nel caso di un titolare di una licenza di pilota di pallone libero o di aliante, il titolare di una licenza di pilota che ha raggiunto l'età di 65 anni non può operare come pilota di un aeromobile in attività di trasporto aereo commerciale.
c) Età di 70 anni. Il titolare di una licenza di pilota di pallone libero o di aliante che ha raggiunto l'età di 70 anni non può operare come pilota di un pallone libero o di un aliante in attività di trasporto aereo commerciale.»
;
...

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