Council Directive 2010/12/EU of 16 February 2010 amending Directives 92/79/EEC, 92/80/EEC and 95/59/EC on the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco and Directive 2008/118/EC

Coming into Force27 February 2010
End of Effective Date31 December 2010
Celex Number32010L0012
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2010/12/oj
Published date27 February 2010
Date16 February 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 50, 27 February 2010
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27.2.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 50/1

DIRETTIVA 2010/12/UE DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2010

recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) È stato effettuato un esame approfondito delle aliquote e della struttura delle accise gravanti sui prodotti del tabacco, a norma dell'articolo 4 della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (3), nonché dell'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (4). L’esame ha riguardato anche le disposizioni della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (5).
(2) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del trattato, tenendo presente che i prodotti del tabacco possono nuocere gravemente alla salute e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco (FCTC), è opportuno procedere ad alcune modifiche della normativa fiscale dell'Unione in materia di prodotti del tabacco che tengano conto della situazione esistente per ciascuno dei vari prodotti del tabacco.
(3) Riguardo alle sigarette, è opportuno semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. A tale scopo è opportuno sostituire il concetto di classe di prezzo più richiesta. Il requisito minimo ad valorem dovrebbe essere espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre l’importo minimo dovrebbe applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto dovrebbe servire anche come riferimento per determinare l’incidenza dell'accisa specifica sull’onere fiscale totale.
(4) Fatta salva la struttura fiscale mista e la percentuale massima dell'elemento specifico nell'onere fiscale totale, è opportuno che gli Stati membri dispongano di mezzi più efficaci per applicare accise specifiche o minime sulle sigarette così da garantire l'applicazione di almeno un determinato onere fiscale minimo in tutta l'Unione.
(5) Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, è opportuno che il requisito minimo relativo al prezzo nell'Unione sia espresso in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel settore delle sigarette e prenda come punto di riferimento il prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
(6) Le modifiche dei prezzi e dei livelli di accisa sono stati analizzati in particolare per le sigarette, che rappresentano di gran lunga la categoria più importante di prodotti del tabacco, nonché per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette. Dall’analisi emerge che esistono ancora differenze di rilievo fra gli Stati membri, che possono ostacolare il funzionamento del mercato interno. Una maggiore convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nell'Unione.
(7) Una maggiore convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l’incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.
(8) Per migliorare la convergenza e ridurre il consumo, sarebbe pertanto opportuno aumentare nell'Unione i livelli minimi di tassazione delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette.
(9) È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso.
(10) Periodi transitori dovrebbero consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai nuovi livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.
(11) Per non nuocere all'equilibrio economico e sociale della Corsica, è necessario e giustificato prorogare sino al 31 dicembre 2015 la deroga che permette alla Francia di applicare un'aliquota di accisa inferiore all'aliquota di accisa nazionale sulle sigarette e gli altri tabacchi lavorati immessi al consumo in Corsica. Entro tale data il regime di accisa sui tabacchi lavorati, ivi immessi al consumo, dovrebbe essere completamente adeguata al regime di accisa in vigore sul continente. Tuttavia, per evitare un passaggio troppo brusco verso quest'ultimo regime, è opportuno procedere ad un aumento graduale dell'accisa sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette in vigore in Corsica.
(12) Per evitare distorsioni della concorrenza e inaccettabili deviazioni di traffico con la conseguente perdita di entrate per gli Stati membri che applicano accise elevate, sia quale importante fonte di entrate sia per ragioni sanitarie, appare necessario consentire a questi ultimi di applicare limiti quantitativi per quanto riguarda le sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa qualora tali sigarette siano introdotte nel loro territorio da Stati membri che beneficiano di periodi transitori. È appropriato modulare tale autorizzazione di restrizioni tenendo conto del livello che avrà raggiunto il livello impositivo minimo obbligatorio generale e delle difficoltà che gli Stati membri che beneficiano di una deroga potrebbero incontrare, a seguito di un'imposizione inferiore in altri Stati membri, nel loro cammino di graduale allineamento al livello minimo obbligatorio generale.
(13) Al fine di evitare una diminuzione degli importi delle aliquote d'accisa minime nell'Unione applicabili ai sigari, ai sigaretti e ai tabacchi da fumo diversi dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, è necessario aumentare le aliquote minime espresse sotto forma di importo specifico.
(14) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno adattare la definizione di sigarette, sigari e sigaretti e di altro tabacco da fumo affinché, rispettivamente, ai fini delle accise, i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, un tipo di sigaro simile, per molti aspetti, a una sigaretta venga trattato come una sigaretta; il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino; e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti. Tenuto conto delle difficoltà economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi e ungheresi interessati da un'attuazione immediata, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Ungheria dovrebbero essere autorizzate a rinviare l'attuazione della nuova definizione di sigarette e sigari fino al 1o gennaio 2015.
(15) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
(16) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/79/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. L'accisa globale (specifica più ad valorem esclusa l'IVA) sulle sigarette è pari ad almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 101 EUR per 1 000
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