Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1011 of 24 April 2015 supplementing Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Union and third countries in drug precursors, and repealing Commission Regulation (EC) No 1277/2005 (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 July 2015,30 June 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R1011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1011/oj
Published date27 June 2015
Date24 April 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 162, 27 June 2015
L_2015162IT.01001201.xml
27.6.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 162/12

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1011 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 8, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafi 1 e 3, l'articolo 19 e l'articolo 32, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 nel settore dei precursori di droghe. Sia il regolamento (CE) n. 273/2004 che il regolamento (CE) n. 111/2005 sono stati modificati a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1277/2005 per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 del trattato. Pertanto, le nuove norme dovrebbero essere adottate conformemente ai nuovi poteri conferiti.
(2) Sebbene il regolamento (CE) n. 273/2004 riguardi il commercio interno e il regolamento (CE) n. 111/2005 il commercio internazionale, molte disposizioni sono comuni a entrambi i regolamenti. A fini di coerenza, è giustificato adottare un unico atto delegato per entrambi i regolamenti.
(3) Per garantire la certezza del diritto e l'applicazione coerente delle disposizioni del presente regolamento, è necessario definire la nozione di «locali commerciali».
(4) Le licenze e le registrazioni di cui devono disporre gli operatori che intendono svolgere attività che comportano l'uso di talune sostanze (precursori di droghe), che possono essere utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, dovrebbero essere concesse unicamente agli operatori affidabili che ne fanno richiesta. Tali operatori dovrebbero avere adottato opportune misure volte a garantire la manipolazione e l'immagazzinamento sicuri dei precursori di droghe in questione e nominato un responsabile identificabile in grado di garantire che le attività connesse a tali sostanze si svolgano nel rispetto delle pertinenti disposizioni giuridiche.
(5) Alcuni operatori che trattano precursori di droghe per uso medico, come le farmacie e gli ambulatori veterinari, potrebbero essere esentati dall'obbligo di disporre di una licenza o di una registrazione per svolgere attività connesse a tali sostanze. Tale esenzione potrebbe applicarsi a taluni enti pubblici.
(6) Gli operatori che svolgono attività connesse a precursori di droghe che non sono destinati al mercato dell'Unione, ma che sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbero fornire informazioni da cui risulti che l'esportazione di tali sostanze è avvenuta nel rispetto delle pertinenti convenzioni internazionali, onde dimostrare i fini leciti dalla corrispondente transazione.
(7) Gli operatori stabiliti nell'Unione dovrebbero fornire una serie di informazioni di base sulle attività da essi svolte al fine di facilitare il controllo, da parte delle autorità competenti, del commercio dei precursori di droghe.
(8) Per ridurre al minimo il rischio di diversione di taluni precursori di droghe, la loro esportazione dovrebbe essere preceduta da una notificazione preventiva all'esportazione e da un'autorizzazione di esportazione.
(9) Gli elenchi dei paesi terzi di destinazione per le esportazioni di sostanze classificate delle categorie 2 e 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 vengono spesso modificati. Tali elenchi dovrebbero essere pubblicati sul sito Internet della Commissione al fine di consentirne il rapido aggiornamento in base ai pertinenti criteri stabiliti dal presente regolamento.
(10) Per alleggerire gli oneri amministrativi per il commercio di determinate categorie di precursori di droghe, è opportuno istituire una procedura semplificata per la notificazione preventiva all'esportazione e per l'autorizzazione di esportazione.
(11) Al fine di meglio coordinare l'attuazione delle misure di controllo dei precursori di droghe, è opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione informazioni sui precursori di droghe confiscati o trattenuti.
(12) Per garantire uniformità, coerenza normativa e certezza del diritto, il presente regolamento delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento di esecuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la concessione di licenze e registrazioni, determina i casi in cui tali licenze e registrazioni non sono necessarie, stabilisce i criteri per dimostrare il fine lecito di una transazione, determina le informazioni necessarie per il controllo del commercio, fissa le condizioni per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3, definisce i criteri per stabilire procedure semplificate per le notificazioni preventive all'esportazione e per le autorizzazioni di esportazione e specifica i requisiti relativi alle informazioni da fornire con riguardo all'attuazione delle misure di controllo applicabili al commercio di precursori di droghe.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «locali commerciali» si intendono al tempo stesso l'edificio/gli edifici e il terreno occupati da un operatore presso un unico sito.

Articolo 3

Condizioni per il rilascio delle licenze

1. Ai fini del rilascio di una licenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'operatore nomina un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate appartenenti alla categoria 1 dell'allegato di tale regolamento, comunica all'autorità competente il nome e i dati di contatto di detto responsabile e notifica senza indugio a detta autorità qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

Il responsabile si accerta che l'importazione, l'esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità alle disposizioni giuridiche pertinenti ed è abilitato a rappresentare l'operatore e a prendere le decisioni necessarie per svolgere questo compito.

2. L'operatore soddisfa tutti i requisiti e le condizioni seguenti:

a) l'operatore adotta opportune misure per impedire la rimozione non autorizzata di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 dai luoghi in cui vengono immagazzinate, prodotte e trattate sostanze classificate e per proteggere i locali commerciali;
b) l'operatore presenta una domanda contenente i seguenti elementi:
i) nome completo, indirizzo, numeri di telefono e/o fax e indirizzo di posta elettronica del richiedente;
ii) nome completo e dati di contatto del responsabile;
iii) carica e mansioni del responsabile;
iv) indirizzo completo dei locali commerciali;
v) descrizione di tutti i luoghi in cui sono effettuate le operazioni descritte al punto x;
vi) informazioni da cui risulti che sono state adottate le opportune misure di cui al paragrafo 2, lettera a);
vii) denominazione e codice NC delle sostanze classificate come figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;
viii) nel caso di una miscela o di un prodotto naturale:
a) nome della miscela o del prodotto naturale;
b) denominazione e codice NC delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, come figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;
c) percentuale massima delle sostanze classificate nella miscela o nel prodotto naturale;
ix) descrizione del tipo di operazioni previste di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005;
x) se del caso, copia autenticata del registro delle imprese o delle attività;
xi) certificato di buona condotta dell'operatore e del responsabile o documento da cui risulti che essi offrono le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni, o informazioni che consentano all'autorità competente di ottenere tale documento.

3. Se l'operatore ha già ottenuto la qualifica di operatore economico autorizzato a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4), all'atto della presentazione della domanda di licenza può indicare il numero di certificato AEO per consentire all'autorità competente di tenere conto di tale qualifica.

4. Il richiedente presenta qualsiasi altra informazione pertinente richiesta per iscritto dall'autorità competente.

5. Se il richiedente è una persona fisica non si...

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