Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)

Coming into Force02 August 1993
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31993L0068
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/68/oj
Published date30 August 1993
Date22 July 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 220, 30 August 1993
EUR-Lex - 31993L0068 - IT 31993L0068

Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 30/08/1993 pag. 0001 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0197
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0197


DIRETTIVA 93/68/CEE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1993 che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio ha già adottato diverse direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (4); che ognuna delle suddette direttive contempla l'apposizione della marcatura CE; che, per semplificare e garantire la coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno sostituire le disposizioni differenti con altre uniformi; che è pertanto necessario armonizzare tali disposizioni, in particolare per i prodotti che possono rientrare nel campo di applicazione di varie direttive;

considerando che la Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente un approccio globale in materia di certificazione e di prove (5), ha proposto la creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE di conformità avente un simbolo grafico comune; che nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (6) il Consiglio ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l'utilizzo della marcatura CE;

considerando pertanto che i due elementi fondamentali della nuova strategia da applicare sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità;

considerando che l'armonizzazione delle disposizioni relative all'apposizione e all'utilizzazione della marcatura CE richiede che le direttive già adottate subiscano modifiche dettagliate al fine di tener conto del nuovo regime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Sono modificate le direttive seguenti:

1) la direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (7);

2) la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (8);

3) la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (9);

4) la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (10);

5) la direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (11);

6) la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (12);

7) la direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (13);

8) la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (14);

9) la direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (15);

10) la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (16);

11) la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (17);

12) la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (18).

Articolo 2

La direttiva 87/404/CEE è modificata come segue:

1) In tutto il testo l'espressione «marchio CE» è sostituita con «marcatura CE».

2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri presumono conformi a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità di cui al capitolo II, i recipienti muniti di marcatura CE.

La conformità dei recipienti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, presume la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.»

3) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. a) Qualora i recipienti siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformità dei recipienti alle disposizioni di queste altre direttive.

b) Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive applicabili ai recipienti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse, che accompagnano i recipienti.»

4) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi riconosciuti da essi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.»

5) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Verifica CE

Articolo 11

1. La verifica CE è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che i recipienti sottoposti alle prescrizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, di cui sia stata attestata l'idoneità.

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei recipienti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ogni recipiente e redige una dichiarazione di conformità.

3. L'organismo autorizzato effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità del recipiente ai requisiti della presente direttiva, con controllo e prova in conformità dei punti successivi:

3.1. Il fabbricante presenta i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

3.2. Detti lotti sono accompagnati dall'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 10 oppure, qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente ad un modello approvato, dalla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II. In quest'ultimo caso, prima della verifica CE, l'organismo autorizzato...

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