Council Implementing Regulation (EU) No 1008/2011 of 10 October 2011 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People’s Republic of China as extended to imports of hand pallet trucks and their essential parts consigned from Thailand, whether declared as originating in Thailand or not, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009

Coming into Force14 October 2011
End of Effective Date31 December 9999
Published date13 October 2011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1008/oj
Date10 October 2011
Celex Number32011R1008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 268, 13 October 2011
L_2011268IT.01000101.xml
13.10.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1008/2011 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) In seguito a un’inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2), un dazio antidumping definitivo applicato alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 («misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem che va dal 7,6 % al 46,7 %.
(2) Il Consiglio, in seguito a un riesame intermedio, tramite il regolamento (CE) n. 684/2008 (3), ha precisato la definizione del prodotto dell’inchiesta iniziale.
(3) In seguito a un’inchiesta antielusione ex officio sulle misure antidumping, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 499/2009 (4), ha esteso il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 ai transpallet manuali e ai loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure antidumping definitive in vigore, il 21 aprile 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da due produttori dell’Unione: BT Products AB e Lifter S.r.l. («i richiedenti»), che rappresentano una quota considerevole, in questo caso quasi il totale, della produzione dell’Unione di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali.
(5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 20 luglio 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchiesta

4.1. Periodo dell’inchiesta

(7) L’inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

4.2. Parti interessate dall’inchiesta

(8) La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(9) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
(10) Visto il numero apparentemente elevato di importatori indipendenti, è stata presa in considerazione l’opportunità di ricorrere al campionamento, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura dei riesami e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Tuttavia, nessun importatore indipendente si è dichiarato disposto a collaborare. Il campionamento non è stato quindi necessario.
(11) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte da parte dei due gruppi di produttori dell’Unione che rappresentano i richiedenti. Nessuno dei produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese («RPC») ha collaborato al riesame. Nessuno degli importatori ha partecipato al campionamento e nessun altro importatore o utilizzatore ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell’inchiesta.
(12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate: Produttori dell’Unione
Lifter SRL, Casole d’Elsa, Italia,
BT Products AB, Mjölby, Svezia.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(13) Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale che è stato precisato dal riesame intermedio sulla definizione del prodotto, cioè i transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC, attualmente classificati ai codici ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l’attrezzo come una pompa, ad un’altezza sufficiente perché possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano ad esempio: i) di spostare e sollevare i carichi ad un’altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).
(14) L’inchiesta, così come quella iniziale, ha confermato che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti sul mercato interno dell’RPC, nonché quelli fabbricati e venduti nell’UE dai produttori dell’Unione, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(15) A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

1. Osservazioni preliminari

(16) Diciannove produttori esportatori cinesi sono stati contattati all’apertura dell’inchiesta. Solo una società, la Crown Equipment (Suzhou), si è manifestata inizialmente acconsentendo ad essere inserita nel campione, comunicando però in seguito di non essere più disposta a collaborare. Nessuno dei produttori esportatori della RPC ha quindi collaborato all’inchiesta e i risultati sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping si sono basati sui dati disponibili, in particolare le informazioni presentate dai richiedenti, comprese le informazioni contenute nella domanda di riesame, i dati Eurostat e le statistiche ufficiali sulle esportazioni della RPC.

2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1. Paese di riferimento

(17) Il valore normale deve essere determinato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base al prezzo o al valore normale costruito in un appropriato paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») oppure al prezzo all’esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
(18) Nell’inchiesta iniziale è stato utilizzato il Canada come paese di riferimento ai fini
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