Commission Implementing Regulation (EU) 2017/367 of 1 March 2017 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council and terminating the partial interim review investigation pursuant to Article 11(3) of Regulation (EU) 2016/1036

Coming into Force04 March 2017
End of Effective Date31 December 9999
Published date03 March 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/367/oj
Date01 March 2017
Celex Number32017R0367
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 56, 3 March 2017
L_2017056IT.01013101.xml
3.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56/131

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/367 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

(1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, nel dicembre 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (2) («il regolamento originario») un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»), («le misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 27,3 % e il 64,9 %.
(2) Nell'inchiesta iniziale, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato, a nome di un gruppo di produttori esportatori, un impegno sui prezzi alla Commissione. Con la decisione 2013/423/UE (3) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (4), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Da allora la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/657/UE (5) che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno e cinque regolamenti che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori (6).
(3) Il 5 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame (7). Il riesame si limitava al valore di riferimento utilizzato per il meccanismo di adeguamento dei prezzi definito nel summenzionato impegno, ed è stato chiuso nel gennaio 2016 in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione (8).
(4) Il 28 maggio 2015 la Commissione ha aperto una serie di inchieste antielusione relative alla possibile elusione delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame mediante importazioni di tale prodotto provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato o no originario della Malaysia o di Taiwan (9) , (10). In conseguenza di ciò, le misure sono state estese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, tranne che per alcuni produttori autentici di cui è stata accertata l'estraneità alle pratiche di elusione (11).

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (12) delle misure iniziali, il 4 settembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da EU ProSun per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) ed è stata sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio

(6) Il 5 dicembre 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («il paese interessato») e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (13) («l'avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza»).
(7) Nella stessa data la Commissione ha aperto d'ufficio un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato ad accertare se sia o meno nell'interesse dell'Unione mantenere le misure attualmente in vigore sulle celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (14) («l'avviso di apertura di un riesame intermedio parziale»).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(8) L'inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). Gli stessi periodi sono stati analizzati nel riesame intermedio parziale.

1.5. Parti interessate

(9) Negli avvisi di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato dell'apertura delle inchieste i richiedenti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
(10) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sulle aperture delle inchieste e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(11) Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («USA») e l'India, nonché il Giappone, la Malaysia, la Corea del Sud e Taiwan, come paesi terzi a economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha informato delle aperture i produttori noti in tali paesi e li ha invitati a partecipare.

1.6. Campionamento

(12) Negli avvisi di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori cinesi (per il riesame in previsione della scadenza), dei produttori dell'Unione e degli importatori indipendenti dell'Unione (per il riesame in previsione della scadenza e per il riesame intermedio), in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

(13) Negli avvisi di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite dell'Unione, tenendo conto dei volumi di produzione e dell'ubicazione geografica che potessero essere ragionevolmente oggetto di inchiesta nel periodo di tempo disponibile. Il campione si componeva di sei produttori dell'Unione per quanto riguarda i moduli e di tre produttori dell'Unione per quanto riguarda le celle. Il campione provvisorio rappresentava i produttori sia integrati verticalmente sia non integrati verticalmente. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a esprimere osservazioni su tale campione. Tutte le società selezionate in via provvisoria hanno accettato di essere incluse nel campione provvisorio.
(14) Varie parti interessate hanno presentato osservazioni in merito al campione proposto. Esse hanno criticato il fatto che i nomi e la sede di diversi produttori dell'Unione siano stati mantenuti riservati, cosa che ha impedito loro di presentare osservazioni sulla quota dei produttori selezionati in relazione alla totalità della produzione e dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione.
(15) La Commissione ha ricordato che tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, fatta eccezione per SolarWorld, WARIS Srl («Waris») e Sillia VL («Sillia»), hanno chiesto nella fase di apertura che i loro nomi non venissero divulgati. La Commissione ha ottemperato a tali
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT