Council Directive 90/658/EEC of 4 December 1990 amending certain Directives on the recognition of professional qualifications consequent upon the unification of Germany

Coming into Force12 December 1990
End of Effective Date19 October 2007
Celex Number31990L0658
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/658/oj
Published date17 December 1990
Date04 December 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 353, 17 December 1990
EUR-Lex - 31990L0658 - IT

Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0073 - 0076
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0079
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0079


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi (90/658/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, nonché l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione(1),

in cooperazione con il Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che, a seguito dell'unificazione tedesca, è necessario apportare talune modifiche alle direttive 75/362/CEE(4), 77/452/CEE(5), 78/686/CEE(6), 78/1026/CEE(7) e 80/154/CEE(8) modificate da ultimo dalle direttive 89/594/CEE(9) e 89/595/CEE(10) concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché alla direttiva 85/433/CEE(11), modificata dalla direttiva 85/584/CEE(12) e alla direttiva 85/384/CEE(13), modificata da ultimo dalla direttiva 86/17/CEE(14), concernenti il reciporco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente nel settore farmaceutico e nel campo dell'architettura, e infine alla direttiva 75/363/CEE(15), modificata da ultimo dalla direttiva 89/594/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico ;

()()considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che è necessario adeguare le direttive precitate per tener conto della situazione particolare esistente in tale territorio ;

considerando che occorre, a titolo dei diritti quesiti, accordare ai cittadini tedeschi, che esercitano la propria attività professionale in detto territorio in base ad una formazione ivi iniziata prima dell'unificazione e non conforme alle norme comunitarie in materia di formazione, il beneficio del riconoscimento dei loro diplomi, certificati o altri titoli in condizioni analoghe a quelle di cui hanno beneficiato gli altri cittadini degli Stati membri al momento dell'adozione delle direttive precitate o delle adesioni alla Comunità ;

considerando che è opportuno tutelare, sul piano comunitario, i diritti quesiti dei portatori di vecchi titoli che non vengono più rilasciati in seguito alle modifiche intervenute nella normativa dello Stato membro che li ha rilasciati ; che la direttiva 89/594/CEE ha introdotto tale disposizione nella maggior parte delle direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli ; che tale disposizione può, senza alcuna modifica, essere applicata ai cittadini tedeschi provenienti dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; che è opportuno introdurre inoltre una disposizione analoga nella direttiva 85/433/CEE che riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia ;

considerando che la maggior parte delle diposizioni particolari relative al riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati dall'ex Repubblica democratica tedesca diventano senza oggetto per effetto dell'unificazione tedesca ; che esse devono pertanto essere abrogate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La direttiva 75/362/CEE è modificata nel modo seguente :

1)all'articolo 3, lettera a) «(in Germania)», è soppresso il punto 3 ;

2)è inserito l'articolo seguente :

«Articolo 9 bis

1. Per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi...

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