Council Directive 90/658/EEC of 4 December 1990 amending certain Directives on the recognition of professional qualifications consequent upon the unification of Germany
Coming into Force | 12 December 1990 |
End of Effective Date | 19 October 2007 |
Celex Number | 31990L0658 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1990/658/oj |
Published date | 17 December 1990 |
Date | 04 December 1990 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 353, 17 December 1990 |
Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0073 - 0076
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0079
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0079
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi (90/658/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, nonché l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione(1),
in cooperazione con il Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che, a seguito dell'unificazione tedesca, è necessario apportare talune modifiche alle direttive 75/362/CEE(4), 77/452/CEE(5), 78/686/CEE(6), 78/1026/CEE(7) e 80/154/CEE(8) modificate da ultimo dalle direttive 89/594/CEE(9) e 89/595/CEE(10) concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché alla direttiva 85/433/CEE(11), modificata dalla direttiva 85/584/CEE(12) e alla direttiva 85/384/CEE(13), modificata da ultimo dalla direttiva 86/17/CEE(14), concernenti il reciporco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente nel settore farmaceutico e nel campo dell'architettura, e infine alla direttiva 75/363/CEE(15), modificata da ultimo dalla direttiva 89/594/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico ;
()()considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;
considerando che è necessario adeguare le direttive precitate per tener conto della situazione particolare esistente in tale territorio ;
considerando che occorre, a titolo dei diritti quesiti, accordare ai cittadini tedeschi, che esercitano la propria attività professionale in detto territorio in base ad una formazione ivi iniziata prima dell'unificazione e non conforme alle norme comunitarie in materia di formazione, il beneficio del riconoscimento dei loro diplomi, certificati o altri titoli in condizioni analoghe a quelle di cui hanno beneficiato gli altri cittadini degli Stati membri al momento dell'adozione delle direttive precitate o delle adesioni alla Comunità ;
considerando che è opportuno tutelare, sul piano comunitario, i diritti quesiti dei portatori di vecchi titoli che non vengono più rilasciati in seguito alle modifiche intervenute nella normativa dello Stato membro che li ha rilasciati ; che la direttiva 89/594/CEE ha introdotto tale disposizione nella maggior parte delle direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli ; che tale disposizione può, senza alcuna modifica, essere applicata ai cittadini tedeschi provenienti dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; che è opportuno introdurre inoltre una disposizione analoga nella direttiva 85/433/CEE che riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia ;
considerando che la maggior parte delle diposizioni particolari relative al riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati dall'ex Repubblica democratica tedesca diventano senza oggetto per effetto dell'unificazione tedesca ; che esse devono pertanto essere abrogate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
La direttiva 75/362/CEE è modificata nel modo seguente :
1)all'articolo 3, lettera a) «(in Germania)», è soppresso il punto 3 ;
2)è inserito l'articolo seguente :
«Articolo 9 bis
1. Per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi...
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