Decision No 1336/97/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1997 on a series of guidelines for trans-European telecommunications networks

Coming into Force31 July 1997
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number31997D1336
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1997/1336/oj
Published date11 July 1997
Date17 June 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 183, 11 July 1997
EUR-Lex - 31997D1336 - IT

Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 11/07/1997 pag. 0012 - 0020


DECISIONE N. 1336/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1997 in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4), visto il progetto comune approvato il 16 aprile 1997 dal comitato di conciliazione,

(1) considerando che la costituzione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione transeuropee sono intesi a garantire la circolazione e lo scambio di informazioni in tutta la Comunità; che tale sforzo di creare un'infrastruttura è un presupposto per consentire ai cittadini e alle imprese - in particolare le PMI - della Comunità di beneficiare appieno delle possibilità offerte dalle telecomunicazioni nella prospettiva della creazione della «società dell'informazione», nella quale lo sviluppo delle applicazioni, dei servizi e delle reti di telecomunicazione è fondamentale affinché ogni cittadino, ogni impresa e ogni pubblica autorità, possano avere accesso a ogni tipo e quantità di informazioni di cui avranno bisogno, anche nelle regioni meno sviluppate o periferiche;

(2) considerando che nel Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione, la Commissione ha sottolineato l'importanza di istituire la società dell'informazione che, introducendo nuove forme di rapporti economici, politici e sociali, aiuterà l'Unione a far fronte alle nuove sfide del prossimo secolo, compresa quella relativa alla creazione di posti di lavoro; che tale importanza è stata riconosciuta dal Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 1993;

(3) considerando che il mercato interno costituisce uno spazio senza frontiere, entro il quale deve essere garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi e dove le misure comunitarie già adottate o in procinto di esserlo necessitano un notevole scambio di informazioni tra singoli, operatori economici e amministrazioni; che il fatto di disporre di mezzi efficienti per lo scambio di informazioni è di importanza vitale per migliorare la competitività delle imprese; che tali scambi di informazioni possono essere assicurati dalle reti di telecomunicazione transeuropee; che la presenza di reti transeuropee rafforzerà la coesione economica e sociale nella Comunità;

(4) considerando che la costituzione e lo sviluppo delle reti di telecomunicazione transeuropee devono consentire la libera circolazione dell'informazione tra i cittadini, gli operatori economici e le amministrazioni, nel rispetto della vita privata delle persone fisiche e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;

(5) considerando che nel rapporto «L'Europa e la società dell'informazione globale» che hanno presentato al Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, i membri del gruppo di esponenti di spicco dell'industria hanno raccomandato di realizzare reti di telecomunicazione transeuropee e di garantirne l'interconnessione con tutte le reti europee; che il rapporto ha individuato nelle comunicazioni mobili un pilastro della società dell'informazione il cui potenziale è opportuno rafforzare; che il Consiglio europeo di Corfù ha approvato in linea generale tale raccomandazione;

(6) considerando che tali raccomandazioni sono state seguite dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «La via europea verso la società dell'informazione: piano d'azione»; che, nelle sue conclusioni su tale piano d'azione, il Consiglio del 28 settembre 1994 ha sottolineato che lo sviluppo rapido di infrastrutture efficienti dell'informazione è essenziale per la Comunità sulla base di un approccio globale, coerente ed equilibrato;

(7) considerando che l'articolo 129 C del trattato prevede che la Comunità stabilisca un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; che tali orientamenti devono individuare i progetti di interesse comune; che le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione coprono i tre livelli in cui esse si articolano: applicazioni, servizi generici e reti di base;

(8) considerando che la società dell'informazione non può svilupparsi senza la presenza di applicazioni accessibili, soprattutto quelle di interesse collettivo, che soddisfino al meglio le esigenze degli utenti tenendo conto, ove occorra, delle necessità degli anziani e dei disabili; che le applicazioni costituiranno pertanto una parte importante dei progetti d'interesse comune; che le applicazioni relative al telelavoro devono tenere segnatamente in considerazione la legislazione concernente i diritti dei lavoratori applicabile negli Stati membri in questione;

(9) considerando che, in molti casi, i progetti d'interesse comune possono già essere realizzati nell'ambito delle attuali reti di telecomunicazione, l'Euro-RNIS in particolare, al fine di offrire applicazioni transeuropee; che, per individuare i progetti di interesse comune, occorre stabilire degli orientamenti;

(10) considerando che è opportuno coordinare nel territorio della Comunità l'attuazione delle proposte scelte con le iniziative analoghe adottate su scala nazionale o regionale;

(11) considerando che nella selezione e attuazione di tali progetti si dovrebbe tener conto di tutte le infrastrutture offerte dagli attuali e dai nuovi fornitori;

(12) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 2717/95/CE relativa ad una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-RNIS (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea (5);

(13) considerando che le reti attualmente esistenti, ivi compresa Euro-RNIS, stanno evolvendo verso reti avanzate in grado di garantire trasmissioni di dati a velocità variabile fino a capacità di banda larga compatibili con le diverse esigenze, ed in particolare servizi e applicazioni multimediali; che questa evoluzione porterà alla realizzazione delle reti di comunicazioni integrate a banda larga (reti IBC); che le reti IBC costituiranno la piattaforma ideale per le applicazioni della società dell'informazione;

(14) considerando che i risultati del programma RACE [programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie della comunicazione (1990-1994)], adottato con la decisione 91/352/CEE (6), hanno aperto la strada e fornito la base tecnologica per l'introduzione delle reti IBC in Europa;

(15) considerando che i risultati del programma ESPRIT [programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie dell'informazione (1994-1998)], adottato con la decisione 94/802/CE (7), hanno aperto la strada e fornito la base tecnologica per l'introduzione delle applicazioni delle tecnologie dell'informazione;

(16) considerando che i risultati del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-1994) adottato con la decisione 91/353/CEE (8) e del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche d'interesse comune (1994-1998) adottato con la decisione 94/801/CE (9) aprono la strada per l'introduzione in tutta Europa di applicazioni interoperabili d'interesse comune;

(17) considerando che è necessario garantire un coordinamento efficace tra la realizzazione delle reti transeuropee di telecomunicazioni, che devono rispondere ad esigenze reali senza dedicarsi alla realizzazione di progetti puramente sperimentali, e i vari programmi comunitari, in particolare i programmi specifici del Quarto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, i programmi a favore...

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