Council Regulation (EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector

Coming into Force02 January 2000
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31999R2792
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/2792/oj
Published date30 December 1999
Date17 December 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 337, 30 December 1999
EUR-Lex - 31999R2792 - IT 31999R2792

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 30/12/1999 pag. 0010 - 0028


REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(4), definisce gli obiettivi generali e i compiti dei Fondi strutturali, in particolare dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), la loro organizzazione, i metodi d'intervento, la programmazione e l'organizzazione generale dei contributi dei Fondi e le disposizioni finanziarie di portata generale;

(2) il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura(5), stabilisce gli obiettivi e le regole generali della politica comune della pesca; è in particolare importante inquadrare l'evoluzione della flotta da pesca comunitaria in applicazione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere in base all'articolo 11; spetta alla Commissione trasformare tali decisioni in disposizioni precise a livello di ogni Stato membro; occorre altresì rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca(6);

(3) il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca(7), stabilisce le finalità specifiche delle azioni strutturali nel "settore" di cui all'articolo 1 di tale regolamento; ai sensi dell'articolo 4 del suddetto regolamento, il Consiglio deve decidere, entro il 31 dicembre 1999, le modalità e le condizioni del contributo dello SFOP per la ristrutturazione del settore, affinché tale ristrutturazione consegua gli obiettivi perseguiti;

(4) occorrerebbe precisare le disposizioni relative alla programmazione;

(5) i programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca adottati per il periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, rimangono in vigore sino alla loro scadenza; occorrerebbe prevedere opportune disposizioni per il periodo che inizia il 1o gennaio 2002;

(6) occorrerebbe precisare le disposizioni relative al controllo e alla realizzazione dei programmi di orientamento pluriennali, in particolare per quanto concerne il regime delle entrate e delle uscite dalla flotta e la disciplina degli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta, per l'ammodernamento delle navi e per la costituzione di società miste;

(7) la piccola pesca costiera beneficia di specifiche condizioni in materia di obiettivi di adeguamento dello sforzo di pesca; a tale specificità è opportuno faccia riscontro l'indicazione di misure concrete nell'ambito del presente regolamento;

(8) la ristrutturazione delle flotte da pesca richiede l'introduzione di misure socioeconomiche di accompagnamento;

(9) è opportuno fissare le modalità di concessione degli aiuti riguardanti la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche, l'acquacoltura, l'attrezzatura dei porti di pesca, la trasformazione, la commercializzazione, la pesca nelle acque interne e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

(10) è opportuno inserire tra gli interventi strutturali alcune delle azioni di natura strutturale a vantaggio di organizzazioni di produttori attualmente svolte a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura(8), senza peraltro mettere a repentaglio, a motivo di tale inserimento, la funzione di regolamentazione svolta dalle organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92; è altresì opportuno inserire altre azioni d'interesse collettivo realizzate da operatori del settore;

(11) è opportuno fissare le modalità di concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di navi in caso di arresto temporaneo dell'attività o di restrizioni tecniche all'uso di talune attrezzature di bordo o metodi di pesca;

(12) i programmi devono prevedere gli strumenti necessari alla realizzazione di azioni innovative e di assistenza tecnica;

(13) l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento, nonché gli aspetti ambientali, rivestono un interesse vitale per il settore della pesca; è importante, di conseguenza, prevedere a tal fine misure appropriate sia per la conservazione degli elementi costitutivi della catena trofica, sia per l'acquacoltura e l'industria di trasformazione del pesce;

(14) nella misura in cui le azioni non si limitano alla concessione di un contributo comunitario, è opportuno in particolare definire un quadro per i regimi di aiuti di Stato al settore, ferme restando le disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 del trattato, e inserire in modo coerente la programmazione della ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie nell'insieme degli interventi strutturali;

(15) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9);

(16) occorrerebbe abrogare sia il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti(10), sia altre disposizioni vigenti; nel contempo, per il buon fine degli aiuti, delle azioni e dei progetti approvati fino al 31 dicembre 1999 è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento fornisce un quadro per l'insieme delle azioni strutturali relative al settore della pesca realizzate nel territorio di uno Stato membro, ferme restando le specificità regionali, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1263/1999 e gli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare la conservazione e la sostenibilità a lungo termine delle risorse.

2. La politica strutturale nel settore è volta ad orientare ed agevolare la ristrutturazione dello stesso. Questa comprende azioni e misure di effetto durevole che contribuiscono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1263/1999.

Articolo 2

Mezzi finanziari

Nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e nei settori contemplati dalla politica comune della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, lo strumento finanziario di orientamento della pesca, in seguito denominato "SFOP", può contribuire all'esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento.

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE

Articolo 3

Disposizioni comuni

1. La programmazione di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 si conforma agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni dei programmi pluriennali di orientamento per le flotte da pesca di cui all'articolo 4 del presente regolamento. A tal fine potrà essere, se necessario, riveduta, in particolare alla conclusione di ciascun periodo di applicazione dei programmi di orientamento pluriennali.

La programmazione riguarda tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III e IV.

2. La programmazione di azioni cofinanziate dallo SFOP nelle regioni dell'obiettivo 1 si conforma all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1263/1999.

La programmazione di azioni cofinanziate dallo SFOP al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1 si conforma all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1263/1999. Si applicano l'articolo 14, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 15, paragrafi 5, 6 e 7, e l'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. I piani di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 dimostrano che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti, che, in particolare, senza tali aiuti le flotte da pesca di cui trattasi sarebbero nell'incapacità di rinnovarsi o di modernizzarsi e che le previste misure non mettono in pericolo l'equilibrio durevole delle risorse alieutiche.

Il contenuto dei piani è precisato nell'allegato I.

4. Per il restante periodo di programmazione non ancora contemplato da un programma pluriennale di orientamento approvato dalla Commissione, gli elementi di programmazione sono puramente indicativi; tali elementi vengono precisati al momento dell'approvazione del nuovo programma pluriennale di orientamento in funzione degli obiettivi.

Articolo 4

Programmi pluriennali di orientamento per le flotte da pesca

1. Il Consiglio stabilisce gli obiettivi e le modalità di ristrutturazione del settore della pesca in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Sulla scorta della decisione del Consiglio e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione adotta i programmi pluriennali di orientamento per ogni Stato membro.

2. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce in...

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