Council Regulation (EC) No 1267/1999 of 21 June 1999 establishing an Instrument for Structural Policies for Pre-accession

Coming into Force29 June 1999
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31999R1267
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/1267/oj
Published date26 June 1999
Date21 June 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 161, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1267 - IT

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 26/06/1999 pag. 0073 - 0086


REGOLAMENTO (CE) N. 1267/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

(1) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Lussemburgo il 12 e il 13 dicembre 1997 è prevista l'attuazione di una strategia di preadesione rafforzata per i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, nonché di una strategia di preadesione specifica per Cipro;

(2) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, del 12 e 13 dicembre 1997, prevedono che per il momento possano avvalersi delle sovvenzioni previste dal presente regolamento i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale;

(3) considerando che il regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea nell'ambito della strategia di preadesione e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione(5), prevede un quadro unico per le zone prioritarie e tutte le risorse disponibili per l'assistenza preadesione;

(4) considerando che la strategia di preadesione prevede la creazione di uno strumento per le politiche strutturali di preadesione ("ISPA") destinato a dotare i paesi candidati di infrastrutture di livello comuntario e a fornire un contributo finanziario per interventi nei settori dell'ambiente e delle infrastrutture dei trasporti;

(5) considerando che l'assistenza comunitaria nell'ambito dell'ISPA, insieme a quella concessa in virtù del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia(6), e del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(7), deve essere coordinata nel quadro del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89(8) e deve essere soggetta alle disposizioni condizionali previste dal regolamento (CE) n. 622/98 e dalle decisioni individuali sui partenariati per l'adesione;

(6) considerando che si dovrebbe tendere a un pari equilibrio fra il finanziamento di misure nel settore delle infrastrutture di trasporto e il finanziamento di misure in materia di ambiente, tenendo conto delle situazioni specifiche nei paesi beneficiari;

(7) considerando che l'assistenza comunitaria fornita dall'ISPA favorirà l'applicazione di tutto l'acquis comunitario in materia di ambiente da parte dei paesi candidati e contribuirà allo sviluppo sostenibile di tali paesi;

(8) considerando che la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, suglio orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(9), descrive i criteri da seguire per progetti d'interesse comune, che potrebbero essere utilizzati, se del caso, per selezionare le misure sovvenzionabili ai sensi del presente regolamento;

(9) considerando che la valutazione del fabbisogno infrastrutturale di trasporto avviata dal Consiglio dovrebbe agevolare il processo di selezione delle misure prioritarie al fine di sviluppare una rete paneuropea dei trasporti durante il periodo di preadesione;

(10) considerando che, per agevolare la preparazione delle misure, la Commissione deve poter ripartire tra i paesi candidati, a titolo indicativo, le risorse globali comunitarie disponibili nell'ambito dell'ISPA;

(11) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 prevedono, al punto 17, che il sostegno finanziario ai paesi che partecipano al processo di allargamento si baserà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario dell'adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori necessità;

(12) considerando che i tassi di sovvenzionamento comunitario a carico dell'ISPA dovrebbero essere fissati in modo da aumentare l'effetto leva delle risorse, promuovere il cofinanziamento e l'uso di fonti di finanziamento private e tener conto della capacità delle misure di generare entrate nette consistenti;

(13) considerando che l'assistenza della Comunità deve accompagnarsi alla massima trasparenza in sede di attuazione del sostegno finanziario e ad un rigoroso controllo sull'impiego dei fondi;

(14) considerando che, ai fini di una corretta gestione dell'assistenza comunitaria nell'ambito dell'ISPA, occorre prevedere il ricorso a metodi efficienti di valutazione ex ante ed ex post, di sorveglianza e di controllo degli interventi, precisando sia i principi cui attenersi per la valutazione sia la natura e le modalità della sorveglianza e prevedendo le misure da adottare in caso di irregolarità o d'inosservanza di una delle condizioni previste all'atto di concessione dell'assistenza nell'ambito dell'ISPA;

(15) considerando che, durante il periodo di transizione dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, qualsiasi riferimento all'euro va inteso di norma come riferimento all'euro in quanto unità monetaria ai sensi dell'articolo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(10);

(16) considerando che ai fini dell'esecuzione del presente regolamento la Commissione deve essere assistita da un comitato di gestione;

(17) considerando che l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento contribuirà al conseguimento degli obiettivi della Comunità; che i soli poteri previsti dal trattato per tali misure sono quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione ed obiettivi

1. È istituito lo strumento per le politiche strutturali di preadesione, di seguito denominato "ISPA".

L'ISPA fornisce assistenza allo scopo di contribuire a preparare all'adesione all'Unione europea nell'ambito della coesione economica e sociale, per quanto riguarda le politiche dell'ambiente e dei trasporti, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, i seguenti paesi candidati: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia (in prosieguo: "i paesi beneficiari").

2. L'assistenza comunitaria erogata dall'ISPA contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti nei partenariati per l'adesione per ciascun paese beneficiario e alla realizzazione dei corrispondenti programmi nazionali per il miglioramento dell'ambiente e delle reti di infrastrutture nel settore dei trasporti.

Articolo 2

Misure sovvenzionabili

1. L'assistenza comunitaria finanziata dall'ISPA è destinata a progetti, fasi di un progetto tecnicamente e finanziariamente autonome, gruppi di progetti o schemi di progetti nel settore dell'ambiente o in quello dei trasporti, in appresso indicati complessivamente come misure. Una fase di progetto può anche includere studi preliminari, di fattibilità e tecnici necessari per la realizzazione di un progetto.

2. La Comunità fornisce assistenza nell'ambito dell'ISPA, in vista degli obiettivi di cui all'articolo 1, per le seguenti misure:

a) misure ambientali che permettano ai paesi beneficiari di conformarsi alle esigenze del diritto comunitario in materia di ambiente e agli obiettivi dei partenariati per l'adesione;

b) misure nel settore delle infrastrutture di trasporto intese a promuovere una mobilità sostenibile, in particolare quelle che costituiscono progetti di interesse comune sulla base dei criteri della decisione n. 1692/96/CE e misure che consentano ai paesi beneficiari di conformarsi agli obiettivi dei partenariati per l'adesione; tali misure riguardano, fra l'altro, l'interconnessione e l'interoperabilità tra le reti nazionali e tra queste e le reti transeuropee, nonché l'accesso a queste reti.

Le misure devono avere dimensioni tali da ottenere un effetto significativo nel campo della tutela dell'ambiente o del miglioramento delle reti di infrastrutture di trasporto. Il costo totale di ciascuna misura non è, in linea di massima, inferiore a 5 milioni di euro. In casi eccezionali e debitamente giustificati, tenendo conto delle circostanze specifiche in essere, il costo totale di una misure può essere a 5 milioni di euro.

3. È assicurato un equilibrio fra le misure in materia d'ambiente e quelle riguardanti le infrastrutture di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT