Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds

Coming into Force01 January 2000,29 June 1999
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31999R1260
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/1260/oj
Published date26 June 1999
Date21 June 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 161, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1260 - IT 31999R1260

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 26/06/1999 pag. 0001 - 0042


REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

(1) considerando che l'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari comprese le zone rurali, mentre l'articolo 159 prevede che tale azione venga sostenuta attraverso i Fondi a finalità strutturale ("Fondi strutturali"), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti(5), il Consiglio deve riesaminare detto regolamento, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1999; che, al fine di assicurare una migliore trasparenza della normativa comunitaria, è auspicabile riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai Fondi strutturali e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro(6);

(3) considerando che in forza dell'articolo 5 del protocollo n. 6, concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia, allegato all'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, detto protocollo deve essere riesaminato entro il 31 dicembre 1999, contestualmente al regolamento (CEE) n. 2052/88;

(4) considerando che, al fine di rafforzare la concentrazione e semplificare l'azione dei Fondi strutturali, è opportuno ridurre il numero di obiettivi prioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 2052/88; che devono essere definiti come tali lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, nonché l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione;

(5) considerando che, nel quadro della sua azione di rafforzamento della coesione economica e sociale, la Comunità cerca anche di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, un alto tasso di occupazione, la parità tra i sessi e un elevato livello di tutela e di miglioramento dell'ambiente; che tale azione deve in particolare inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali e contribuire ad eliminare le ineguaglianze, e a promuovere la parità tra uomini e donne; che l'azione dei Fondi può altresì permettere di combattere le discriminazioni fondate sulla razza o origine etnica, su una menomazione o sull'età, segnatamente attraverso una valutazione delle necessità, mediante incentivi finanziari e tramite un partenariato ampliato;

(6) considerando che lo sviluppo culturale, la qualità dell'ambiente naturale e costruito, la dimensione qualitativa e culturale delle condizioni di vita e lo sviluppo del turismo contribuiscono a rendere le regioni più interessanti da un punto di vista economico e sociale nella misura in cui favoriscono la creazione di posti di lavoro duraturi;

(7) considerando che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce principalmente allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali;

(8) considerando che i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) devono essere adeguati al fine di tener conto e di consentire l'attuazione della strategia europea per l'occupazione;

(9) considerando che a partire dal 1993 la disciplina dei Fondi strutturali tiene conto anche della componente strutturale della politica comune della pesca, politica strutturale a pieno titolo; che occorre proseguirne l'attuazione nell'ambito dei Fondi strutturali attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); che il contributo finanziario dello SFOP nel quadro dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientra nella programmazione di detto obiettivo n. 1 e che il contributo finanziario dello SFOP al di fuori dell'obiettivo n. 1 è oggetto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato;

(10) considerando che la Comunità si è impegnata in una riforma della politica agricola comune che implica misure strutturali e misure di accompagnamento a favore dello sviluppo rurale; che, in quest'ambito, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "orientamento", deve continuare a contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario di sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo tramite il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, nonché la promozione del potenziale endogeno delle zone rurali; che è opportuno che il FEAOG, sezione "garanzia", contribuisca alla realizzazione dell'obiettivo prioritario della riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, conformemente al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(7);

(11) considerando che le norme specificamente applicabili a ciascun Fondo saranno precisate nelle decisioni d'applicazione adottate a norma degli articoli 37, 148 e 162 del trattato;

(12) considerando che è necessario specificare alcuni criteri per definire le regioni e le zone ammissibili; che a tal fine è opportuno ricorrere, per l'individuazione di quelle prioritarie a livello comunitario, al sistema comune di classificazione delle regioni denominato "nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)", predisposto dall'Ufficio statistico delle Comunità europee con la collaborazione degli istituti nazionali di statistica;

(13) considerando che è opportuno definire come regioni in ritardo di sviluppo quelle il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria; che al fine di assicurare un'efficace concentrazione degli interventi, è necessario che la Commissione applichi scrupolosamente tale criterio basandosi su statistiche oggettive; che devono rientrare nell'obiettivo n. 1, previsto dal presente regolamento, anche le regioni ultraperiferiche e le zone a scarsissima densità di popolazione rientranti, per il periodo 1995-1999, nell'obiettivo n. 6 di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

(14) considerando che è opportuno raggruppare nella definizione di zone in fase di riconversione economica e sociale le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi; che è necessario assicurare una concentrazione effettiva sulle zone della Comunità maggiormente colpite; che tali zone devono essere determinate dalla Commissione su proposta degli Stati membri e in stretta concertazione con gli stessi;

(15) considerando che, al fine di assicurare il carattere comunitario dell'azione dei Fondi, occorre che, nella misure del possibile, le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria e le zone rurali in declino siano determinate sulla base di indicatori oggettivi applicati a livello comunitario; che occorre inoltre che la popolazione interessata da questo obiettivo prioritario rappresenti, globalmente a livello comunitario e a titolo indicativo, circa il 10 % della popolazione comunitaria per le zone industriali, il 5 % per le zone rurali, il 2 % per le zone urbane e l'1 % per le zone di pesca; che, per fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione, la copertura nel 2006 in termini di popolazione dell'obiettivo n. 2, di cui al presente regolamento, non deve risultare ridotta di più di un terzo rispetto alla copertura, nel 1999, degli obiettivi n. 2 e n. 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88;

(16) considerando che, ai fini dell'efficacia della programmazione, occorre che le regioni in ritardo di sviluppo il cui PIL pro capite risulti inferiore al 75 % della media comunitaria coincidano con quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e, tenuto conto di eventuali misure specifiche adottate a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato a favore delle regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera, isole Canarie); che analogamente, è opportuno che, le zone in fase di mutazione socioeconomica corrispondano in ampia...

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