Council Implementing Regulation (EU) No 1238/2013 of 2 December 2013 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China

Coming into Force06 December 2013
End of Effective Date03 March 2017
Celex Number32013R1238
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1238/oj
Published date05 December 2013
Date02 December 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 325, 5 December 2013
L_2013325IT.01000101.xml
5.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1238/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (2) («il regolamento provvisorio»), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).
(2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata in data 25 luglio 2012 da EU ProSun («il denunciante») per conto di fabbricanti che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici («moduli FV») in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto citato e del grave pregiudizio da esso provocato, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta.

2. Registrazione

(3) Come indicato al considerando 3 del regolamento provvisorio, in seguito a una richiesta del denunciante corredata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha adottato, in data 1o marzo 2013, il regolamento (UE) n. 182/2013 (3) che dispone la registrazione delle importazioni di moduli FV in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese a decorrere dal 6 marzo 2013. Il regolamento provvisorio ha posto fine alla registrazione delle importazioni ai fini dell'inchiesta antidumping in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, dal momento che un dazio antidumping provvisorio garantiva protezione contro le importazioni oggetto di dumping.
(4) Alcune parti interessate hanno affermato che la decisione relativa alla registrazione delle importazioni era infondata, in quanto non erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Tali tesi non erano tuttavia corroborate dai fatti o basate su validi elementi di prova. Nel momento in cui è stata presa la decisione di registrare le importazioni la Commissione disponeva di elementi di prova prima facie sufficienti a giustificarne la necessità, in particolare un netto aumento in termini sia di importazioni in assoluto sia di quota di mercato. Le pretese delle parti a questo riguardo sono pertanto state respinte.

3. Accettazione di un impegno in relazione a dazi provvisori

(5) Con decisione 2013/423/UE (4)la Commissione ha accettato l'offerta di impegno dei produttori esportatori e della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»).

4. Fase successiva del procedimento

(6) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), il governo cinese («GC») e diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. L'Alleanza per un'energia solare accessibile («AFASE»), che rappresenta gli importatori e gli operatori a valle e a monte, e un importatore hanno richiesto e ottenuto audizioni in presenza del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio.
(7) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, al caso, modificate di conseguenza.
(8) Sono state inoltre effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
i) Operatori a valle
Jayme de la Costa, Pedroso, Portogallo
Sunedison Spain Construction, Madrid, Spagna
ii) Consulente indipendente
Europressedienst, Bonn, Germania
(9) AFASE ha messo in discussione la base giuridica per la visita effettuata presso la sede di Europressedienst, poiché essa non è parte interessata in questa inchiesta e di conseguenza non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 16 del regolamento di base. Europressedienst, come indicato ai considerando 99 e 120 del regolamento provvisorio, ha fornito informazioni sugli indicatori macroeconomici. Si precisa che la Commissione ha svolto una verifica in loco presso la sede di Europressedienst in base al principio di buona amministrazione, per verificare l'affidabilità e la correttezza dei dati sui quali basava le proprie conclusioni.
(10) Il GC ha ribadito l'argomentazione secondo la quale il suo diritto di difesa in relazione all'accesso ai fascicoli consultabili dalle parti interessate è stato violato in quanto (i) dai fascicoli non riservati mancavano informazioni senza che fosse fornita una «giusta causa» o sintesi sufficientemente dettagliate o, eccezionalmente, i motivi della mancata presentazione delle sintesi non riservate, (ii) mancava la versione non riservata dell'intera risposta al questionario di un produttore dell'Unione e (iii) i ritardi nella presentazione delle versioni non riservate delle risposte al questionario dei produttori dell'Unione disponibili per le parti interessate erano eccessivi.
(11) (i) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui mancavano informazioni dal fascicolo consultabile, la parte interessata non ha specificato a quali informazioni si riferisse. (ii) La sua affermazione che non fosse stata messa a disposizione la versione non riservata di un'intera risposta al questionario non era corretta. (iii) Per quanto riguarda i ritardi nella messa a disposizione delle risposte non riservate dei questionari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, è stato spiegato alla parte interessata che i questionari erano inseriti nel fascicolo non riservato solo dopo che fosse stata controllata la loro completezza e la ragionevolezza della sintesi. Al fine di garantire il diritto all'anonimato dei produttori dell'Unione, è stato inoltre accertato che le versioni non riservate dei questionari non rivelavano in effetti l'identità del produttore in questione. In alcuni casi era quindi necessario correggere di conseguenza le versioni non riservate dalla parte che le aveva fornite, prima che esse fossero messe a disposizione di altre parti interessate.
(12) In ogni caso, si è ritenuto che questo non ledesse in alcun modo l'esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. La Commissione ha fornito a tutte le parti interessate la possibilità di rispondere alle informazioni incluse nel fascicolo consultabile in tempo utile affinché le loro osservazioni potessero essere prese in considerazione, ove corroborate e motivate, prima delle conclusioni dell'inchiesta. La parte interessata ha avuto ogni possibilità di presentare osservazioni in merito ai questionari dei fabbricanti UE inclusi nel campione, anche dopo la fase provvisoria e la divulgazione delle conclusioni definitive. Pertanto, anche se la divulgazione e l'accesso al fascicolo consultabile dalle parti interessate si basano su disposizioni di legge differenti, si noti che le parti interessate hanno avuto molte occasioni di trasmettere osservazioni su tutte le informazioni messe a disposizione da qualsiasi parte dell'inchiesta. Pertanto, quest'argomentazione è stata respinta.
(13) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
(14) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, se pertinenti, tenute in considerazione.

5. Accettazione di un impegno in vista di dazi definitivi

(15) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la Commissione ha ricevuto un'offerta modificata di impegno da parte dei produttori esportatori e della CCCME, che disciplina anche la parallela inchiesta antisovvenzioni. Con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (5), del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti
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