Commission Delegated Regulation (EU) 2018/273 of 11 December 2017 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the scheme of authorisations for vine plantings, the vineyard register, accompanying documents and certification, the inward and outward register, compulsory declarations, notifications and publication of notified information, and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the relevant checks and penalties, amending Commission Regulations (EC) No 555/2008, (EC) No 606/2009 and (EC) No 607/2009 and repealing Commission Regulation (EC) No 436/2009 and Commission Delegated Regulation (EU) 2015/560

Coming into Force03 March 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32018R0273
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj
Published date28 February 2018
Date11 December 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 58, 28 February 2018
L_2018058IT.01000101.xml
28.2.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/273 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 69, l'articolo 89, l'articolo 145, paragrafo 4, l'articolo 147, paragrafo 3, e l'articolo 223, paragrafo 2, e l'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 5, di tale regolamento,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 89, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo I, capo III, e titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e la sua gestione, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite e gli obblighi di comunicazione nel settore vitivinicolo e conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 555/2008 (4) e (CE) n. 436/2009 (5) della Commissione, nonché alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 606/2009 (6) e (CE) n. 607/2009 (7) della Commissione relative alla certificazione dei vini varietali e alle norme amministrative relative ai registri delle entrate e delle uscite. Ai fini della semplificazione, il nuovo atto delegato dovrebbe inoltre comprendere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (8).
(2) Per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (9). È opportuno definire i vari tipi di superfici vitate e di operatori in relazione ai diritti e obblighi specifici disposti per ciascuno di essi in entrambi i regolamenti.
(3) L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di concedere un'autorizzazione per gli impianti viticoli su presentazione di una domanda da parte dei produttori che intendono impiantare o reimpiantare viti. Tuttavia, a norma del paragrafo 4 di tale articolo, alcune superfici sono esentate dal sistema di autorizzazioni. Occorre stabilire norme sulle condizioni di applicazione di tale esenzione. Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze dovrebbero essere usate solo per gli scopi specificati onde evitare l'elusione del nuovo sistema. I prodotti vitivinicoli ottenuti da tali superfici non dovrebbero essere commercializzati salvo se gli Stati membri ritengono che non vi siano rischi di turbativa del mercato. È opportuno che le sperimentazioni viticole in corso e i vivai di piante madri per marze proseguano in conformità alle disposizioni loro applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/560. Al fine di garantire che le superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori non contribuiscano a perturbare il mercato, è opportuno stabilire un limite alle dimensioni di tali superfici e subordinare l'esenzione alla condizione che il viticoltore non produca vino a scopi commerciali. Analogamente, tale esenzione dovrebbe essere estesa anche alle organizzazioni che non esercitano un'attività commerciale. Per le superfici stabilite da un produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale, è opportuno stabilire una condizione per quanto riguarda l'estensione massima della nuova superficie in modo da evitare di compromettere gli obiettivi generali del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
(4) L'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti e i criteri di ammissibilità e di priorità che gli Stati membri possono applicare. È opportuno definire condizioni specifiche abbinate ad alcuni dei criteri di ammissibilità e di priorità, in modo da garantire la parità delle loro condizioni di attuazione ed evitare l'elusione del sistema da parte dei produttori ai quali le autorizzazioni sono concesse. Inoltre dovrebbero essere mantenuti i tre criteri supplementari introdotti dal regolamento delegato (UE) 2015/560: un criterio di ammissibilità relativo al rischio di usurpazione della notorietà delle indicazioni geografiche protette; un criterio di priorità a favore dei produttori che rispettano le regole del sistema e non hanno vigneti abbandonati nelle loro aziende; e un criterio di priorità a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Il criterio di ammissibilità risponde al bisogno di proteggere la notorietà di specifiche indicazioni geografiche analogamente alla notorietà di specifiche denominazioni di origine, garantendo che non siano minacciate dai nuovi impianti. Il primo criterio di priorità favorisce taluni richiedenti in base al loro comportamento precedente da cui risulta che rispettano le regole del sistema di autorizzazioni e che, finché possiedono superfici vitate fuori produzione che potrebbero generare autorizzazioni di reimpianto, non presentano richiesta di autorizzazione per nuovi impianti. Il secondo criterio di priorità è volto a favorire le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo, al fine di promuovere l'uso sociale di terreni che rischierebbero altrimenti di andare fuori produzione.
(5) In considerazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e per tener conto delle diversità naturali e socio-economiche e delle differenti strategie di crescita degli operatori economici nelle diverse zone di un particolare territorio, gli Stati membri dovrebbero poter applicare i criteri di ammissibilità e di priorità di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché i tre criteri supplementari di ammissibilità e di priorità, in modo differenziato a livello regionale, a seconda che si tratti di zone specifiche ammissibili alla denominazione di origine protetta (DOP), di zone specifiche ammissibili all'indicazione geografica protetta (IGP) o di zone senza indicazione geografica. Tali differenze nell'applicazione di tali criteri nelle varie zone di un particolare territorio dovrebbero sempre essere basate sulle diversità tra tali zone.
(6) Per ovviare ai casi di elusione non previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a evitare l'elusione dei criteri di ammissibilità o di priorità da parte dei richiedenti delle autorizzazioni, quando le loro azioni non siano già coperte da specifiche disposizioni antielusione previste dal presente regolamento per quanto riguarda i criteri specifici di ammissibilità e di priorità.
(7) L'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità di coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato a estirpare e di vigneti con nuovi impianti. Al fine di prevenire irregolarità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di assicurare con mezzi adeguati l'effettiva esecuzione dell'estirpazione e di subordinare la concessione dell'autorizzazione di reimpianto anticipato all'obbligo di costituire una cauzione. È inoltre necessario specificare che, se l'estirpazione non è eseguita entro il termine di 4 anni stabilito nella suddetta disposizione, i vigneti impiantati sulla superficie oggetto dell'impegno devono essere considerati non autorizzati.
(8) L'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente agli Stati membri di limitare i reimpianti, sulla base di una raccomandazione di organizzazioni professionali riconosciute e rappresentative, nelle zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. È opportuno definire i motivi o le ragioni di tali decisioni di limitazione per precisarne la portata, assicurando la coerenza del sistema ed evitandone l'elusione. È opportuno far sì che l'automaticità del rilascio delle
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