2009/109/EC: Commission Decision of 9 February 2009 on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of seed mixtures intended for use as fodder plants pursuant to Council Directive 66/401/EEC to determine whether certain species not listed in Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/55/EC or 2002/57/EC fulfil the requirements for being included in Article 2(1)(A) of Directive 66/401/EEC (notified under document number C(2009) 724) (Text with EEA relevance)

Coming into Force10 February 2009
End of Effective Date31 May 2016
Celex Number32009D0109
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/109(1)/oj
Published date11 February 2009
Date09 February 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 40, 11 February 2009
L_2009040IT.01002601.xml
11.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 40/26

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2009

riguardante l’organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell’articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/401/CEE

[notificata con il numero C(2009) 724]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/109/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 13 bis,

considerando quanto segue:

(1) Le conoscenze tradizionali degli agricoltori insieme ai recenti risultati della ricerca indicano che alcune specie di Leguminosae e Plantago lanceolata non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE (2), 2002/55/CE (3) o 2002/57/CE (4) del Consiglio (di seguito «la normativa esistente»), in particolare se utilizzate in miscugli con specie incluse nella normativa esistente, sono interessanti per la produzione di un foraggio che consente un’alimentazione equilibrata degli animali tutto l’anno e nel contempo contribuisce alla riabilitazione di terreni non seminativi o di terreni seminativi marginali. È il caso delle specie Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum, e Vicia benghalensis (di seguito «le specie di cui al considerando 1»).
(2) Conformemente al secondo trattino dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE solo le sementi delle specie vegetali elencate nella normativa esistente, ad eccezione delle varietà di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (5), possono essere commercializzate in tutta la Comunità sotto forma di miscugli di sementi destinati ad essere usati come piante foraggere. In assenza della possibilità di commercializzare miscugli contenenti sementi delle specie di cui al considerando 1, gli agricoltori che desiderano utilizzare tali specie devono trasportarle e seminarle come specie individuali o in taluni casi preparare essi stessi i miscugli nell’azienda, con un conseguente aumento di costi e lavoro. Inoltre, sale il rischio che le diverse specie incluse nel miscuglio siano distribuite in modo non omogeneo sul campo poiché i miscugli non sono preparati da professionisti.
(3) Per consentire la commercializzazione delle specie di cui al considerando 1 in tali miscugli occorre modificare l’articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE, inserendo tali specie nella disposizione.
(4) Per determinare l’opportunità di una tale modifica dell’articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE è necessario raccogliere informazioni sulla commercializzazione di miscugli contenenti le specie di cui al considerando 1. In particolare è necessario verificare se, nei casi in cui vengano utilizzate tali specie nei miscugli, sia possibile confermare mediante un controllo ufficiale a posteriori che la percentuale di sementi di ogni componente indicato sull’etichetta del pacco corrisponda alla composizione del miscuglio e se i miscugli dello stesso lotto siano omogenei in tutti i pacchi commercializzati. In assenza di tali informazioni è impossibile garantire ai consumatori che le sementi dei miscugli contenenti le specie di cui al considerando 1 diano risultati di alta qualità.
(5) È pertanto opportuno organizzare un esperimento temporaneo per verificare se le specie di cui al considerando 1 soddisfano i requisiti per essere inclusi nell’articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE.
(6) Gli Stati membri partecipanti a questo esperimento devono poter derogare agli obblighi di cui al secondo trattino dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda le specie di cui al considerando 1. Essi devono consentire, a determinate condizioni, la commercializzazione di miscugli contenenti tali specie.
(7) È opportuno prevedere prescrizioni specifiche per la certificazione delle specie di cui al considerando 1 in modo da garantire che le sementi di tali specie soddisfino gli stessi requisiti in tutti gli Stati membri partecipanti. Tali prescrizioni devono essere basate sulle condizioni stabilite nei sistemi di certificazione dell’OCSE per la certificazione varietale o il controllo delle sementi destinate al commercio internazionale (di seguito «sistemi OCSE») oppure nelle norme nazionali dello Stato membro di produzione delle sementi.
(8) Oltre alle condizioni generali stabilite dalla decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l’immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere (6), occorre stabilire condizioni specifiche per la commercializzazione dei miscugli oggetto dell’esperimento. Tali condizioni devono garantire la raccolta di informazioni sufficienti per la valutazione dell’esperimento. È pertanto necessario prevedere norme sull’etichettatura, sul controllo e sull’obbligo di rendicontazione.
(9) Vista la natura sperimentale della misura prevista dalla presente decisione, è opportuno fissare una quantità massima per la commercializzazione dei miscugli di sementi, tenendo conto della necessità di provare diversi miscugli utilizzando gli impianti esistenti.
(10) Per consentire agli Stati membri di verificare che la quantità massima non sia superata, le imprese che intendono produrre tali miscugli di sementi devono comunicare agli Stati membri le quantità che intendono produrre. Vista la necessità di provare diversi miscugli senza superare la quantità massima, gli Stati membri devono avere la possibilità di vietare la commercializzazione di miscugli di sementi qualora lo ritengano necessario.
(11) In modo da consentire ai fornitori di produrre e commercializzare una quantità sufficiente di sementi e alle autorità competenti di verificare tale materiale e raccogliere informazioni sufficienti e comparabili per la compilazione della relazione, l’esperimento deve aver luogo per un periodo di almeno cinque campagne di commercializzazione.
(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Un esperimento temporaneo è organizzato a livello comunitario per valutare se le specie Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum e Vicia benghalensis (di seguito «le specie di cui all’articolo 1») possono essere commercializzate sotto forma di o in miscugli di sementi al fine di determinare se alcune o tutte le specie vanno incluse nell’elenco di piante foraggere di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE.

Articolo 2

Partecipazione degli Stati membri

Qualsiasi Stato membro può partecipare all’esperimento.

Gli Stati membri che decidono di partecipare all’esperimento (di seguito «Stati membri partecipanti») ne informano la Commissione.

Essi possono ritirarsi in qualsiasi momento dall’esperimento previa informazione della Commissione.

Articolo 3

Deroga

1. Ai fini dell’esperimento i miscugli di sementi contenenti le specie di cui all’articolo 1, con o senza sementi delle specie elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE, possono essere commercializzati alle condizioni stabilite negli articoli 4 e 5.

2. Gli Stati membri partecipanti possono derogare agli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 66/401/CEE.

Articolo 4

Condizioni riguardanti le sementi delle specie di cui all’articolo 1

Le sementi delle...

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