Commission Regulation (EC) No 2768/98 of 21 December 1998 on the aid scheme for the private storage of olive oil

Coming into Force25 December 1998
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number31998R2768
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/2768/oj
Published date22 December 1998
Date21 December 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 346, 22 December 1998
EUR-Lex - 31998R2768 - IT

Regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione del 21 dicembre 1998 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 22/12/1998 pag. 0014 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 2768/98 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1998 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), in particolare l'articolo 12 bis,

considerando che l'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la possibilità di attuare, fino al 31 ottobre 2001, un regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva, in caso di grave perturbazione del mercato in determinate regioni della Comunità; che detto regime di aiuto deve basarsi su contratti con operatori autorizzati che offrano sufficienti garanzie e che deve essere data la precedenza alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97 (3);

considerando che occorre stabilire le modalità relative al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva per permetterne la rapida attuazione in caso di necessità; che per potenziare l'effetto del regime sul mercato a livello dei produttori e per facilitarne il controllo, occorre concentrare gli aiuti sull'ammasso di olio di oliva vergine sfuso;

considerando che per riflettere il meglio possibile la situazione del mercato l'importo dell'aiuto deve essere determinato mediante gare aperte secondo determinate modalità e per i settori di mercato che lo richiedono; che i partecipanti alle gare devono essere operatori che offrano ampie garanzie;

considerando che occorre precisare le informazioni che devono figurare nelle offerte e le condizioni in cui devono avvenire la presentazione e lo spoglio delle stesse; che le offerte in particolare devono contemplare un magazzinaggio di lunga durata ed un quantitativo minimo commisurato alla realtà del settore, al fine di poter incidere sulla situazione del mercato; che l'esecuzione dell'offerta deve essere garantita mediante il deposito di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 (5), il cui importo e la cui durata sono correlati ai rischi di variazione dei prezzi sul mercato e al numero di giorni effettivi di magazzinaggio che danno diritto all'aiuto;

considerando che le offerte accettate sono quelle di importo inferiore o pari all'importo massimo dell'aiuto per giorno di magazzinaggio, da stabilire in funzione della situazione del mercato dell'olio d'oliva; che tuttavia per ciascuna categoria o regione determinata devono essere garantiti la rappresentatività delle offerte e il rispetto dei quantitativi massimi previsti dalla gara;

considerando che occorre precisare gli elementi principali da inserire nel contratto; che, per evitare inefficienze del mercato, la durata del contratto deve poter essere modificata dalla Commissione; tenendo conto, fra l'altro, delle previsioni relative al raccolto della campagna di commercializzazione successiva a quella nel corso della quale è stato concluso il contratto;

considerando che, per assicurare una gestione adeguata del regime, è necessario specificare le condizioni in cui può essere concesso un anticipo dell'aiuto, i controlli indispensabili del rispetto del diritto all'aiuto, determinate modalità di calcolo dell'aiuto e gli elementi che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 314/88 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 3788/89 (7) e il regolamento (CE) n. 94/98 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2367/98 (9), concernenti l'ammasso privato anteriormente al 1° marzo 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi competenti degli Stati membri produttori concludono contratti di ammasso privato per l'olio d'oliva vergine sfuso alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. Per determinare gli aiuti da concedere per l'esecuzione di contratti di ammasso privato per l'olio d'oliva vergine sfuso la Commissione può, fino al 31 ottobre 2001 e secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, aprire gare di durata limitata. Nel corso di una gara di durata limitata si procede a gare parziali.

Articolo 2

1. Possono essere aperte gare di durata limitata nei casi in cui:

- in alcune regioni della Comunità si verifichino gravi perturbazioni del mercato che possono essere ridotte o risolte mediante misure relative all'ammasso privato dell'olio d'oliva vergine sfuso;

e

- il prezzo medio constatato sul mercato per un periodo di almeno due settimane sia inferiore a:

- 177,88 ECU/100 kg per l'olio d'oliva vergine extra; e/o

- 170,99 ECU/100 kg per l'olio d'oliva vergine fino; e/o

- 166,40 ECU/100 kg per l'olio di oliva vergine corrente; e/o

- 156,08 ECU/100 kg per l'olio d'oliva vergine lampante avente un grado di acidità libera; l'importo è ridotto di 3,67 ECU/100 kg per ciascun grado di acidità in più.

2. Nella gara di durata limitata viene specificato un quantitativo massimo per l'insieme della gara e possono essere specificati dei quantitativi massimi per:

- ciascuna categoria di olio d'oliva vergine di cui all'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;

- ciascuna categoria di operatori autorizzati di cui all'articolo 3...

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