Council Regulation (EC) No 1139/98 of 26 May 1998 concerning the compulsory indication of the labelling of certain foodstuffs produced from genetically modified organisms of particulars other than those provided for in Directive 79/112/EEC

Coming into Force01 September 1998
End of Effective Date17 April 2004
Celex Number31998R1139
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/1139/oj
Published date03 June 1998
Date26 May 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 159, 03 June 1998
EUR-Lex - 31998R1139 - IT 31998R1139

Regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio del 26 maggio 1998 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 03/06/1998 pag. 0004 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1139/98 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1998 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che conformemente alle disposizioni della parte C della direttiva 90/220/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (2), sono state rilasciate autorizzazioni per l'immissione in commercio di taluni prodotti geneticamente modificati mediante decisione 96/281/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa all'immissione sul mercato di semi di soia (Glycine max L.) geneticamente modificati aventi una maggiore tolleranza all'erbicida glifosato, in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (3), e mediante decisione 97/98/CE della Commissione, del 23 gennaio 1997, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (4);

(2) considerando che ai sensi della direttiva 90/220/CEE non sussistono motivi di sicurezza per i quali sia necessario menzionare sull'etichetta dei semi di soia (Glycine max L.) geneticamente modificato a del granturco (Zea mays L.) geneticamente modificato che si tratta di prodotti ottenuti mediante tecniche di modificazione genetica;

(3) considerando che la direttiva 90/220/CEE non contempla i prodotti non vitali derivati da organismi geneticamente modificati (in appresso definiti «OGM»);

(4) considerando che taluni Stati membri hanno adottato provvedimenti disciplinanti l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari derivati dai prodotti in questione; che le differenze tra questi provvedimenti possono ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e ingredienti alimentari, influendo negativamente sul funzionamento del mercato interno; che è quindi necessario adottare norme comunitarie uniformi che disciplinino l'etichettatura dei prodotti in questione;

(5) considerando che il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (5), stabilisce all'articolo 8 alcuni requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura per garantire un'adeguata informazione del consumatore finale; che tali requisiti specifici supplementari non si applicano ai prodotti e ingredienti alimentari utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97 e per questo motivo non considerati nuovi;

(6) considerando che, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, le norme in materia di etichettatura per l'informazione del consumatore finale devono basarsi sugli stessi principi e di devono...

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