Commission Implementing Regulation (EU) No 787/2011 of 5 August 2011 approving the active substance 1-naphthylacetic acid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 and Commission Decision 2008/941/EC Text with EEA relevance

Coming into Force26 August 2011,01 January 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R0787
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/787/oj
Published date06 August 2011
Date05 August 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 6 August 2011
L_2011203IT.01001601.xml
6.8.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 203/16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 787/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2, del medesimo,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza in conformità all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (3), per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. L’acido 1-naftilacetico, in precedenza denominato «acido naftilacetico» è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza ai sensi di tale regolamento.
(2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (4) e (CE) n. 2229/2004 (5) fissano le modalità per attuare la 4a fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e istituiscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l’acido 1-naftilacetico.
(3) Ai sensi dell’articolo 24e del regolamento (CE) n. 2229/2004, il notificante ha rinunciato a sostenere l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro 2 mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Al fine di non iscrivere l’acido 1-naftilacetico, è stata pertanto adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (6).
(4) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in prosieguo «il richiedente») ha chiesto con una nuova domanda l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I della medesima.
(5) La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti sostanziali e procedurali di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.
(6) La Francia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione complementare inviata in data 12 marzo 2010 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha trasmesso la relazione complementare agli altri Stati membri e al richiedente per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. In data 15 febbraio 2011, l’Autorità ha presentato alla Commissione su richiesta di quest’ultima e ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, le sue conclusioni sull’acido 1-naftilacetico (7). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione aggiuntiva e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; in data 17 giugno 2011 il riesame si è concluso in forma di relazione di riesame della Commissione sull’acido 1-naftilacetico.
(7) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengono acido 1-naftilacetico soddisfino in generale i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’acido 1-naftilacetico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009
(8) Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.
(9) Ferma restando la conclusione che sia opportuno approvare l’acido 1-naftilacetico è, in particolare, necessario raccogliere ulteriori informazioni di conferma.
(10) È bene che, fino all’approvazione, trascorra un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti derivanti dall’approvazione.
(11) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto la specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti acido 1-naftilacetico. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, verrà concesso un periodo di tempo maggiore per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato, descritto all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun
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