Commission Regulation (EU) No 290/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Coming into Force08 April 2012,25 April 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0290
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/290/oj
Published date05 April 2012
Date30 March 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 100, 5 April 2012
L_2012100IT.01000101.xml
5.4.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100/1

REGOLAMENTO (UE) N. 290/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) stabilisce modalità dettagliate per talune licenze di pilotaggio e per la conversione delle licenze nazionali di pilotaggio e delle licenze nazionali di ingegneri di volo in licenze di pilotaggio, nonché le condizioni per l’accettazione delle licenze da parte di paesi terzi. Riporta altresì modalità riguardanti i certificati medici per piloti, le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali e le norme per la certificazione degli esaminatori aeromedici. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 contiene disposizioni sull’idoneità medica dell’equipaggio di cabina.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, le organizzazioni di addestramento dei piloti e i centri aeromedici devono essere in possesso di un certificato. Il certificato è rilasciato a condizione che vengano soddisfatti taluni requisiti tecnici e amministrativi. Si devono pertanto prevedere norme riguardanti il sistema di amministrazione e gestione di tali organizzazioni.
(3) I dispositivi di simulazione per addestramento al volo utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti devono essere certificati sulla base di un insieme di criteri tecnici. È quindi necessario definire siffatti requisiti tecnici e procedure amministrative.
(4) In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008, i membri dell’equipaggio di cabina devono continuare a essere idonei allo svolgimento dei compiti di sicurezza loro assegnati e a mantenere un livello di competenza adeguato allo scopo. I membri dell’equipaggio impegnati in operazioni commerciali devono essere in possesso di un attestato, secondo quanto inizialmente stabilito nell’allegato III, capitolo O, lettera d) del punto OPS 1.1005 del regolamento (CEE) n. 3922/91, del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (3). Di conseguenza, si profila la necessità di definire norme sulle qualifiche dell’equipaggio di cabina e sui corrispondenti attestati.
(5) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 non fa riferimento alle capacità di sorveglianza delle autorità competenti. Per tale ragione il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 al fine di definire un sistema di amministrazione e gestione delle autorità competenti e delle organizzazioni. In linea con il regolamento (CE) n. 216/2008, occorre altresì includere nel regolamento (UE) n. 1178/2011 una rete delle informazioni tra Stati membri, Commissione e Agenzia.
(6) È necessario garantire all’industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a talune condizioni, la validità dei certificati, compresi gli attestati riguardanti la formazione in materia di sicurezza, rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
(7) Al fine di garantire una transizione lineare e un elevato grado di uniformità nel campo della sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione è opportuno che le misure attuative riflettano lo stato dell’arte, tenendo conto delle migliori pratiche e dei progressi tecnici e scientifici compiuti nel settore dell’addestramento dell’equipaggio. Di conseguenza, occorre prendere in considerazione il regolamento (CEE) n. 3922/91 nonché i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile («ICAO») e dalle autorità aeronautiche comuni fino al 30 giugno 2009, oltre che la legislazione vigente riguardante uno specifico ambito nazionale.
(8) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 dev’essere perciò modificato di conseguenza.
(9) Le misure specificate nell’allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91 per l’attestato di formazione in materia di sicurezza dell’equipaggio di cabina sono soppresse in conformità dell’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le misure adottate dal presente regolamento vanno considerate come le misure corrispondenti.
(10) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») ha preparato un progetto di norme di attuazione e l’ha presentato alla Commissione sotto forma di parere, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1) all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti:
«6. le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca degli attestati di equipaggio di cabina, oltre che i privilegi e le responsabilità dei titolari di attestati di equipaggio di cabina;
7. le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca di certificati di organizzazioni per l’addestramento dei piloti e di centri aeromedici impegnati nella qualificazione e nella valutazione aeromedica dell’equipaggio dell’aviazione civile;
8. i requisiti per la certificazione di dispositivi di addestramento al volo simulato e per le organizzazioni che utilizzano e operano tali dispositivi;
9. i requisiti per il sistema di amministrazione e gestione che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, dall’Agenzia e dalle organizzazioni in relazione alle norme di cui ai punti dall’1 all’8.»;
2) all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 11, 12 e 13: «11) “membro di equipaggio di cabina”: un membro dell’equipaggio sufficientemente qualificato, diverso da un membro dell’equipaggio di condotta o tecnico, incaricato da un operatore a svolgere compiti riguardanti la sicurezza dei passeggeri e del volo durante le operazioni; 12) “personale di bordo”: l’equipaggio di condotta e l’equipaggio di cabina; 13) “certificato, autorizzazione o organizzazione conforme alle JAR”: un certificato o un’autorizzazione rilasciati o riconosciuti oppure l’organizzazione certificata, autorizzata, registrata o riconosciuta, a norma delle procedure e della legislazione nazionale conforme alle JAR, da uno Stato membro che ha attuato la JAR pertinente e che è stata raccomandata per il riconoscimento reciproco nell’ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alla suddetta JAR.»;
3) all’articolo 4, paragrafo 1:
l’espressione «all’8 aprile 2012» è sostituita da «a che il presente regolamento trova applicazione»;
l’espressione «l’8 aprile 2017» è sostituita da «l’8 aprile 2018»;
4) sono aggiunti i seguenti articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater: «Articolo 10 bis Organizzazioni di addestramento dei piloti 1. Le organizzazioni di addestramento dei piloti devono soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere certificate. 2. Le organizzazioni di addestramento dei piloti in possesso di certificati conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento si considerano titolari di un certificato in conformità al presente regolamento. In questi casi i privilegi di tali organizzazioni saranno limitati ai privilegi menzionati nell’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro. Fatto salvo il disposto dell’articolo 2, le organizzazioni di addestramento dei piloti adeguano il proprio sistema di gestione, i propri programmi di addestramento, le proprie procedure e i propri manuali al fine di renderli conformi all’allegato VII al più tardi entro l’8 aprile 2014. 3. Le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR registrate in uno Stato membro prima della data di pubblicazione del presente regolamento sono autorizzate a fornire addestramenti per il conseguimento di una licenza di pilota privato conforme alle JAR (PPL). 4. Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al primo comma del paragrafo 2 con certificati conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017. Articolo 10 ter Dispositivi di addestramento al volo simulato 1. I dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti, a eccezione dei dispositivi di addestramento usati per l’addestramento alle prove in volo, sono conformi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere qualificati. 2. I certificati di qualificazione per FSTD conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti prima della data di pubblicazione del presente regolamento si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento. 3. Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al paragrafo 2 con
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