Commission Regulation (EC) No 1943/2003 of 3 November 2003 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards aid to producer groups granted preliminary recognition

Coming into Force07 November 2003
End of Effective Date31 December 2007
Celex Number32003R1943
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1943/oj
Published date04 November 2003
Date03 November 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 286, 04 November 2003
EUR-Lex - 32003R1943 - IT 32003R1943

Regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 04/11/2003 pag. 0005 - 0009


Regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione

del 3 novembre 2003

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza degli ultimi anni appare necessario modificare il regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione, del 7 gennaio 1998, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/2000(4). Per maggiore chiarezza e razionalità è opportuno sostituire detto regolamento con un nuovo regolamento.

(2) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 20/98.

(3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 i gruppi di produttori nuovi possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento. Il regolamento (CE) n. 1432/2003(5) stabilisce le condizioni per il prericonoscimento delle associazioni di produttori.

(4) Per incoraggiare la formazione di gruppi di produttori, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede inoltre che gli Stati membri possono accordare due tipi di aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti nei cinque anni successivi al prericonoscimento: il primo inteso a coprire i costi di costituzione e di funzionamento amministrativo e il secondo inteso a finanziare parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e, in quanto tali, indicati nei relativi piani di riconoscimento.

(5) Per agevolare la corretta applicazione del regime di aiuti intesi a coprire i costi di costituzione e di funzionamento amministrativo, è opportuno concedere un aiuto forfettario, soggetto ad un massimale nel rispetto delle limitazioni imposte dal bilancio. Inoltre, per tener conto delle diverse esigenze finanziarie dei gruppi di produttori di dimensioni diverse, il massimale deve essere adattato in funzione della produzione commercializzabile dei gruppi di produttori.

(6) Per garantire la parità di trattamento tra le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento, è opportuno aggiungere gli aiuti di cui rispettivamente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002(7), e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000(9), al pertinente valore della produzione commercializzata, come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario(10).

(7) A causa di calamità naturali la produzione commercializzata in un dato anno può subire un calo ragguardevole. In tal caso, per evitare che una drastica riduzione dell'aiuto comunitario a favore dei gruppi di produttori prericonosciuti possa metterne a repentaglio il funzionamento, occorre fissare un limite alla riduzione della produzione commercializzata presa in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto. È opportuno che tale limite sia determinato con riferimento alla resa e ai prezzi medi ottenuti dal gruppo di produttori prericonosciuto o dai suoi membri nel triennio precedente l'anno della calamità; il limite deve inoltre essere fissato tenendo conto delle normali fluttuazioni della produzione imputabili a condizioni meteorologiche.

(8) Per garantire una corretta applicazione degli aiuti previsti dal presente regolamento, è opportuno che lo Stato membro verifichi che la concessione dell'aiuto sia debitamente motivata, tenendo conto dell'eventuale precedente concessione di un aiuto per l'avviamento delle attività del gruppo di produttori nonché di possibili movimenti di produttori tra gruppi e/o organizzazioni di produttori. Gli Stati membri devono inoltre vigilare...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT