Council Regulation (EU) No 867/2012 of 24 September 2012 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Coming into Force | 26 September 2012 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32012R0867 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2012/867/oj |
Published date | 25 September 2012 |
Date | 24 September 2012 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 257, 25 September 2012 |
25.9.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 257/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 867/2012 DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2) al fine di dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione 2011/782/PESC. |
(2) | La decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (3), prevede una misura supplementare, ossia l’obbligo per gli Stati membri di ispezionare tutte le navi e tutti gli aeromobili diretti in Siria se dispongono di informazioni in base alle quali sia ragionevole ritenere che il carico contiene prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati o soggetti ad autorizzazione. |
(3) | In relazione a tale misura, la decisione 2012/420/PESC prevede altresì che gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Siria hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati da uno Stato membro. |
(4) | La decisione 2012/420/PESC prevede inoltre una deroga al congelamento di fondi e risorse economiche in relazione a trasferimenti di fondi dovuti per la fornitura di sostegno finanziario ai cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione. |
(5) | È opportuno modificare le disposizioni che prevedono deroghe al congelamento di fondi e risorse economiche della Banca Centrale della Siria. |
(6) | Poiché alcune di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(7) | Per lo stesso motivo, è necessaria una modifica per chiarire l’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(8) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) | all’articolo 1, è inserita la lettera seguente: «r) “territorio doganale dell’Unione”: il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice |
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