Directive 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (Recast) (Text with EEA relevance)

Coming into Force26 June 2009
End of Effective Date19 May 2018
Celex Number32009L0040
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/40/oj
Published date06 June 2009
Date06 May 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 141, 06 June 2009
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6.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/12

DIRETTIVA 2009/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.
(2) Nell’ambito della politica comune dei trasporti, la circolazione di alcuni tipi di veicoli nello spazio comunitario deve svolgersi nelle migliori condizioni, sia sul piano della sicurezza che su quello delle condizioni di concorrenza fra trasportatori dei diversi Stati membri.
(3) L’intensificarsi della circolazione stradale e l’aumento dei pericoli e degli effetti nocivi che ne derivano pongono a tutti gli Stati membri problemi di sicurezza di natura e gravità analoghe.
(4) I controlli da effettuare durante il ciclo di utilizzazione del veicolo dovrebbero essere relativamente semplici, rapidi e poco costosi.
(5) Occorre quindi che le norme e i criteri comunitari minimi per il controllo tecnico degli elementi di cui alla presente direttiva siano definiti con direttive particolari.
(6) È necessario adeguare rapidamente al progresso tecnico le norme e i metodi fissati nelle direttive particolari e, al fine di agevolare l’applicazione delle misure richieste al riguardo, instaurare una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell’ambito di un comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
(7) Per quanto riguarda i dispositivi di frenatura, sarebbe difficile fissare norme relative ad aspetti quali la regolazione della pressione pneumatica e i tempi di riempimento del compressore, data la diversità delle apparecchiature e dei metodi di controllo in uso nella Comunità.
(8) Nel settore del controllo tecnico dei veicoli tutte le parti riconoscono che il metodo di controllo, in particolare a seconda che l’ispezione sia effettuata su veicolo carico, parzialmente carico o scarico, può influire sulla valutazione degli esaminatori circa il corretto funzionamento dei dispositivi di frenatura.
(9) La fissazione di norme di riferimento relative alla forza frenante in diverse condizioni di carico per ogni modello di veicolo contribuisce a fornire maggiori elementi di valutazione. La presente direttiva deve consentire di effettuare controlli con tale metodo in alternativa ai controlli a fronte di norme minime di efficienza per ciascuna categoria di veicoli.
(10) Per quanto riguarda i dispositivi di frenatura, la presente direttiva deve riguardare principalmente veicoli omologati a norma della direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (5), pur essendo riconosciuto che alcuni tipi di veicoli sono stati omologati secondo norme nazionali che possono discostarsi da tale direttiva.
(11) Gli Stati membri possono estendere il controllo dei dispositivi di frenatura per includere categorie di veicoli o elementi che non rientrano nella presente direttiva.
(12) Gli Stati membri possono instaurare controlli più rigorosi o più frequenti per i sistemi di frenatura.
(13) La presente direttiva mira a mantenere, grazie a un controllo periodico, le emissioni di scarico degli autoveicoli a un livello moderato per la durata di vita utile degli autoveicoli stessi, nonché ad assicurare che i veicoli particolarmente inquinanti siano ritirati dalla circolazione fintantoché non si trovino in uno stato di manutenzione corretta.
(14) Una cattiva regolazione e un’insufficiente manutenzione del motore risultano pregiudizievoli per il motore stesso e per l’ambiente, dato il maggior inquinamento e il più elevato consumo di carburante che ne derivano. È importante produrre mezzi di trasporto che rispettino l’ambiente.
(15) Nel caso dei motori ad accensione per compressione (motori diesel), la misurazione dell’opacità dei fumi è considerata un indicatore sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni.
(16) Nel caso dei motori ad accensione a scintilla (motori a benzina) convenzionali, la misurazione delle emissioni di ossido di carbonio all’uscita del tubo di scarico dei veicoli, effettuata con motore al minimo, si ritiene dia un’indicazione sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni.
(17) La percentuale dei veicoli respinti al controllo tecnico a motivo delle emissioni di scarico rischia di essere elevata qualora i veicoli non siano stati sottoposti a una manutenzione regolare.
(18) Per i veicoli dotati di motore a benzina le cui norme di omologazione prescrivono la dotazione obbligatoria di sistemi perfezionati di controllo delle emissioni, quali marmitte catalitiche a circuito chiuso a tre vie e con regolazione a sonda lambda, le norme sul controllo periodico delle emissioni devono essere più severe che per i veicoli convenzionali.
(19) La direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (6), prescrive l’introduzione, a partire dal 2000, di sistemi diagnostici di bordo (OBD) per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri con motore a benzina allo scopo di verificare il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli in circolazione. I sistemi OBD sono obbligatori anche per i veicoli nuovi a motore diesel dal 2003.
(20) Gli Stati membri possono eventualmente escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva alcune categorie di veicoli d’interesse storico. Essi possono anche stabilire proprie norme di controllo per tali veicoli. Quest’ultima facoltà non deve avere come conseguenza l’applicazione di norme più severe di quelle cui i veicoli in questione dovevano essere conformi originariamente.
(21) Esistono sistemi diagnostici semplici e diffusi che possono essere utilizzati dagli organismi di controllo per controllare la maggior parte dei limitatori di velocità. Per i veicoli che non sono accessibili a queste apparecchiature diagnostiche prontamente disponibili, le autorità dovranno utilizzare le attrezzature messe a disposizione dal costruttore originale del veicolo o prevedere l’accettazione di una certificazione appropriata di controllo da parte del costruttore del veicolo o del suo rappresentante.
(22) La verifica periodica del corretto funzionamento dei limitatori di velocità deve essere agevolata per i veicoli muniti del nuovo apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) conformemente al regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 (7). Dal 2003 i veicoli nuovi sono muniti di tali apparecchi.
(23) Le prescrizioni relative ai taxi e alle ambulanze sono analoghe a quelle relative alle automobili private. Quindi gli elementi da sottoporre a controllo possono essere simili, anche se la periodicità delle prove è diversa.
(24) Gli Stati membri, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, devono accertarsi della qualità e delle modalità di effettuazione del controllo tecnico dei veicoli.
(25) Occorre che la Commissione verifichi l’applicazione pratica della presente direttiva.
(26) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l’armonizzazione della normativa in materia di controllo tecnico, al fine di evitare distorsioni di concorrenza fra i trasportatori e di garantire che i veicoli siano regolati e sottoposti a manutenzione in modo corretto, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(27) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).
(28) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire talune norme e metodi di prova minimi nonché di adeguarli al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva
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