Regulation (EC) No 1102/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the banning of exports of metallic mercury and certain mercury compounds and mixtures and the safe storage of metallic mercury (Text with EEA relevance)

Coming into Force04 December 2008
End of Effective Date31 December 2017
Celex Number32008R1102
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1102/oj
Published date14 November 2008
Date22 October 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 304, 14 November 2008
L_2008304IT.01007501.xml
14.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/75

REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, e, in relazione all’articolo 1 del presente regolamento, l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Le emissioni di mercurio rappresentano una minaccia tale per il pianeta da giustificare un’azione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.
(2) Conformemente alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Strategia comunitaria sul mercurio», alle conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2005 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2006 (3) sulla suddetta strategia, è necessario ridurre il rischio di esposizione al mercurio per gli esseri umani e per l’ambiente.
(3) Le misure adottate a livello comunitario si inquadrano nell’azione internazionale mirante a ridurre il rischio di esposizione al mercurio, in particolare nel quadro del programma sul mercurio del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.
(4) I problemi ambientali e sociali sono determinati dalla chiusura delle miniere di mercurio nella Comunità. Si dovrebbe continuare a sostenere progetti e altre iniziative mediante il meccanismo di finanziamento disponibile affinché le regioni interessate trovino soluzioni valide per l’ambiente, l’occupazione e le attività economiche locali.
(5) L’esportazione dalla Comunità di mercurio metallico, di cinabro, di cloruro di mercurio (I), di ossido di mercurio (II) e delle miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso dovrebbe essere vietata al fine di ridurre considerevolmente l’offerta mondiale di mercurio.
(6) Il divieto di esportazione genererà eccedenze considerevoli di mercurio nella Comunità, di cui occorrerà impedire la reimmissione sul mercato. È pertanto opportuno garantire lo stoccaggio in sicurezza di detto mercurio nella Comunità.
(7) Per consentire lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico considerato rifiuto è opportuno prevedere una deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (4), per alcuni tipi di discariche, e per dichiarare i criteri di cui al punto 2.4 dell’allegato della decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (5), non applicabili allo stoccaggio temporaneo per più di un anno del mercurio metallico, in condizioni che permettano il recupero, in impianti in superficie destinati e attrezzati allo scopo.
(8) A tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto si dovrebbero applicare le altre disposizioni della direttiva 1999/31/CE. Ciò include l’obbligo di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv) della suddetta direttiva, che impone al richiedente un’autorizzazione di adottare idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, volti ad assicurare che le prescrizioni derivanti dall’autorizzazione rilasciata (comprese quelle relative alla gestione successiva alla chiusura) siano adempiute e che le procedure di chiusura siano seguite. A tali impianti di stoccaggio si applica inoltre la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (6).
(9) Allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico per più di un anno in impianti in superficie destinati e attrezzati allo scopo dovrebbe essere applicata la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (7).
(10) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti (8). Tuttavia, per consentire l’adeguato smaltimento del mercurio metallico nella Comunità, le autorità competenti del paese di destinazione e di spedizione sono incoraggiate a evitare di sollevare obiezioni alle spedizioni di mercurio metallico considerato rifiuto in base all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Va rilevato che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso, in caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato membro, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), non si applica.
(11) Per assicurare lo stoccaggio sicuro per la salute umana e per l’ambiente, è opportuno che la valutazione di sicurezza per lo stoccaggio in depositi sotterranei prevista dalla decisione 2003/33/CE sia integrata da requisiti specifici e che sia inoltre applicabile allo stoccaggio in depositi non sotterranei. Non dovrebbe essere consentita un’operazione di smaltimento definitivo sino all’adozione delle prescrizioni particolari e dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di stoccaggio in una miniera di sale o nelle formazioni di roccia dura profonde e sotterranee, adatte allo smaltimento del mercurio metallico, dovrebbero in particolare rispettare i principi della protezione delle acque sotterranee dal mercurio, della prevenzione delle emissioni di vapori di mercurio, dell’impermeabilità delle zone circostanti ai gas e ai liquidi e — in caso di stoccaggio permanente — il principio di uno stabile incapsulamento dei rifiuti alla fine del processo di trasformazione mineraria. Questi criteri dovrebbero essere introdotti negli allegati della direttiva 1999/31/CE, quando saranno modificati in applicazione del presente regolamento.
(12) Le condizioni di stoccaggio in superficie dovrebbero in particolare rispettare i principi della reversibilità dello stoccaggio, della protezione del mercurio dall’acqua meteorica, dell’impermeabilità rispetto ai suoli e della prevenzione delle emissioni di vapori di mercurio. Questi criteri dovrebbero essere introdotti negli allegati della direttiva 1999/31/CE, quando saranno modificati in applicazione del presente regolamento. Lo stoccaggio in superficie di mercurio metallico dovrebbe essere considerato una soluzione temporanea.
(13) L’industria dei cloro-alcali dovrebbe trasmettere alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati tutti i dati pertinenti sulla disattivazione delle cellule di mercurio nei propri impianti, in modo da agevolare l’applicazione del presente regolamento. Anche i settori industriali che ottengono mercurio dalla purificazione del gas naturale o come sottoprodotto di operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi dovrebbero fornire i relativi dati alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati. La Commissione dovrebbe rendere pubblicamente disponibili tali informazioni.
(14) Gli Stati membri dovrebbero fornire
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