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11.4.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 102/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 325/2013 DEL CONSIGLIO
del 10 aprile 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(3) | La decisione 2012/739/PESC include un divieto di acquisto, importazione o trasporto di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo e di finanziamenti o assistenza finanziaria per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di tali prodotti. |
(4) | Detta decisione prevede altresì la possibilità di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò è necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, anteriormente o successivamente alla data di designazione delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi competenti. |
(5) | La decisione 2012/739/PESC prevede altresì deroghe a talune misure restrittive al solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria. |
(6) | In considerazione di specifiche circostanze in Siria, la decisione 2012/739/PESC prevede restrizioni all’accesso agli aeroporti di tutti i voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e di tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines. |
(8) | La decisione 2013/109/PESC include ulteriori deroghe inerenti alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna e alla prestazione di assistenza tecnica. |
(9) | Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione. |
(10) | È necessario inoltre aggiornare il regolamento (UE) n. 36/2012 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l’identificazione delle autorità competenti e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) | l’articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che:
a) | tali attrezzature sono destinate all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione o a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione; o |
b) | nel caso della coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione, tali attrezzature sono non letali e sono destinate alla protezione dei civili.»; | |
2) | l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. In deroga al paragrafo 1 e a condizione che la fornitura sia stata previamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro identificata nei siti web elencati nell'allegato III, i divieti ivi menzionati non si applicano:
a) | alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria:
— | destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF), |
— | relativa a materiale militare non letale o materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo o alla protezione dei civili, o a programmi di gestione delle crisi dell’Unione o dell’ONU o per la coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili, |
— | relativa a veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Siria, ovvero per la coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili; | |
b) | alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi per la coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili, purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro, identificata nei |
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