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15.3.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 74/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (1), in particolare l’articolo 2,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (2), in particolare l’articolo 70, lettere d) ed e),
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3), in particolare l’articolo 79, lettere f) e g),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 2195/2002 ha istituito il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l’oggetto dei loro appalti. |
(2) | La struttura, i codici e le descrizioni del CPV devono essere adattati o modificati, alla luce degli sviluppi del mercato e delle esigenze degli utenti. È opportuno tenere conto di alcune proposte specifiche di miglioramento del testo del CPV presentate dai soggetti interessati e dagli utenti del CPV. La struttura, i codici e le descrizioni del CPV devono inoltre essere aggiornati per renderlo uno strumento efficiente per gli appalti pubblici elettronici. |
(3) | Per facilitare l’uso del CPV, il vocabolario dovrebbe porre l’accento non tanto sui materiali quanto sui prodotti. Di conseguenza, le caratteristiche dei prodotti riportate nel vocabolario principale che figura nell’attuale allegato I del regolamento (CE) n. 2195/2002 dovrebbero essere trasferite nel vocabolario supplementare contenuto nello stesso allegato e le divisioni, che nel vocabolario attuale sono fortemente basate sui materiali, devono essere ridistribuite fra le altre divisioni. |
(4) | La razionalizzazione della gerarchia del CPV mediante il raggruppamento e la ridistribuzione di divisioni con un numero limitato di codici, che dovrebbero essere considerate in parte congiuntamente, e di divisioni che potrebbero generare confusione, deve essere realizzata in modo da semplificare l’uso della nomenclatura fornendo una presentazione più coerente e omogenea. |
(5) | La classificazione delle attrezzature e dei servizi connessi alla difesa deve essere migliorata raggruppando i codici sparsi esistenti in nuovi gruppi e classi ai fini di una presentazione più coerente e aggiungendo nuovi codici, come la ricerca e la tecnologia militare. |
(6) | La struttura del vocabolario supplementare deve essere interamente rivista per creare una struttura logica con sezioni divise in gruppi da utilizzare in aggiunta al vocabolario principale. Per la semplificazione che può apportare, fornendo una descrizione completa dell’oggetto di un appalto e riducendo il numero di codici del vocabolario principale, il vocabolario supplementare deve essere integrato con le caratteristiche di prodotti e servizi. |
(8) | L’allegato II al regolamento (CE) n. 2195/2002, che contiene elenchi dettagliati di modifiche apportate nel 2003, non è più pertinente e deve quindi essere soppresso. |
(9) | Tenuto conto della revisione del CPV, è opportuno aggiornare anche le tabelle illustrative di cui agli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 2195/2002 che mostrano la corrispondenza fra il CPV e, rispettivamente, la classificazione centrale provvisoria del prodotti (CPC Prov.) delle Nazioni Unite, la classificazione generale industriale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1) e la nomenclatura combinata (NC). A fini di chiarezza, è opportuno sostituire le tabelle summenzionate. |
(10) | In occasione della revisione del CPV, è opportuno aggiornare gli elenchi delle attività e dei servizi che fanno riferimento ai codici CPV di cui agli allegati alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per uniformarle al CPV modificato, senza modificare il campo di applicazione sostanziale delle direttive. |
(11) | Per lasciare tempo sufficiente per gli adattamenti tecnici dei sistemi elettronici al nuovo CPV, è opportuno prevedere che il presente regolamento si applichi sei mesi dopo la sua pubblicazione. |
(12) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2195/2002 è modificato come segue:
1) | l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento; |
2) | l’allegato II è soppresso; |
3) | l’allegato III è sostituito dal testo di cui all’allegato II al presente regolamento; |
4) | l’allegato IV è sostituito dal testo di cui all’allegato III al presente regolamento; |
5) | l’allegato V è sostituito dal testo di cui all’allegato IV al presente regolamento. |
Articolo 2
La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:
1) | la tabella di cui all’allegato XII è sostituita dal testo di cui all’allegato V del presente regolamento; |
2) | la tabella di cui all’allegato XVIIA è sostituita dal testo di cui all’allegato VI del presente regolamento; |
3) | la tabella di cui all’allegato XVIIB è sostituita dal testo di cui all’allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 3
La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:
1) | la tabella di cui all’allegato I è sostituita dal testo di cui all’allegato V del presente regolamento; |
2) | nell’allegato II, la tabella di cui all’allegato IIA è sostituita dal testo di cui all’allegato VI del presente regolamento; |
3) | nell’allegato II, la tabella di cui all’allegato IIB è sostituita dal testo di cui all’allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione (GU L 329 del 17.12.2003, pag. 1).
(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).
(3) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.
ALLEGATO I
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI PUBBLICI
Struttura del sistema di classificazione
1. | Il CPV comprende un vocabolario principale e un vocabolario supplementare. |
2. | Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a nove cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o i servizi oggetto del mercato. Il codice numerico ha otto cifre ed è suddiviso in:
— | divisioni, identificate dalle due prime cifre del codice (XX000000-Y), |
— | gruppi, identificati dalle prime tre cifre del codice (XXX00000-Y), |
— | classi, identificate dalle prime quattro cifre del codice (XXXX0000-Y), |
— | categorie, identificate dalle prime cinque cifre del codice (XXXXX000-Y). | Ciascuna delle ultime tre cifre fornisce un grado di precisione supplementare all’interno di ogni categoria. Una nona cifra serve per verificare le cifre precedenti. |
3. | Il vocabolario supplementare può essere utilizzato per completare la descrizione dell’oggetto di un appalto. Le voci sono costituite da un codice alfanumerico, al quale corrisponde una denominazione che consente di fornire ulteriori dettagli sulla natura o la destinazione specifiche del bene da acquistare. Il codice alfanumerico comprende:
— | un primo livello, costituito da una lettera corrispondente ad una sezione, |
— | un secondo livello, costituito da una lettera corrispondente a un gruppo, |
— | un terzo livello, costituito da tre cifre corrispondenti alle sottodivisioni. | L’ultima cifra serve per verificare le cifre precedenti. |
VOCABOLARIO PRINCIPALE
Codice CPV | Descrizione |
03000000-1 | Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini |
03100000-2 | Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura |
03110000-5 | Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura commerciale |
03111000-2 | Semi |
03111100-3 | Semi di soia |
03111200-4 | Semi di arachidi |
03111300-5 | Semi di girasole |
03111400-6 | Semi di cotone |
03111500-7 | Semi di sesamo |
03111600-8 | Semi di senape |
03111700-9 | Semi di ortaggi |
03111800-0 |
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