Commission Implementing Regulation (EU) 2017/366 of 1 March 2017 imposing definitive countervailing duties on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 18(2) of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council and terminating the partial interim review investigation pursuant to Article 19(3) of Regulation (EU) 2016/1037

Coming into Force04 March 2017
End of Effective Date31 December 9999
Published date03 March 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/366/oj
Date01 March 2017
Celex Number32017R0366
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 56, 3 March 2017
L_2017056IT.01000101.xml
3.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/366 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2017

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (2) del Consiglio («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi fino all'11,5 % sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino provenienti dalla Repubblica popolare cinese (la «RPC» o «Cina»). Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è in appresso denominata «l'inchiesta iniziale».
(2) Con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (3) la Commissione ha confermato l'accettazione dell'offerta di impegno sui prezzi («l'impegno») modificato per il periodo di applicazione delle misure definitive. Da allora la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/657/UE (4) che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno e cinque regolamenti di esecuzione che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori (5).
(3) Il 5 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame (6). Il riesame, che si limitava al valore di riferimento utilizzato per il meccanismo di adeguamento dei prezzi definito nel summenzionato impegno, è stato chiuso nel gennaio 2016 in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione (7).
(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione (8), in seguito a un'inchiesta antielusione il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

1.2. Domanda di riesame

(5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (9) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (10) («il regolamento di base»).
(6) La domanda è stata presentata il 4 settembre 2015 da EU ProSun («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) ed è stata sostenuta dai produttori dell'Unione che realizzano complessivamente oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio

(7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 5 dicembre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura») (11), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
(8) Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza (12) e un riesame intermedio parziale (13) delle misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Si tratta di un procedimento parallelo ma distinto, affrontato sulla base di un regolamento diverso.
(9) Prima di avviare il riesame in previsione della scadenza e in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, e all'articolo 33, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha comunicato al governo della Cina («governo della RPC») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l'ha invitato a tenere consultazioni intese a chiarire la situazione riguardo al contenuto della domanda di riesame ed a pervenire a una soluzione definita di comune accordo. Il governo della RPC ha accettato la proposta di consultazione e le consultazioni si sono quindi svolte il 2 dicembre 2015. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata, però si è tenuto debitamente conto delle osservazioni presentate dalle autorità della RPC.
(10) Lo stesso giorno la Commissione ha avviato d'ufficio un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato ad accertare se sia o no nell'interesse dell'Unione mantenere le misure attualmente in vigore sulle celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (14) («l'avviso di apertura di un riesame intermedio parziale»).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(11) L'inchiesta sul rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni riguardava il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 30 settembre 2015 («il periodo in esame»).

1.5. Parti interessate

(12) Negli avvisi di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta e ha inoltre informato espressamente in tal senso il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Cina e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
(13) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6. Campionamento

(14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

1.6.1. Produttori dell'Unione

(15) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria, in base al massimo volume rappresentativo delle vendite dell'Unione, tenendo conto dei volumi di produzione e dell'ubicazione geografica, un campione di produttori dell'Unione che potessero essere ragionevolmente oggetto di inchiesta nel periodo di tempo disponibile. Il campione si componeva di sei produttori dell'Unione per quanto riguarda i moduli e di tre produttori dell'Unione per quanto riguarda le celle. Il campione rappresentava i produttori sia integrati verticalmente sia non integrati verticalmente. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Tutte le società selezionate in via provvisoria hanno accettato di essere incluse nel campione.
(16) Varie parti interessate hanno presentato osservazioni in merito al campione proposto, criticando il fatto che i nomi e la sede di diversi produttori dell'Unione siano stati mantenuti riservati, cosa che ha impedito loro di presentare osservazioni sulla quota dei produttori selezionati in relazione alla totalità della produzione e dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione.
(17) La Commissione ha ricordato che tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, fatta eccezione per SolarWorld, WARIS Srl («Waris») e Sillia VL («Sillia»), hanno chiesto nella fase di apertura che i loro nomi non venissero divulgati. La Commissione ha ottemperato a tali richieste ma ha invitato i produttori in questione a confermare il loro desiderio di anonimato durante le inchieste di riesame e di motivare debitamente la loro richiesta. Tutte le aziende interessate, ad eccezione di una, hanno
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT