Commission Regulation (EC) No 1221/2008 of 5 December 2008 amending Regulation (EC) No 1580/2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector as regards marketing standards

Coming into Force01 July 2009,16 December 2008
End of Effective Date21 June 2011
Celex Number32008R1221
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1221/oj
Published date13 December 2008
Date05 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 336, 13 December 2008
L_2008336IT.01000101.xml
13.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 336/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, per quanto concerne le norme di commercializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 121, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio (2) integra nel regolamento (CE) n. 1234/2007, con effetto dal 1o luglio 2008, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio (3), recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, senza mettere in discussione le scelte politiche che ne sono alla base. Tali disposizioni prevedono che i prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possano essere commercializzati solo se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Ai fini di un'applicazione armonizzata di tali disposizioni, è opportuno definire queste caratteristiche fornendo una norma di commercializzazione generale per tutti gli ortofrutticoli freschi.
(2) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (4) non contiene attualmente norme di commercializzazione specifiche per i singoli prodotti, che figurano in una serie di regolamenti in vigore che continuano ad applicarsi ai sensi dell'articolo 203 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per motivi di chiarezza è opportuno riunire insieme tutte le norme di commercializzazione specifiche previste ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 nel regolamento (CE) n. 1580/2007.
(3) Alla luce dell'esperienza acquisita e a fini di semplificazione è inoltre opportuno limitare l'elenco dei prodotti oggetto di norme di commercializzazione specifiche ai soli prodotti per cui sembra necessario adottare una norma, dopo averne valutato la pertinenza, tenendo conto in particolare dei prodotti che risultano maggiormente commercializzati in termini di valore sulla base dei dati contenuti nella banca dati Comext sugli scambi intracomunitari e con i paesi terzi.
(4) Al fine di evitare inutili ostacoli agli scambi, qualora occorra definire norme di commercializzazione specifiche per determinati prodotti, tali norme devono essere quelle stabilite nelle norme adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Per lo stesso motivo, gli altri prodotti devono essere considerati conformi alla norma di commercializzazione generale quando il detentore è in grado di dimostrarne la conformità a una qualsiasi delle norme applicabili.
(5) Le eccezioni a queste norme e le esenzioni dalle medesime devono essere inoltre modificate di conseguenza. In particolare, il riferimento a criteri qualitativi minimi per i prodotti destinati alla trasformazione industriale deve essere soppresso, poiché tali criteri si riferiscono a regimi di aiuti che sono stati soppressi dal regolamento (CE) n. 1182/2007. Poiché alcuni ortofrutticoli sono soggetti a un processo di sviluppo naturale e risultano deperibili, deve essere consentito che essi presentino una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore, a condizione che non siano classificati nella categoria «Extra». Taluni prodotti che non vengono normalmente venduti interi devono essere esentati dalla norma di commercializzazione generale che prescrive tale requisito.
(6) Al fine di evitare frodi e di non indurre in errore il consumatore, le informazioni specifiche prescritte dalle norme devono essere disponibili per i consumatori prima dell'acquisto. Ciò vale in particolare per le vendite a distanza, dove l'esperienza ha evidenziato i rischi di frode e di elusione della tutela del consumatore offerta dalle norme.
(7) Per garantire che i controlli possano essere effettuati in modo adeguato ed efficace, le fatture e i documenti di accompagnamento diversi da quelli destinati al consumatore devono recare alcune informazioni di base contenute nelle norme di commercializzazione.
(8) Le disposizioni relative ai miscugli di ortofrutticoli devono essere semplificate pur garantendo un livello di protezione adeguata per il consumatore. La portata delle disposizioni deve essere estesa agli imballaggi di peso pari o inferiore a 5 kg per tener conto della tendenza di mercato a vendere confezioni di maggiori dimensioni.
(9) Le disposizioni del capo II del regolamento (CE) n. 1580/2007, relativo ai controlli della conformità alle norme di commercializzazione, devono essere semplificate senza ridurne la portata al fine di garantire la conformità ad un livello adeguato. Esse devono tener conto dell'articolo 113 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che prevede che gli Stati membri effettuino controlli selettivi, basati su un'analisi del rischio, per verificare la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione e che tali controlli si concentrino sulla fase precedente alla fase di spedizione dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, il controllo deve essere effettuato prima dell'immissione in libera pratica. In particolare, occorre rafforzare il ruolo della valutazione del rischio nella selezione dei prodotti da sottoporre ai controlli. L'esperienza indica che la definizione di «operatore» deve essere ampliata e resa più dettagliata al fine di includere tutti gli attori della catena di commercializzazione e di garantire la certezza del diritto.
(10) Occorre quindi abrogare i seguenti regolamenti della Commissione:
(CEE) n. 1292/81, del 12 maggio 1981, che stabilisce le norme di qualità per i porri, le melanzane e le zucchine (5);
(CEE) n. 2213/83, del 28 luglio 1983, che stabilisce norme di qualità per le cipolle e la cicoria witloof (6);
(CEE) n. 1591/87, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli spinaci e le prugne (7);
(CEE) n. 1677/88, del 15 giugno 1988, che stabilisce norme di qualità per i cetrioli (8);
(CE) n. 831/97, del 7 maggio 1997, recante norme di commercializzazione per gli avocadi (9);
(CE) n. 2288/97, del 18 novembre 1997, recante norme di commercializzazione per gli agli (10);
(CE) n. 963/98, del 7 maggio 1998, recante norme di commercializzazione per i cavolfiori e i carciofi (11);
(CE) n. 730/1999, del 7 aprile 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote (12);
(CE) n. 1168/1999, del 3 giugno 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne (13);
(CE) n. 1455/1999, del 1o luglio 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci) (14);
(CE) n. 2377/1999, del 9 novembre 1999, che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi (15);
(CE) n. 2561/1999, del 3 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione per i piselli (16);
(CE) n. 2789/1999, del 22 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola (17);
(CE) n. 790/2000, del 14 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai pomodori (18);
(CE) n. 851/2000, del 27 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle albicocche (19);
(CE) n. 175/2001, del 26 gennaio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle noci comuni con guscio (20);
(CE) n. 912/2001, del 10 maggio 2001, che fissa la norma di commercializzazione per i fagiolini (21);
(CE) n. 1508/2001, del 24 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle cipolle e che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/83 (22);
(CE) n. 1543/2001, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole (23);
(CE) n. 1615/2001, del 7 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai meloni e che modifica il regolamento (CE) n. 1093/97 (24);
(CE) n. 1799/2001, del 12 settembre 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi (25);
(CE) n. 2396/2001, del 7 dicembre 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri (26);
(CE) n. 843/2002, del 21 maggio 2002, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle fragole e che modifica il regolamento (CEE) n. 899/87 (27);
(CE) n. 1284/2002, del 15 luglio 2002, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle nocciole in guscio (28);
(CE) n. 1466/2003, del 19 agosto 2003, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai carciofi e che modifica il regolamento (CE) n. 963/98 (29);
(CE) n. 1757/2003, del 3 ottobre 2003, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle zucchine e che modifica il regolamento (CEE) n. 1292/81 (30);
(CE) n. 85/2004, del 15 gennaio 2004, che stabilisce la norma di
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