Directive 96/57/EC of the European Parliament and of the Council of 3 September 1996 on energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof

Coming into Force08 October 1996
End of Effective Date30 June 2010
Celex Number31996L0057
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/57/oj
Published date18 September 1996
Date03 September 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 236, 18 September 1996
EUR-Lex - 31996L0057 - IT 31996L0057

Direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 18/09/1996 pag. 0036 - 0043


DIRETTIVA 96/57/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 settembre 1996 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando l'importanza di promuovere misure per assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

(2) considerando che nella risoluzione del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri (4), il Consiglio ha invitato gli Stati membri a proseguire e eventualmente aumentare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia grazie alla messa a punto di politiche integrate di risparmio di energia;

(3) considerando che l'elettricità consumata dagli elettrodomestici di refrigerazione rappresenta una percentuale non trascurabile del consumo di elettricità dei nuclei domestici nella Comunità e quindi del consumo totale di energia elettrica; che i vari modelli di elettrodomestici di refrigerazione disponibili sul mercato comunitario hanno, con volume e caratteristiche simili, un consumo di energia elettrica, cioè un rendimento energetico, estremamente variabile;

(4) considerando che taluni Stati membri stanno per adottare delle disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica dei frigoriferi e congelatori domestici, tali da causare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità;

(5) considerando che è opportuno basarsi su un livello di protezione elevato nel ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori; che la presente direttiva garantisce un livello di protezione elevato dell'ambiente e dei consumatori, prefiggendosi allo stesso tempo di migliorare notevolmente il rendimento energetico di questi elettrodomestici;

(6) considerando che l'adozione di questo genere di misure è di competenza della Comunità; che i requisiti della presente direttiva restano nei limiti degli obiettivi di questa, a norma delle disposizioni dell'articolo 3 B del trattato;

(7) considerando inoltre che l'articolo 130 R del trattato prevede, fra gli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente ed auspica un uso accorto e razionale delle risorse naturali; che la produzione e il consumo di elettricità rappresentano circa il 30 % delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) di origine umana e circa il 35 % del consumo di energia primaria nella Comunità; che queste percentuali sono in aumento;

(8) considerando altresì che la decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica (5), persegue il duplice obiettivo di indurre i consumatori a utilizzare apparecchi e impianti a rendimento più elevato e di migliorare il rendimento di tali apparecchi e impianti;

(9) considerando che il Consiglio ha stabilito, nelle conclusioni del 29 ottobre 1990, l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni di biossido di carbonio (CO2) nella Comunità ai livelli del 1990 e che, per raggiungere tale obiettivo, sono necessarie misure più incisive per stabilizzare le emissioni di CO2 della Comunità;

(10) considerando che la decisione 91/565/CEE (6) ha istituito un programma per promuovere l'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE);

(11) considerando che le misure per il miglioramento del rendimento energetico applicate ai modelli più recenti degli elettrodomestici di refrigerazione disponibili non ne aumentano eccessivamente i costi di produzione e che tali misure possono essere ammortizzate in termini di risparmio di energia elettrica nell'ambito di pochi anni o un periodo inferiore; che questo calcolo non tiene conto del valore aggiunto dei costi esterni per la produzione di energia elettrica così evitati, quali le emissioni di biossido di carbonio (CO2) e di altri inquinanti;

(12) considerando che il maggior rendimento energetico risultante naturalmente dalle pressioni del mercato e dal miglioramento dei processi di produzione, stimata a circa il 2 % l'anno, contribuirà agli sforzi per instaurare norme più rigorose in materia di consumo energetico;

(13) considerando che la direttiva 92/75/CEE (7) (direttiva quadro) e la direttiva 94/2/CE della Commissione (8) (direttiva d'applicazione della direttiva 92/75/CEE) concernenti l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, sensibilizzeranno maggiormente i consumatori al problema del rendimento energetico degli elettrodomestici...

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