Council Regulation (EC) No 1300/2008 of 18 December 2008 establishing a multi-annual plan for the stock of herring distributed to the west of Scotland and the fisheries exploiting that stock

Coming into Force23 December 2008
End of Effective Date31 December 9999
Published date20 December 2008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1300/oj
Date18 December 2008
Celex Number32008R1300
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 20 December 2008
L_2008344IT.01000601.xml
20.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/6

REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), prevede in particolare che, per conseguire l'obiettivo ivi enunciato, la Comunità applichi l'approccio precauzionale, adottando misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.
(2) Secondo un recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), lo stock di aringa (Clupea harengus) presente nelle acque ad ovest della Scozia è sfruttato in misura leggermente superiore al livello corrispondente al rendimento massimo sostenibile.
(3) È opportuno istituire un piano pluriennale inteso a garantire che lo stock sia sfruttato in funzione del rendimento massimo sostenibile e in condizioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale.
(4) Il piano dovrebbe essere finalizzato alla progressiva attuazione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e alla promozione di attività alieutiche efficienti in un settore competitivo ed economicamente redditizio, in modo da garantire buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca dell'aringa nelle acque ad ovest della Scozia e tenere conto degli interessi dei consumatori.
(5) Secondo il parere formulato dallo CSTEP e dal CIEM, mantenendo il tasso di mortalità per pesca a 0,25 se il livello di biomassa dello stock è pari o superiore a 75 000 tonnellate e a 0,2 se tale livello è inferiore a 75 000 tonnellate, ma pari o superiore a 50 000 tonnellate, sarà possibile garantire la sostenibilità dello stock di aringa presente nelle acque ad ovest della Scozia e ottenere nel contempo un rendimento ragionevolmente elevato.
(6) Il suddetto parere dovrebbe essere applicato mettendo a punto un metodo atto a fissare i totali ammissibili di catture (TAC) per lo stock di aringa nelle acque ad ovest della Scozia a un livello compatibile con una mortalità per pesca appropriata a lungo termine e tenendo conto del livello di biomassa dello stock.
(7) Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, occorre limitare la variazione dei TAC da un anno all'altro quando il livello di biomassa dello stock è pari o superiore a 50 000 tonnellate.
(8) Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento è necessario introdurre misure di controllo in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (3), dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4), e dal regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5).
(9) Occorre stabilire norme per qualificare il piano pluriennale di cui al presente regolamento come piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6), o, come piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006, tenuto conto del livello di biomassa dello stock.
(10) La fissazione dei totali ammissibili delle catture, la revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca, nonché taluni adeguamenti necessari dei piani di gestione e di ricostituzione alla luce della loro efficacia e del loro funzionamento, costituiscono misure di importanza primordiale per la politica comune della pesca. È dunque opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente poteri di esecuzione rispetto a queste materie specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano lo stock di aringa (Clupea harengus) nelle acque internazionali e comunitarie delle zone CIEM Vb e VIb, e nella parte della zona CIEM VIa situata ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del...

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